Oms: il nuovo regolamento toglierà diritti umani e sovranità nazionali, se approvato come chiesto

Le modifiche all’RSI stabiliscono che l’OMS sia l’autorità prevalente nelle emergenze sanitarie pubbliche, ovvero in qualsiasi situazione che il Direttore Generale dell’OMS ritenga possa potenzialmente causare problemi di salute oltre i confini. I poteri assegnati all’OMS includerebbero il confinamento, la medicalizzazione forzata delle persone, i diritti di condividere la proprietà intellettuale, il know-how di produzione, il poter chiedere agli Stati di contribuire con risorse, compresa la produzione dei medicinali. Un sistema di sorveglianza, supervisionato dall’OMS, assicurerà che le potenziali minacce siano prontamente identificate. L’OMS potrebbe richiedere regolari rapporti dettagliati, inviare valutatori e imporre modifiche. Ciò solleva interrogativi sia sulla sovranità in materia di salute sia sull’uso razionale e appropriato delle risorse: non è prevista alcuna giurisdizione legale per sanzionare l’OMS per abuso di potere, qualora se ne evidenziassero gli estremi. Come affermano le modifiche, l’OMS potrebbe stabilire la suaautorità “sugli individui e sui governi nazionali nel processo decisionale relativo alla salute”. All’articolo 2 del RSI, il concetto di “salute pubblica” diventa una terminologia estremamente ampia e, come afferma il Dr. Bell, “i potenziali rischi possono essere qualsiasi virus, tossina, cambiamento del comportamento umano, articolo o altra fonte di informazioni che potrebbe influenzare qualsiasi cosa in questo vasto campo. Se in funzione, ciò fornirebbe all’OMS una giurisdizione su qualsiasi cosa potenzialmente vagamente pertinente a qualche cambiamento nella salute o nel benessere, come percepito dal DG o dal personale delegato. Tali ampi diritti di interferire e assumere il controllo non sarebbero normalmente concessi a un dipartimento governativo. In questo caso, non vi è alcuna supervisione diretta da parte di un parlamento che rappresenta il popolo e nessuna giurisdizione legale specifica da rispettare. Permette al DG di inserirsi e dare raccomandazioni non più “non vincolanti” su quasi tutto ciò che riguarda la vita sociale (la salute, nella definizione dell’OMS, è il benessere fisico, mentale e sociale).

 SALUTE SENZA RISPETTO PER LA DIGNITÀ E I DIRITTI UMANI

All’articolo 3, in cui si descrivono i presupposti su come si deve applicare il Regolamento, si assiste ad una modifica radicale in cui l’attuazione dell’RSI fondata sul “pieno rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone” (ossia coerenti con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – DUDU), verrebbe sostituita dai principi di “equità, inclusività e coerenza”. In sostanza, il concetto di diritti ampi e fondamentali (uguali per tutti) viene rimosso e sostituito con una vacua formulazione “equità, inclusività, coerenza”, concetti non correttamente definiti e quindi interpretabili vagamente in base ai significati che si danno. In Italia, per esempio, con la Sentenza n. 7045/2021, il Consiglio di Stato ha legittimato l’obbligo vaccinale anti-Covid ai sanitari, giustificandolo secondo l’articolo 2 della Costituzione. Così facendo si è inclusa la vaccinazione come un dovere inderogabile di solidarietà, categoria in cui fino ad ora erano inclusi la difesa della patria, il pagamento delle tasse e il mantenimento dei figli. Mai nessuno si era spinto a considerare la vaccinazione come un dovere inderogabile di solidarietà, una “solidarietà obbligatoria”, strumentalizzando il concetto di solidarietà fondato intrinsecamente sull’equilibrio tra sfera individuale e sfera collettiva.

Ciò segnala un cambiamento fondamentale nell’approccio ai diritti umani delle Nazioni Unite, inclusa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) di cui tutti i Paesi delle Nazioni Unite sono firmatari. In un mondo segnato fortemente dalla crisi delle democrazie liberali, i diritti umani sono concepiti come dipendenti dallo sviluppo economico e sociale, e ciò implica che ricchi e poveri abbiano diritti diversi e che esista una gerarchia di “sviluppo” che definisce i propri diritti. “Si tratta di un ritorno a una visione feudale o colonialista dei diritti umani – per molti aspetti le scuse utilizzate per giustificare la schiavitù, da cui l’OMS e l’UDHR del dopoguerra avevano cercato di allontanarsi” – sottolinea Bell.

L’OMS DIVENTA AUTORITÀ VINCOLANTE

All’Articolo 4, ogni Paese sarebbe tenuto a nominare un’autorità nazionale competente con cui l’OMS possa collaborare. Così facendo l’OMS diventa un organismo che richiederebbe conformità senza più fornire “pareri non vincolanti”. All’Articolo 10, l’OMS potrebbe acquisire il potere di condividere informazioni da uno Stato o appartenenti a uno Stato con altri Stati, senza chiedere il consenso. Con le modifiche all’Articolo 11 si potrebbe consentire all’OMS di condividere le informazioni ottenute sia con le Nazioni Unite sia con organizzazioni internazionali e regionali pertinenti, vale a dire che includono organizzazioni non legate ai governi nazionali. Ciò potrebbe permettere di condividere informazioni più facilmente con CEPI, GAVI e Unitaid, ovvero organizzazioni con rappresentanti privati ​​e aziendali nei consigli di amministrazione con conflitti d’interessi finanziari diretti.

Con l’articolo 12, si amplierebbe la definizione di “emergenza sanitaria pubblica” per “includere qualsiasi evento sanitario o correlato a agenti patogeni a discrezione del DG e richiedere la conformità degli Stati”. Si afferma che “Se il Direttore Generale ritiene, sulla base di una valutazione ai sensi del presente Regolamento, che si stia verificando un’emergenza di sanità pubblica potenziale o effettiva di interesse internazionale… determina che l’evento costituisce un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”. Ciò elimina l’obbligo per gli Stati di accettare il rilascio di informazioni relative a quello Stato. Il Direttore Generale può dichiarare una Public Health Emergency of International Concern [1] (PHEIC) contro i desideri e le istruzioni degli Stati. L’OMS non è più concepito come servitore dello Stato sovrano, ma bensì come autorità sovrannazionale. L’OMS deve seguire le disposizioni del Framework for Engagement of Non-State Actors (FENSA) per l’impegno di attori non statali, ma il quadro dell’OMS consentirebbe al Direttore Generale di esercitare flessibilità nell’applicazione delle procedure del FENSA” in caso di emergenza sanitaria indipendentemente dall’accordo dello Stato. “Gli Stati parti sviluppati e l’OMS offriranno assistenza agli Stati parti in via di sviluppo a seconda della disponibilità di finanziamenti, tecnologia e know-how”, una linea affascinante principalmente per l’uso di termini colonialisti come “sviluppato” e “in via di sviluppo”, in contesto come quello dell’OMS che era un tempo egualitario. All’articolo 13 si afferma che “Gli Stati parte adottano misure per garantire che le attività degli attori non statali, in particolare i fabbricanti e coloro che rivendicano diritti di proprietà intellettuale associati, non siano in conflitto con il diritto al più alto standard di salute possibile e con il presente Regolamento e siano conformi alle misure adottate dall’OMS e dagli Stati Parte ai sensi di questa disposizione, che comprende”. L’OMS può richiedere a qualsiasi Stato di rilasciare quasi tutti i prodotti riservati e la proprietà intellettuale su qualsiasi prodotto correlato al settore sanitario. Secondo i propri criteri, l’OMS può dichiarare un evento, richiedere a uno Stato di contribuire con risorse e rinunciare ai diritti esclusivi sulla proprietà intellettuale dei suoi cittadini e condividere informazioni per consentire ad altri – le case farmaceutiche – di fabbricare i propri prodotti in concorrenza diretta. L’OMS richiede inoltre agli Stati di donare prodotti su richiesta della Dirigenza Generale.

Link utili:

The WHO documents regarding the IHR amendments: https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html

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