Nuova bozza del regolamento sanitario internazionale dell’Oms scovata da James Roguski. Cosa cambia

James Roguski (uno dei massimi osservatori degli Stati Uniti e più accanito critico degli accordi dell’OMS) ha ottenuto un documento non ufficiale che sembra essere una versione aggiornata delle modifiche proposte al Regolamento sanitario internazionale (IHR). Lo ha pubblicato sul suo sito web il 9 marzo 2024.

Lo trovate qui.

Lo ha analizzato e ne ha messo in evidenza i punti critici. Al suo interno si trovano le limitazioni di viaggio se non vaccinati, la condivisione dei dati sanitari dei cittadini senza permesso alcuno delle singole persone, la dichiarazione delle emergenze e gli obblighi degli stati. Eccoli.

Articolo 1: Definizioni

“allarme di intervento tempestivo”: un allarme su un evento che non è stato dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, al momento della comunicazione

potenzialmente richiedere un’azione internazionale coordinata per controllare la diffusione perché l’evento ha un impatto acuto localizzato sulla salute pubblica potenzialmente significativo in un numero limitato di paesi e:
costituire un potenziale rischio di diffusione internazionale e di diventare un PHEIC.
Per “emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale” si intende un evento straordinario che si determina, come previsto nel presente Regolamento:

(i) costituire un rischio per la salute pubblica per altri Stati a causa della diffusione internazionale di malattie e

(ii) richiedere potenzialmente una risposta internazionale coordinata;

Per “emergenza pandemica” si intende un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, cioè di natura infettiva, in relazione alla quale si accerta, ai sensi dell’articolo 12, che l’evento:

(i) ha un impatto significativo o è probabile che abbia un impatto significativo su varie regioni geografiche del mondo; E:

(ii) sta causando o è probabile che causi interruzioni sostanziali ai sistemi sociali, economici e sanitari, compresi i viaggi e il commercio; E

(iii) richiede un’azione internazionale coordinata rapida e rafforzata, con approcci basati sull’equità globale e su tutta la società perché l’evento ha continuato a diffondersi nonostante gli interventi di sanità pubblica consolidati.

Articolo 4: Autorità responsabili

1. Ciascuno Stato Parte designa o istituisce una o due entità, in conformità con la propria legislazione e contesto nazionale, che fungano da Autorità Nazionale per il RSI e Punto Focale Nazionale per il RSI, nonché come autorità responsabili nell’ambito della rispettiva giurisdizione per l’attuazione delle misure sanitarie. misure previste dal presente regolamento.

1.bis L’Autorità Nazionale RSI coordina l’attuazione del presente Regolamento nel territorio dello Stato Parte.

2.bis Gli Stati Parti adottano misure per attuare i paragrafi 1, 1.bis e 2 del presente articolo, anche, se necessario, assegnando risorse umane e finanziarie e adattando la loro legislazione nazionale, le disposizioni legislative e amministrative nazionali in conformità al paragrafo 3. dell’articolo 59.

Articolo 5: Sorveglianza

3. Gli Stati Parte con maggiori risorse metteranno a disposizione dell’OMS risorse aggiuntive per assistere i paesi in via di sviluppo a sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità.

5. L’OMS dovrebbe sviluppare criteri di allerta precoce per valutare e aggiornare progressivamente il rischio nazionale, regionale o globale posto da un evento di cause o fonti note o sconosciute e dovrà trasmettere questa valutazione del rischio agli Stati parti in conformità con gli Articoli 11 e 45 laddove adeguata.

Articolo 8: Consultazione

Nel caso di eventi accaduti nel suo territorio che non richiedono notifica ai sensi dell’articolo 6, in particolare compresi quegli eventi per i quali non sono disponibili informazioni sufficienti per completare lo strumento decisionale al fine di valutare l’evento entro 48 ore conformemente al paragrafo 6( a) dell’Allegato 1, uno Stato Parte è fortemente incoraggiato a considerare comunque, ove opportuno, di tenere l’OMS informata tempestivamente attraverso il Focal Point Nazionale per il RSI e di consultare l’OMS sulle misure sanitarie appropriate entro 72 ore dalla segnalazione dell’evento. Tali comunicazioni saranno trattate in conformità ai paragrafi da 2 a 4 dell’Articolo 11. Lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento può richiedere l’assistenza dell’OMS per valutare qualsiasi evidenza epidemiologica ottenuta da quello Stato Parte.

Articolo 12: Determinazione di un allarme di intervento rapido, di un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e di un’emergenza pandemica

1. Il Direttore Generale determina, sulla base delle informazioni ricevute, in particolare dagli Stati Parte nel cui territorio si sta verificando un evento, se un evento richiede un allarme di intervento tempestivo o costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, compresa, ove opportuno, l’emergenza pandemica, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

Nuovo 5. Il Direttore generale determina inoltre se un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale costituisce anche un’emergenza pandemica.

Articolo 13: Risposta sanitaria pubblica

1. Gli Stati Parte dei paesi sviluppati e l’OMS si impegnano a fornire risorse ai paesi in via di sviluppo per lo sviluppo delle capacità ai sensi di questa disposizione equivalente alla quantità di risorse fornite per lo sviluppo delle capacità ai sensi dell’Articolo 5.

5. Quando richiesto dall’OMS, gli Stati Parti dovrebbero fornire, per quanto possibile, sostegno alle attività di risposta coordinate dall’OMS, compresa la fornitura di prodotti e tecnologie sanitarie, in particolare dispositivi diagnostici e altri dispositivi, dispositivi di protezione individuale, terapie e vaccini, per risposta efficace ai PHEIC che si verificano nella giurisdizione e/o nel territorio di un altro Stato Parte, rafforzamento delle capacità dei responsabili della gestione degli incidenti

Articolo 1: Definizioni

“allarme di intervento tempestivo”: un allarme su un evento che non è stato dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, al momento della comunicazione

potenzialmente richiedere un’azione internazionale coordinata per controllare la diffusione perché l’evento ha un impatto acuto localizzato sulla salute pubblica potenzialmente significativo in un numero limitato di paesi e:
costituire un potenziale rischio di diffusione internazionale e di diventare un PHEIC.
Per “emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale” si intende un evento straordinario che si determina, come previsto nel presente Regolamento:

(i) costituire un rischio per la salute pubblica per altri Stati a causa della diffusione internazionale di malattie e

(ii) richiedere potenzialmente una risposta internazionale coordinata;

Per “emergenza pandemica” si intende un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, cioè di natura infettiva, in relazione alla quale si accerta, ai sensi dell’articolo 12, che l’evento:

(i) ha un impatto significativo o è probabile che abbia un impatto significativo su varie regioni geografiche del mondo; E:

(ii) sta causando o è probabile che causi interruzioni sostanziali ai sistemi sociali, economici e sanitari, compresi i viaggi e il commercio; E

(iii) richiede un’azione internazionale coordinata rapida e rafforzata, con approcci basati sull’equità globale e su tutta la società perché l’evento ha continuato a diffondersi nonostante gli interventi di sanità pubblica consolidati.

Articolo 4: Autorità responsabili

1. Ciascuno Stato Parte designa o istituisce una o due entità, in conformità con la propria legislazione e contesto nazionale, che fungano da Autorità Nazionale per il RSI e Punto Focale Nazionale per il RSI, nonché come autorità responsabili nell’ambito della rispettiva giurisdizione per l’attuazione delle misure sanitarie. misure previste dal presente regolamento.

1.bis L’Autorità Nazionale RSI coordina l’attuazione del presente Regolamento nel territorio dello Stato Parte.

2.bis Gli Stati Parti adottano misure per attuare i paragrafi 1, 1.bis e 2 del presente articolo, anche, se necessario, assegnando risorse umane e finanziarie e adattando la loro legislazione nazionale, le disposizioni legislative e amministrative nazionali in conformità al paragrafo 3. dell’articolo 59.

Articolo 5: Sorveglianza

3. Gli Stati Parte con maggiori risorse metteranno a disposizione dell’OMS risorse aggiuntive per assistere i paesi in via di sviluppo a sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità.

5. L’OMS dovrebbe sviluppare criteri di allerta precoce per valutare e aggiornare progressivamente il rischio nazionale, regionale o globale posto da un evento di cause o fonti note o sconosciute e dovrà trasmettere questa valutazione del rischio agli Stati parti in conformità con gli Articoli 11 e 45 laddove adeguata.

Articolo 8: Consultazione

Nel caso di eventi accaduti nel suo territorio che non richiedono notifica ai sensi dell’articolo 6, in particolare compresi quegli eventi per i quali non sono disponibili informazioni sufficienti per completare lo strumento decisionale al fine di valutare l’evento entro 48 ore conformemente al paragrafo 6( a) dell’Allegato 1, uno Stato Parte è fortemente incoraggiato a considerare comunque, ove opportuno, di tenere l’OMS informata tempestivamente attraverso il Focal Point Nazionale per il RSI e di consultare l’OMS sulle misure sanitarie appropriate entro 72 ore dalla segnalazione dell’evento. Tali comunicazioni saranno trattate in conformità ai paragrafi da 2 a 4 dell’Articolo 11. Lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento può richiedere l’assistenza dell’OMS per valutare qualsiasi evidenza epidemiologica ottenuta da quello Stato Parte.

Articolo 12: Determinazione di un allarme di intervento rapido, di un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e di un’emergenza pandemica

1. Il Direttore Generale determina, sulla base delle informazioni ricevute, in particolare dagli Stati Parte nel cui territorio si sta verificando un evento, se un evento richiede un allarme di intervento tempestivo o costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, compresa, ove opportuno, l’emergenza pandemica, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

Nuovo 5. Il Direttore generale determina inoltre se un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale costituisce anche un’emergenza pandemica.

Articolo 13: Risposta sanitaria pubblica

1. Gli Stati Parte dei paesi sviluppati e l’OMS si impegnano a fornire risorse ai paesi in via di sviluppo per lo sviluppo delle capacità ai sensi di questa disposizione equivalente alla quantità di risorse fornite per lo sviluppo delle capacità ai sensi dell’Articolo 5.

5. Quando richiesto dall’OMS, gli Stati Parti dovrebbero fornire, per quanto possibile, sostegno alle attività di risposta coordinate dall’OMS, compresa la fornitura di prodotti e tecnologie sanitarie, in particolare dispositivi diagnostici e altri dispositivi, dispositivi di protezione individuale, terapie e vaccini, per risposta efficace ai PHEIC che si verificano nella giurisdizione e/o nel territorio di un altro Stato Parte, rafforzamento delle capacità dei responsabili della gestione degli incidenti nonché per le squadre di risposta rapida. Qualsiasi Stato Parte che non sia in grado di soddisfare tali richieste dovrà comunicarne le ragioni all’OMS e il Direttore Generale includerà le stesse nel rapporto presentato all’OMS ai sensi dell’Articolo 54 del presente Regolamento.

Articolo 15: Raccomandazioni temporanee

2bis. Nel comunicare l’emissione, la modifica o l’estensione delle raccomandazioni temporanee, il Direttore Generale si adopera per adottare misure e fornire informazioni agli Stati Parti sull’accesso e sulla disponibilità di prodotti, tecnologie e know-how sanitari attraverso meccanismi coordinati dall’OMS per un’emissione, una modifica o un’estensione delle raccomandazioni temporanee. accesso equo.

Articolo 16: Raccomandazioni permanenti

2. Nel comunicare l’emissione, la modifica o l’estensione delle raccomandazioni permanenti, il Direttore generale si adopera per adottare misure e fornire informazioni agli Stati parti sull’accesso e sulla disponibilità di prodotti, tecnologie e know-how sanitari attraverso meccanismi coordinati dall’OMS. per un accesso giusto ed equo.

Articolo 17: Criteri per le raccomandazioni

Nell’emettere, modificare o porre fine alle raccomandazioni temporanee o permanenti, il Direttore generale considera:

h) la disponibilità di prodotti, tecnologie e know-how sanitari pertinenti, anche nel contesto dei meccanismi di accesso e assegnazione coordinati dall’OMS per un accesso giusto ed equo.

Articolo 24: Operatori di trasporto

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure praticabili coerenti con il presente Regolamento per garantire che gli operatori di trasporto:

(a) rispettare le misure sanitarie che possono includere l’isolamento e la quarantena raccomandate dall’OMS e adottate dallo Stato Parte, anche per l’applicazione a bordo nonché durante l’imbarco e lo sbarco; Tali misure, compreso l’isolamento e la quarantena, si baseranno sulle prove disponibili;

(b) informare i viaggiatori delle misure sanitarie raccomandate dall’OMS e adottate dallo Stato Parte, anche per l’applicazione a bordo, nonché durante l’imbarco e lo sbarco;

[Dal Regolamento sanitario internazionale (2005)

per “trasporto” si intende un aeromobile, una nave, un treno, un veicolo stradale o un altro mezzo di trasporto in un viaggio internazionale;

“operatore del trasporto” indica una persona fisica o giuridica responsabile di un trasporto o il suo agente;]

Articolo 27: Trasporti interessati

L’autorità competente può attuare ulteriori misure sanitarie, compreso l’isolamento e la quarantena dei mezzi di trasporto, se necessario, per prevenire la diffusione della malattia.

Articolo 35: Regola generale

2. I documenti sanitari previsti dal presente Regolamento possono essere rilasciati in formato non digitale, digitale o in qualsiasi altro formato possibile, fatti salvi gli obblighi di qualsiasi Stato Parte riguardo al formato di tali documenti derivanti da altri accordi internazionali.

3. Indipendentemente dal formato in cui sono stati rilasciati i documenti sanitari rilevanti ai sensi del presente Regolamento, ciascuno Stato Parte accetterà i documenti sanitari rilasciati da altri Stati Parte, purché i documenti sanitari siano conformi agli Allegati di cui agli Articoli da 36 a 39 e ai loro è possibile accertarne l’autenticità.

4. L’OMS, in consultazione con gli Stati Parti, svilupperà e aggiornerà, se necessario, la guida tecnica, comprese le specifiche o gli standard relativi all’emissione e all’accertamento dell’autenticità dei documenti sanitari in formato digitale, nonché in formato non digitale. Tali specifiche o norme devono essere conformi all’articolo 45 relativo al trattamento dei dati personali e sostenere la progressiva realizzazione dell’interoperabilità delle piattaforme tecnologiche dell’informazione.

Articolo 36: Certificati di vaccinazione o altra profilassi

3. In conformità all’Articolo 35, altri tipi di prove e certificati, come i certificati di prova, rilasciati in conformità all’Allegato XXX, possono essere presi in considerazione dagli Stati Parti quando accettano l’ingresso di viaggiatori nei loro territori, in particolare quando un vaccino o una profilassi non è stato ancora reso disponibile per una malattia per la quale è stata dichiarata un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

Articolo 37: Dichiarazione di sanità marittima della nave

1. Il comandante di una nave, prima dell’arrivo al suo primo porto di scalo nel territorio di uno Stato Parte, accerta lo stato di salute a bordo e, salvo quando detto Stato Parte non lo richiede, deve, a all’arrivo della nave, o prima dell’arrivo della nave se la nave è così attrezzata e lo Stato Parte richiede tale consegna anticipata, completare e consegnare all’autorità competente per quel porto una Dichiarazione di sanità marittima della nave che sarà controfirmata dal medico della nave, se uno è portato.

2. Il comandante della nave, o il medico di bordo, se presente, forniscono tutte le informazioni richieste dall’autorità competente circa le condizioni sanitarie a bordo durante un viaggio internazionale.

3. La dichiarazione sanitaria marittima della nave deve essere conforme al modello fornito nell’allegato 8.

4. Uno Stato Parte può decidere:

(a) dispensare tutti dalla presentazione della Dichiarazione di Sanità Marittima della Nave

navi in arrivo; O

(b) richiedere la presentazione della dichiarazione sanitaria marittima della nave ai sensi di una raccomandazione riguardante le navi provenienti da aree colpite o richiederla alle navi che potrebbero altrimenti trasportare infezioni o contaminazioni.

Lo Stato Parte informa gli operatori marittimi o i loro agenti di tali requisiti.

Articolo 42: Attuazione di misure sanitarie

Gli Stati parti adottano tutte le misure praticabili, coerenti con la legislazione nazionale pertinente e con i loro obblighi internazionali, per garantire che gli attori non statali che operano nelle rispettive giurisdizioni rispettino e attuino le misure sanitarie adottate ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 43: Misure sanitarie aggiuntive

3bis. Nell’attuare le misure sanitarie aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure praticabili per evitare interferenze e facilitare l’accesso libero ed equo ai prodotti sanitari necessari per rispondere a un rischio per la salute pubblica o a un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. .

Articolo 44: Collaborazione e assistenza

1. Su richiesta di uno Stato Parte e/o dell’OMS, gli Stati Parte si impegnano, per quanto possibile, a collaborare e ad assistersi reciprocamente, in particolare con i paesi in via di sviluppo, nella misura del possibile, in:

(a) l’individuazione, la valutazione e la risposta agli eventi previsti dal presente Regolamento, anche mediante lo scambio di campioni e dati di sequenze genetiche di agenti patogeni attraverso un sistema ABS equo ed equo istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

(e) facilitare l’accesso equo e senza ostacoli ai prodotti, alle tecnologie e al know-how sanitari attraverso meccanismi coordinati dall’OMS.

2. L’OMS collaborerà e assisterà gli Stati Parti, su richiesta, per quanto possibile, in:

(d) facilitare lo scambio di campioni e dati di sequenze genetiche di agenti patogeni attraverso un sistema ABS equo ed equo istituito dall’Organizzazione mondiale della sanità.

(e) la formulazione di proposte di legge e di altre disposizioni giuridiche e amministrative per l’attuazione del presente Regolamento;

(f) facilitare l’accesso equo e senza ostacoli ai prodotti, alle tecnologie e al know-how sanitari, attraverso meccanismi coordinati dall’OMS.

Articolo 45: Trattamento dei dati personali

2. Nel caso in cui il trattamento o la divulgazione di dati personali ai sensi del presente paragrafo comporti la divulgazione pubblica di tali dati personali, lo Stato Parte interessato informa, se possibile prima di tale divulgazione pubblica, lo Stato Parte che ha fornito i dati.

ALLEGATO 1: REQUISITI DI CAPACITÀ FONDAMENTALE

1. Gli Stati Parti adottano misure specifiche per rafforzare le capacità dei sistemi sanitari più ampi, come l’assistenza sanitaria di base e le strutture di assistenza ospedaliera, investendo a livello nazionale e fornendo assistenza internazionale per lo sviluppo delle capacità ai sensi del presente Allegato.

Nuovo 4. Gli Stati le cui strutture e risorse nazionali esistenti/o rafforzate non sono in grado di soddisfare i requisiti di capacità di base entro il periodo di tempo stabilito al paragrafo 2, saranno supportati dall’OMS per colmare le lacune nelle capacità critiche per la sorveglianza, la segnalazione, notifica, verifica, risposta.

A livello di comunità locale e/o di risposta sanitaria pubblica primaria (di seguito il “Livello Locale”)

Ciascuno Stato Parte svilupperà, rafforzerà e manterrà,

Le capacità:

(c) coordinarsi e sostenere il livello locale nella preparazione e nella risposta ai rischi per la salute pubblica e ad altri eventi, anche in relazione a:

(i) sorveglianza;

(ii) indagini in loco, anche multidisciplinari e/o multisettoriali;

(iii) diagnostica di laboratorio, compreso il rinvio di campioni e il sequenziamento genetico;

(iv) attuazione delle misure di controllo;

(v) fornitura di accesso ai servizi sanitari e ai relativi prodotti sanitari;

(vi) comunicazione del rischio, compreso il contrasto alla cattiva informazione e alla disinformazione; E

(vi bis) predisposizione di un sistema informativo sanitario a supporto delle operazioni di emergenza

(vii) fornitura di assistenza logistica.

5. A livello nazionale

Preparazione e risposta in materia di sanità pubblica. Le capacità:

(a) coordinarsi e supportare i livelli locale e intermedio nella preparazione e nella risposta ai rischi per la salute pubblica e ad altri eventi, anche in relazione a:

(ii) sorveglianza collaborativa/multisettoriale e multidisciplinare;

(vii) comunicazione del rischio, compreso il contrasto alla cattiva informazione e alla disinformazione;

B. REQUISITI DI CAPACITÀ FONDAMENTALI PER AEROPORTI, PORTI E

ATTRAVERSAMENTI DI TERRA

1. In ogni momento

Le capacità:

(pre a) stabilire la sorveglianza ai punti di entrata.

(c) fornire personale addestrato al punto di entrata per l’ispezione dei mezzi di trasporto;

ALLEGATO 3:

 

ALLEGATO 4: REQUISITI TECNICI RELATIVI AI TRASPORTI E GLI OPERATORI DEI TRASPORTI

1. Gli operatori dei trasporti facilitano:

(c) applicazione di altre misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, anche fornendo ai trasportatori un piano per affrontare situazioni in cui vi è prova di un pubblico

rischio sanitario a bordo nonché durante l’imbarco e lo sbarco;

ALLEGATO 6: VACCINAZIONE, PROFILASSI E RELATIVI CERTIFICATI

1. I vaccini o altre profilassi specificate nell’Allegato 7 o raccomandate ai sensi del presente Regolamento devono essere di qualità adeguata; i vaccini e le profilassi designati dall’OMS devono essere prequalificati o elencati per l’uso in emergenza dall’OMS.

3. I certificati ai sensi del presente Allegato sono validi solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati prequalificati o elencati per l’uso di emergenza dall’OMS.

4bis. Ai sensi dell’articolo 35, i certificati, indipendentemente dal formato in cui sono stati emessi, contengono elementi che consentano l’accertamento dell’autenticità del certificato attraverso mezzi non digitali. Questo requisito sarà riesaminato dagli Stati Parte, sulla base degli sviluppi, in vista della sua modifica, se del caso, in occasione dell’ottantaduesima Assemblea Mondiale della Sanità e sarà conforme alle linee guida e alle specifiche tecniche in linea con gli articoli 35 e 45. Fatto salvo quanto sopra, i certificati potranno contenere anche ulteriori elementi che consentano l’accertamento informatico dell’autenticità del certificato.

Questo certificato è valido solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati approvati come prequalificati o elencati per l’uso in emergenza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Il testo suggerito dall’Ufficio di presidenza per la “prequalificazione” solleva preoccupazioni sulla concentrazione dell’offerta di vaccini

La proposta afferma:

“I certificati ai sensi del presente Allegato sono validi solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati prequalificati o elencati per l’uso di emergenza approvati dall’OMS”.

[Le parole in grassetto indicano l’aggiunta di testo proposta, mentre quelle barrate si propone la cancellazione].

La proposta di introdurre queste frasi è arrivata dagli Stati Uniti durante la riunione di dicembre 2023.

Questo emendamento, se adottato, renderà obbligatorio l’uso solo di vaccini o profilassi prequalificati dall’OMS o elencati per l’uso di emergenza dall’OMS per il rilascio di certificati relativi al vaccino/profilassi.

https://twn.my/title2/health.info/2024/hi240204.htm

ALLEGATO 7:

Non sono state proposte modifiche all’Allegato 7. Il testo attuale del Regolamento sanitario internazionale è incluso qui per comodità.

REQUISITI RIGUARDANTI LA VACCINAZIONE O LA PROFILASSI DI MALATTIE SPECIFICHE

1. Oltre a qualsiasi raccomandazione riguardante la vaccinazione o la profilassi, le seguenti malattie sono quelle specificatamente designate ai sensi del presente Regolamento per le quali può essere richiesta ai viaggiatori la prova della vaccinazione o della profilassi come condizione per l’ingresso in uno Stato Parte:

Vaccinazione contro la febbre gialla.

2. Raccomandazioni e requisiti per la vaccinazione contro la febbre gialla:

a) Ai fini del presente allegato:

i) il periodo di incubazione della febbre gialla è di sei giorni;

(ii) i vaccini contro la febbre gialla approvati dall’OMS forniscono protezione contro l’infezione

a partire dai 10 giorni successivi alla somministrazione del vaccino;

(iii) tale protezione continua per tutta la vita della persona vaccinata; E

iv) la validità del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla si estende per il

vita della persona vaccinata, a partire da 10 giorni dopo la data della vaccinazione.

(b) La vaccinazione contro la febbre gialla può essere richiesta a qualsiasi viaggiatore che lascia un’area in cui l’Organizzazione ha stabilito che è presente un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(c) Se un viaggiatore è in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla non ancora valido, gli può essere consentito di partire, ma le disposizioni del paragrafo 2(h) del presente Allegato possono essere applicate all’arrivo.

(d) Un viaggiatore in possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla non sarà trattato come sospetto, anche se proveniente da un’area in cui l’Organizzazione ha accertato che è presente un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(e) In conformità al paragrafo 1 dell’Allegato 6, il vaccino contro la febbre gialla utilizzato deve essere approvato dall’Organizzazione.

(f) Gli Stati Parti designeranno centri specifici per la vaccinazione contro la febbre gialla nei loro territori al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle procedure e dei materiali utilizzati.

(g) Ogni persona impiegata in un punto di ingresso in un’area in cui l’Organizzazione ha stabilito che è presente un rischio di trasmissione della febbre gialla, e ogni membro dell’equipaggio di un mezzo di trasporto che utilizza tale punto di ingresso, deve essere in possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla.

(h) Uno Stato Parte, nel cui territorio sono presenti vettori della febbre gialla, può richiedere a un viaggiatore proveniente da un’area in cui l’Organizzazione ha stabilito che è presente un rischio di trasmissione della febbre gialla e che non sia in grado di produrre un certificato valido di vaccinazione contro febbre gialla, da mettere in quarantena fino alla validità del certificato oppure fino a quando non sia trascorso un periodo non superiore a sei giorni, computato dalla data dell’ultima possibile esposizione all’infezione, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

(i) Viaggiatori in possesso di esenzione dalla vaccinazione contro la febbre gialla, firmata da un’autorizzazione

un medico di fiducia o un operatore sanitario autorizzato, può tuttavia essere autorizzato all’ingresso, fatto salvo quanto previsto al comma precedente del presente Allegato e purché siano fornite le informazioni relative alla protezione dai vettori della febbre gialla. Qualora i viaggiatori non vengano sottoposti a quarantena, potrebbe essere loro richiesto di segnalare eventuali sintomi di febbre o altri sintomi all’autorità competente e di essere posti sotto sorveglianza.

ALLEGATO 8:

 

Tieni presente che le informazioni contenute nel documento di cui sopra sono incomplete. Il documento non fa menzione di quanto segue:

Articolo 2
Articolo 3
Articolo 13A
Articolo 44A
Articolo 53A
Articolo 53 bis-quater
Articolo 54
Articolo 54 bis
Allegato 10

Si prega di notare che gli articoli 13A, 44A e l’allegato 10 NON sono stati inclusi negli emendamenti aggiornati di cui sopra.

Il gruppo di lavoro per le modifiche al regolamento sanitario internazionale si è riunito l’8 marzo 2024 in maniera supersegreta. Era previsto che si discutesse degli articoli 13A, 44A e dell’allegato 10.

Tutto quello che hanno rivelato al pubblico sono stati 20 minuti di nulla…

https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/02/05/default-calendar/seventh-meeting-of-the-working-group-on-amendments-to-the-international- norme-sanitarie-(2005)

FONTE: https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2024-03/GHC_WGIHR7_Consolidated_Compilation%20of%20Bureau%20text%20proposals_9%20Feb%202024%20%40%2013.00%20CET.pdf

Il documento seguente è MOLTO difficile da leggere. La stragrande maggioranza di esso è in realtà il testo della versione attuale (2005) del Regolamento sanitario internazionale. Solo una parte relativamente piccola del testo nel documento seguente è “in grassetto”, il che indica che si tratta di un testo nuovo (emendamento proposto). Si prega di tenere presente che il presente “testo negoziale” è soggetto a modifiche.

Tradotto da  Fonte

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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