“Pandemic Agreement”, l’accordo sulla pandemia dell’Oms è un progetto commerciale per aumentare la capacità produttiva di “prodotti correlati alla pandemia” al fine di garantire i massimi profitti mondiali per Big Pharma”, James Roguski

“Pandemic Agreement” è un accordo commerciale corrotto progettato per aumentare la capacità produttiva di “prodotti correlati alla pandemia” al fine di garantire i massimi profitti mondiali per Big Pharma, denuncia James Roguski, che pubblica un estratto delle principali misure contenute. Eccole:

“Capitolo I.

Introduzione

Articolo 1.

Utilizzo dei termini

Ai fini dell’Accordo pandemico dell’OMS:

(a) “produttore” indica entità pubbliche o private che sviluppano e[/o (DEL)/(RETAIN)] producono prodotti sanitari correlati alla pandemia [[inclusi] (DEL)] [per la vendita] (DEL)];

(d) [[“prodotti sanitari correlati alla pandemia” [significa prodotti sanitari [sicuri, efficaci, di qualità e accessibili], inclusi medicinali, vaccini, dispositivi medici, inclusi dispositivi diagnostici, dispositivi di protezione individuale, prodotti di decontaminazione, prodotti di assistenza, antidoti, terapie basate su cellule e geni e altre tecnologie sanitarie necessarie per rispondere alle emergenze di sanità pubblica di interesse internazionale, comprese le emergenze pandemiche;] [significa i prodotti sicuri, efficaci, di qualità e accessibili necessari per la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia, [che possono includere, senza limitazioni (DEL)/(RETAIN)/inclusi], dispositivi diagnostici, terapeutici, vaccini e dispositivi di protezione individuale [e forniture accessorie [[e altre tecnologie sanitarie] (DEL)];]]

Articolo 2.

Obiettivo

1. L’obiettivo dell’Accordo pandemico dell’OMS, guidato dall’equità e dai principi ulteriormente stabiliti nel presente documento, è prevenire, preparare e rispondere alle pandemie.

2. Per promuovere questo obiettivo, le disposizioni dell’Accordo pandemico dell’OMS si applicano sia durante che tra le pandemie, salvo diversamente specificato.

Articolo 3.

Principi [e approcci] (DEL)]

Per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo pandemico dell’OMS e per attuarne le disposizioni, le Parti saranno guidate, tra l’altro, dai seguenti [principi (DEL)] [e approcci] (DEL)]:

4. Equità come obiettivo [, principio] e risultato della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, impegnandosi per l’assenza di differenze ingiuste, evitabili o rimediabili tra e tra individui, comunità e paesi;

Articolo 10.

Produzione locale sostenibile e geograficamente diversificata

1. Le Parti adottano misure, ove opportuno, per conseguire una distribuzione geografica più equa e un rapido aumento della produzione globale di prodotti sanitari correlati alla pandemia e aumentare l’accesso sostenibile, tempestivo ed equo a tali prodotti, nonché ridurre il potenziale divario tra domanda e offerta durante le emergenze pandemiche, anche attraverso le misure previste dagli articoli 11 e 13.

2. Le Parti, in collaborazione con l’OMS e altre organizzazioni pertinenti, ove opportuno e fatte salve le leggi nazionali e/o nazionali:

(a) adottano misure per fornire supporto e/o rafforzare le strutture di produzione esistenti o di nuova creazione di prodotti sanitari pertinenti, a livello nazionale e regionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere la sostenibilità di tali strutture di produzione geograficamente diversificate, anche attraverso il supporto e/o l’agevolazione dello sviluppo di competenze, del rafforzamento delle capacità e di altre iniziative per le strutture di produzione;

(b) agevolare le operazioni continue e sostenibili dei produttori locali e regionali, in particolare dei paesi in via di sviluppo, anche promuovendo la trasparenza delle informazioni pertinenti sui prodotti sanitari correlati alla pandemia e sulle materie prime lungo la catena del valore che non sono soggette a protezione ai sensi del diritto nazionale e internazionale pertinente;

(c) sostenere attivamente i programmi pertinenti di trasferimento di tecnologie, competenze e conoscenze dell’OMS e di produzione locale, compresi quelli di cui all’articolo 11, e altri programmi pertinenti, per agevolare la produzione sostenibile, strategicamente e geograficamente distribuita di prodotti sanitari correlati alla pandemia, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

(d) impegnarsi a promuovere e/o incentivare investimenti del settore pubblico e privato, accordi di acquisto e partnership, comprese partnership pubblico-private, finalizzati alla creazione o all’espansione di strutture o capacità di produzione per prodotti sanitari correlati alla pandemia, comprese strutture con un ambito operativo regionale nei paesi in via di sviluppo;

(e) incoraggiare le organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti a stabilire accordi, compresi appropriati contratti a lungo termine per prodotti sanitari correlati alla pandemia, anche tramite l’approvvigionamento da strutture di cui all’articolo 11 ai sensi del paragrafo 2(a) e conformemente agli obiettivi dell’articolo 13, in particolare quelli prodotti da produttori locali e/o regionali nei paesi in via di sviluppo; e

(f) durante le emergenze pandemiche, nei casi in cui la capacità delle strutture di cui sopra non soddisfi la domanda, adottare misure per identificare e stipulare contratti con i produttori allo scopo di aumentare rapidamente la produzione di prodotti sanitari correlati alla pandemia.

3. L’OMS, su richiesta della Conferenza delle Parti, fornirà assistenza alle strutture di cui al paragrafo 2 di cui sopra, anche, ove opportuno, per quanto riguarda la formazione, il rafforzamento delle capacità e il tempestivo supporto per lo sviluppo e la produzione di prodotti correlati alla pandemia, in particolare nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di ottenere una produzione diversificata geograficamente.

Articolo 13.

Catena di fornitura e logistica

1. La Global Supply Chain and Logistics Network (la GSCL Network) è istituita con la presente per migliorare, facilitare e lavorare per rimuovere le barriere all’accesso equo, tempestivo e conveniente [e senza ostacoli] ai prodotti sanitari correlati alla pandemia, nonché per consentire l’accesso a tali prodotti in contesti umanitari, in conformità con il diritto internazionale. La Global Supply Chain and Logistics Network sarà sviluppata, coordinata e convocata dall’OMS in piena consultazione con le Parti, gli Stati membri dell’OMS e in collaborazione con le parti interessate pertinenti, sotto la supervisione della Conferenza delle Parti. Le Parti daranno priorità, ove opportuno, alla condivisione di prodotti sanitari correlati alla pandemia attraverso la Global Supply Chain and Logistics Network per un’equa allocazione basata sul rischio e sulla necessità per la salute pubblica, in particolare durante le emergenze pandemiche.

2. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, definirà [per consenso] la struttura, le funzioni e le modalità della Global Supply Chain and Logistics Network, con l’obiettivo di garantire quanto segue:

(a) collaborazione tra le Parti e altre parti interessate rilevanti durante e tra le emergenze pandemiche; (le questioni relative alla definizione delle diverse parti interessate rilevanti potrebbero richiedere ulteriore lavoro)

(b) le funzioni della Global Supply Chain and Logistics Network siano svolte dalle organizzazioni più adatte a svolgerle;

(c) considerazione delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e delle esigenze delle [persone in situazioni vulnerabili] [di coloro che si trovano in situazioni vulnerabili] [di popolazioni vulnerabili], comprese quelle in contesti fragili e umanitari;

(d) l’equa e tempestiva allocazione di prodotti sanitari correlati alla pandemia, in base al rischio e alle esigenze per la salute pubblica, anche tramite l’approvvigionamento dalle strutture di cui all’articolo 10; e (e) responsabilità, trasparenza e inclusività nel funzionamento e nella governance della Global Supply Chain and Logistics Network, consentendo un’equa rappresentanza delle regioni dell’OMS.

L’articolo 13.3 è visualizzato come sottoparagrafi come suggerito dall’UE:

3. Le funzioni della Global Supply Chain and Logistics Network includono, tra l’altro, fatte salve ulteriori decisioni della Conferenza delle Parti:

a) identificazione di prodotti sanitari correlati alla pandemia e fonti di materie prime pertinenti, incluso il cosourcing o la co-allocazione;

b) identificazione di barriere al loro accesso;

c) stima della domanda e dell’offerta;

d) facilitazione dell’approvvigionamento durante le emergenze PHEIC e pandemiche, anche da strutture di cui all’articolo 10;

e) coordinamento delle agenzie di approvvigionamento pertinenti all’interno della Global Supply Chain and Logistics Network e lavoro preparatorio pre-pandemia;

f) promozione della trasparenza lungo tutta la catena del valore;

g) collaborazione per l’accumulo di scorte sia durante le emergenze pandemiche che nei periodi interpandemici;

h) agevolazione e lavoro per rimuovere le barriere all’accesso equo [e senza ostacoli], anche [attraverso] l’assegnazione, la distribuzione, la consegna e l’assistenza all’utilizzo, anche per i prodotti forniti al sistema PABS, durante un’emergenza PHEIC e pandemica.

4. La Conferenza delle Parti esaminerà periodicamente le funzioni e le operazioni della Global Supply Chain and Logistics Network, incluso il supporto fornito dalle Parti, dagli Stati membri dell’OMS e dalle parti interessate pertinenti, durante e tra le emergenze pandemiche e potrà fornire ulteriori indicazioni relative alle sue operazioni, se necessario, come pertinente.

Nota: l’Ufficio prenderà in considerazione la questione di cosa esattamente i tre eventi consecutivi in ​​1, 2 e 4 (definizione della struttura della Global Supply Chain and Logistics Network, prima COP e revisione periodica) comporteranno in termini di funzioni.

5. Durante un’emergenza pandemica e un’emergenza sanitaria globale, l’accesso rapido e senza ostacoli del personale di soccorso umanitario, dei suoi mezzi di trasporto, delle sue forniture e attrezzature e il suo accesso ai prodotti sanitari correlati alla pandemia devono essere consentiti e facilitati in conformità con il diritto nazionale e internazionale e con i principi contenuti nell’articolo 3 del presente accordo. [compreso il diritto internazionale umanitario] [e principi] [la Carta delle Nazioni Unite.] [e i suoi scopi e principi, [nel rispetto della sovranità e del principio di uguaglianza sovrana].

6. [La Global Supply Chain and Logistics Network può prendere in considerazione l’elaborazione di raccomandazioni, da sottoporre alla valutazione della Conferenza delle Parti, [per un possibile meccanismo di compensazione senza colpa] [meccanismo multilaterale per la gestione del rischio di responsabilità] per i nuovi vaccini pandemici assegnati tramite la Global Supply Chain and Logistics Network, con particolare riguardo alle persone in contesti umanitari.] 7. L’OMS, in qualità di convocatore della Global Supply Chain and Logistics Network, riferirà alla Conferenza delle Parti, a intervalli da stabilire dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 20.

Finanziamento sostenibile

1. Le Parti rafforzeranno il finanziamento sostenibile e prevedibile nella misura in cui sia fattibile, in modo inclusivo e trasparente, per l’attuazione del presente Accordo e del Regolamento sanitario internazionale (2005).

2. A tale riguardo, ciascuna Parte, in base alla legislazione nazionale e/o nazionale e alle risorse disponibili, dovrà:

(a) mantenere o aumentare i finanziamenti nazionali, se necessario, per la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia;

(b) [nella misura possibile] mobilitare risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le Parti, in particolare le Parti dei paesi in via di sviluppo, nell’attuazione dell’Accordo sulla pandemia dell’OMS, anche attraverso sovvenzioni e prestiti agevolati;

(c) promuovere, se del caso, nell’ambito dei pertinenti meccanismi di finanziamento bilaterali, regionali e/o multilaterali, misure di finanziamento innovative, tra cui piani di riprogrammazione finanziaria trasparenti per la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia, in particolare per le Parti dei paesi in via di sviluppo che sperimentano vincoli fiscali; e

(d) incoraggiare modelli di governance e operativi inclusivi e responsabili delle entità finanziarie esistenti per ridurre al minimo l’onere per i paesi, offrire maggiore efficienza e coerenza su larga scala, migliorare la trasparenza ed essere reattivi alle esigenze e alle priorità nazionali dei paesi in via di sviluppo.

[2.bis Le Parti si astengono dall’adottare misure che possano influire negativamente sul finanziamento sostenibile e prevedibile di altre Parti ai fini del presente Accordo. (DEL / RETAIN)]

3. Un meccanismo finanziario di coordinamento (il meccanismo) [è qui istituito] per:

(a) promuovere finanziamenti sostenibili per l’attuazione del presente accordo e dell’IHR per supportare il rafforzamento e l’espansione delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie; e

(b) contribuire alla [disponibilità di] una risposta finanziaria di emergenza necessaria [per il giorno zero], in particolare nelle parti in via di sviluppo.

Nota: “è qui istituito” e “per il giorno zero” – messo in dubbio da uno Stato membro

3 Bis. Il meccanismo dovrà, tra l’altro:

(a) condurre analisi pertinenti delle esigenze e delle lacune per supportare il processo decisionale strategico e sviluppare ogni cinque anni una strategia finanziaria e di attuazione per l’accordo sulla pandemia e sottoporla alla Conferenza delle parti per la sua valutazione; Nota: paragrafo non accettato da uno Stato membro

(b) promuovere l’armonizzazione, la coerenza e il coordinamento per il finanziamento della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e delle capacità correlate al Regolamento sanitario internazionale (2005);

(c) identificare tutte le fonti di finanziamento disponibili per supportare l’attuazione del presente Accordo e del Regolamento sanitario internazionale (2005) e mantenere un cruscotto di tali strumenti e delle relative informazioni e dei fondi assegnati ai paesi da tali strumenti;

(d) fornire consulenza e supporto, su richiesta, alle Parti nell’identificazione e nella richiesta di risorse finanziarie per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie; e

(e) fare leva sui contributi monetari volontari per organizzazioni e altre entità che supportano la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, libere da conflitti di interesse, da parte di parti interessate pertinenti, in particolare quelle attive in settori che beneficiano del lavoro internazionale per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie.

4. Il Meccanismo funzionerà sotto l’autorità e la guida della Conferenza delle Parti e sarà responsabile nei suoi confronti. Il suo funzionamento può essere supportato da una o più entità internazionali da selezionare dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti adotterà [per consenso] i termini di riferimento per il Meccanismo e le modalità per la sua operatività e governance, entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo pandemico dell’OMS, e potrà adottare le necessarie disposizioni di lavoro con altre entità [finanziarie] internazionali.

5. La Conferenza delle Parti adotterà misure appropriate per dare effetto al presente articolo, inclusa la possibilità di esplorare risorse finanziarie aggiuntive per sostenere l’attuazione del presente Accordo [attraverso fondi nuovi o esistenti].

6. La Conferenza delle Parti considererà periodicamente, se del caso, la strategia finanziaria e di attuazione per l’Accordo sulla pandemia di cui al paragrafo 3(a) del presente articolo. Le Parti si impegneranno ad allinearsi ad essa, ove opportuno, quando forniscono supporto finanziario esterno per il rafforzamento della prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia.

Articolo 24. Segreteria

2. Nulla nell’Accordo sulla pandemia dell’OMS deve essere interpretato come se fornisse alla Segreteria dell’OMS, incluso il Direttore generale dell’OMS, alcuna autorità per dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere le leggi nazionali e/o interne, ove opportuno, o le politiche di qualsiasi Parte, o per imporre o altrimenti imporre qualsiasi requisito che le Parti adottino azioni specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre mandati di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o implementare blocchi.

L’ultima versione ufficiale del “Pandemic Agreement” è disponibile QUI.

Una versione aggiornata e non ufficiale è disponibile QUI.

Fonte

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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