Risarcimento di quasi 170mila euro a una sanitaria sospesa per non essersi vaccinata pur avendo l’esenzione

E’ stato accordato un risarcimento di quasi 170 mila sanitaria, dirigente dell’ospedale di Bressanone,  sospesa per non essersi vaccinata. Lo ha deciso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini. La sanitaria, difesa dall’avv. Mauro Sandri e dell’avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, era in possesso di un’esenzione per il vaccino, che aveva subito comunicato al suo ordine, “che non aveva ritenuto di irrogarle alcuna sospensione”, ma l’Asl l’ha sospesa senza stipendio.

Il giudice oltre al risarcimento dello stipendio con gli interessi e al pagamento delle spese processuali ha  riconosciuto “il diritto della lavoratrice all’anzianità di servizio, agli accantonamenti, alle ferie, ai permessi e ai contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di sospensione”.

Tra le motivazioni del giudice: c’è che la sanitaria “avrebbe dovuto e potuto essere adibita a mansioni diverse, anche inferiori”. “La sospensione avrebbe dovuto essere irrogata dall’Ordine professionale”

… E ora il rischio è che la Corte dei conti indaghi per danno erariale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione Lavoro

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 482-23 R.G.L., promossa da:

(C.F.                                      , na  a Bolzano (BZ), il e residente a Bolzano(BZ), in                                                         appresentate

difes per delega in calce al ricorso dagli Avv.ti Mauro Sandri (C.F. SNDMRA53L25D704M) e Olav Gianmaria Taraldsen del Foro di Milano (C.F. TRLLGN88S04L736M), con studio inMilano, via Benedetto Marcello

  1. 48 (per comunicazioni e notifiche, recapiti PEC: mauro.sandri@milano.pecavvocati.it,o.g.taraldsen@milano.pecavvocati.it);

contro

AZIENDA  SANITARIA  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI BOLZANO (C.F. 0773750211) con sede in Bolzano, Via Thomas Alva Edison n. 10/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa amezzo degli Avv.ti

giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta lettera di incarico allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente (Tel.: 0471-90 91 05, Fax: 0471-90 93 96)sito in Bolzano, Corso

Libertá n. 23,

convenuta

In punto: sospensione

causa   assegnata   a   sentenza   all’udienza   del   26.03.2024   sulle   seguenti

conclusioni:

per la parte ricorrente:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , così giudicare:

  • Dichiarare l’’illegittimità, originaria ovvero sopravvenuta, del provvedimento di sospensione non retribuita dal servizio della ricorrente del 4 settembre 2021;
  • Condannare l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Südtiroler Sanitätsbetrieb acorrispondere al tutte le retribuzioni lorde, pari a € 12.317,23 mensili, per tutto il periodo della sospensione (dal 4 settembre 2021 al 1° novembre 2022), per complessivi€ 672,943, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo;
  • riconoscere il diritto della lavoratrice all’anzianità di servizio, agli accantonamenti, alle ferie, ai permessi e ai contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di sospensione;
  • condannare Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Südtiroler Sanitätsbetrieb acorrispondere alla l’importo di € 36.934,00 per detrazioni fiscali non conseguibili, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo;
  • con vittoria di spese e

per la parte convenuta:

(in comparsa di costituzione)

Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

Nel merito: respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto;

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.9.2023 la  conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria e, premesso di essere dirigente sanitario (farmacista) presso la Farmacia interna dell’Ospedale di Bressanone, e di essere stata sospesa dal servizio con decorrenza 4.9.2021 chiedeva di accertare l’illegittimità originaria o sopravvenuta di tale provvedimento e di condannare la convenuta allacorresponsione delle retribuzioni dal 4.9.2021 al 1.11.2022

ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione di detrazioni fiscali.

In particolare la ricorrente deduceva la violazione sin dal 4.9.2021 da parte dell’Azienda dell’obbligo di assegnarla ad altra mansione; proseguiva affermando che durante il periodo di sospensione disposto dall’Azienda, l’Ordine dei Farmacisti in data 22.12.2021 le aveva inoltrato nuovo invito ad adempiere alla vaccinazione; che in data 23.12.2021 il medico di medicina generale aveva rilasciato certificazione di esonero dalla vaccinazione, che ella prontamente aveva comunicato all’Ordine professionale, che non aveva ritenuto di irrogarle alcuna sospensione. La ricorrente allegava di aver quindi comunicato all’ASL in data 2.1.2022 la propria volontà di riprendere il lavoro; che in data 3.1.2022 si era ammalata di Covid-19 (circostanza comunicata prontamente all’Azienda), risultandone guarita il 23.01.2022; che in data 5.1.2022 l’Azienda la aveva diffidata dal tornare al lavoro sostenendo che la sospensione del 4.9.2021 protraesse i propri effetti anche oltre il 31.12.2022. Di essere stata riammessa in servizio solo a seguito della cessazione dell’obbligo vaccinale in data 2.11.2022. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduceva in diritto:

  • la violazione dell’art. 4 8 D.L. 44/21 (prima delle modifiche introdotte dal D.L. 76/2021) per non essere stata adibita dall’ASL da subito a svolgere mansioni diverse anche inferiori;
  • la violazione del combinato disposto degli 4 co.3 e 4 ter co.1 lett. C)

D.L. 44/2021, per non essere stata riammessa in servizio il primo gennaio 2022, nonostante l’Ordine Professionale a fronte del certificato di esonero del medico di medicina generale avesse ritenuto di non irrogare alcuna sospensione;

  • la violazione dell’art. 4 comma 2 D.L. 44/2021, per non aver il datore di lavoro tenuto in alcuna considerazione il certificato di esonero emesso dal medico di medicina generale;
  • la violazione dell’art. 4 co.1 D.L. 44/2021, per non aver il datore di lavoro riammesso laricorrente in servizio, una volta guarita dal Covid, con “sospensione” dell’obbligo vaccinale per un anno in conformità alla circolare ministeriale del luglio 2021.

Concludeva quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l’Azienda Sanitaria, contestando le pretese di parte ricorrente, in quanto destituite di fondamento, prendeva compiuta

posizione in ordine a tutti i profili di illegittimità evidenziati dalla ricorrente:

  • in merito alla mancata assegnazione a mansioni diverse, deduceva che non vi era possibilità di adibirla ad alcuna mansione diversa e che nemmeno lo smart working era ipotizzabile, atteso il ruolo di primario dalla stessa ricoperto; proseguiva poi affermando che a seguito dell’entrata in vigore del DL 127/2021 l’Azienda l’aveva contattata (18.11.2021) e le aveva proposto di svolgere attività amministrativa se in possesso di green pass; che peraltro tale offerta era stata revocata poco dopo con l’entrata in vigore del D.L. 172/2021 che aveva imposto il certificato vaccinale per poter lavorare, non essendo sufficiente il green pass;
  • in merito alla asserita cessazione della sospensione irrogata dall’Azienda Sanitaria con decorrenza 31.12.2021, affermava che la sospensione doveva ritenersi efficace e valida fino a comunicazione da parte dell’Ordine Professionale di fatti modificativi (sopravvenuta vaccinazione / esenzione / differimento);
  • in merito al certificato di esenzione dalla vaccinazione emesso dal medico di medicina generale  in  data  12.2021,  evidenziava  che  lo  stesso  era intervenuto a sospensione già irrogata; che l’Azienda avrebbe comunque potuto sindacare il certificato medico;
  • in merito all’asserito diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio una volta guarita dal Covid con sospensione dell’obbligo vaccinale per la durata di un anno, affermava che la circolare del Ministero della Salute citata dalla ricorrente si sarebbe potuta applicare solo ai soggetti che non fossero ancora stati sospesi, in quanto solo nella primavera del 2022 sarebbe entrata in vigore la disposizione che prevedeva il diritto per chi era sospeso e si fosse ammalato, di rientrare in servizio peraltro per il limitato periodo di soli 120 giorni senza obbligo di vaccinazione.

Concludeva quindi rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso. All’udienza del 19.12.2023 il giudice esperiva un tentativo di conciliazione e rinviava il procedimento per i medesimi incombenti su istanza delle parti alla data del 18.01.2024. In tale sede il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l’udienza del 29.03.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.02.2024.

Entrambe le parti depositavano note conclusionali.

L’udienza di discussione veniva rinviata d’ufficio al 3.5.2024.

Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo parzialmente fondato e troverà accoglimento nei termini che di seguito si andranno a chiarire.

Sospensione 4.9.2021 – 31.12.2021

Violazione del dovere di adibire la lavoratrice a mansioni diverse.

L’assunto di parte ricorrente è che la stessa avrebbe dovuto e potuto essere adibita a mansioni diverse, anche inferiori, sin dal 4.9.2021 ed un tanto sarebbe confermato dalla lettera ricevuta il 18.11.2021.

L’assunto non è condivisibile.

L’art. 4 co. 8 D.L. 44/2021 nel testo in vigore al momento della sospensione prevedeva che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Era onere di parte ricorrente indicare quali posti a suo giudizio fossero all’epoca vacanti e avrebbero potuto essere da lei ricoperti. Il fatto che in data 18.11.2021 l’Azienda abbia rinvenuto la disponibilità di un posto da “amministrativa” da offrire alla ricorrente, non prova affatto che tale posto fosse vacante e disponibile sin dal 4.9.2021.

L’onere non è stato assolto e la domanda per quanto concerne il periodo che va dal

4.9.2021 al 31.12.2021 verrà rigettata.

Sospensione 1.1.2022 – 31.10.2022

Violazione della procedura di irrogazione della sospensione (che avrebbe dovuto essere irrogata dall’Ordine professionale) / violazione della procedura che prevede l’esonero / il differimento della vaccinazione in caso di certificato del medico di medicina generale.

Il D.L. 172/2021 ha modificato l’art. 4 del D.L. 44/2021 con efficacia dal 27 novembre 2021, attribuendo ai soli Ordini professionali il potere di accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di sospendere gli iscritti.

Nel caso di specie l’Ordine professionale ha avviato la procedura volta ad accertare l’adempimento o meno rispetto all’obbligo vaccinale e a fronte del certificato di esenzione del medico di medicina generale prodotto dalla ricorrente (doc.6 di parte ricorrente) non ha emesso alcuna sospensione.

L’art. 4 co. 2 D.L. 44/2021 disponeva che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

L’Azienda a questo punto avrebbe dovuto riammettere la ricorrente in servizio.

Gli assunti della convenuta, secondo i quali la certificazione medica prodotta dalla ricorrente sarebbe tardiva (siccome intervenuta durante il periodo di sospensione già irrogato dall’Azienda) e la certificazione medica “avrebbe” potuto essere sindacata dall’Azienda sono, il primo infondato e il secondo irrilevante. La certificazione medica non è tardiva, in quanto per legge la competenza in merito agli accertamenti degli obblighi vaccinali passava in capo agli Ordini Professionali e quindi a decorrere dal 1.1.2022 erano gli Ordini Professionali a dover valutare la sussistenza di eventuali esoneri e quindi a dover prendere in considerazione i certificati medici prodotti dagli iscritti. Dallo stesso parere dell’Avvocatura dello Stato prodotto dalla convenuta si evince che gli Ordini Professionali avrebbero poi (a seguito degli accertamenti effettuati) dovuto comunicare eventuali provvedimenti di annullamento della sospensione a seguito di accertato esonero dalla vaccinazione, il che presuppone che i certificati dei medici di medicina generali potessero / dovessero essere presentati ex novo agli Ordini Professionali.

Per quanto concerne l’affermazione dell’Azienda, secondo la quale, la convenuta “avrebbe” potuto sindacare il certificato del medico di medicina generale, la stessa non ha alcuna rilevanza. L’Azienda per sua stessa ammissione “avrebbe” potuto, ma di fatto non ha contestato il certificato del medico di medicina generale. L’Azienda non afferma di aver a suo tempo contestato il certificato del medico di medicina generale; se così fosse avrebbe dovuto / potuto chiedere documentazione ulteriore a supporto di quanto indicato dal medico, ma un tanto non è avvenuto (o comunque non è stato allegato in giudizio). Nemmeno in questo giudizio a ben vedere l’Azienda ha contestato (se non modo assolutamente generico) il certificato e nemmeno ha chiesto di accertare che non sussistessero i presupposti per l’emissione a suo tempo da parte del medico di medicina generale del certificato di esonero. Nessuna prova è stata offerta dalla convenuta a supporto della generica contestazione / eccezione formulata.

In merito infine all’affermazione contenuta nel parere dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale la precedente sospensione dovrebbe ritenersi valida ed efficace fino a provvedimento di annullamento da parte dell’Ordine Professionale, non la si condivide affatto. Ed invero appare assolutamente illogico che la sospensione irrogata dall’Azienda Sanitaria che per legge aveva durata solo fino al 31.12.2021, potesse essere annullata da soggetto diverso, ovvero dall’Ordine Professionale in epoca successivaalla scadenza prevista per legge. Al contrario si ritiene che gli Ordini Professionali fossero tenuti a comunicare tempestivamente le sospensioni disposte dagli Ordini stessi, ma che in mancanza di comunicazione di sospensione da parte degli Ordini, i dipendenti dovessero essere riammessi in servizio con decorrenza 1.1.2022.

Anche volendo accedere peraltro alla tesi di parte convenuta, secondo la quale sarebbe stato onere dell’Ordine Professionale comunicare la mancata proroga della sospensione irrogata dall’Azienda / “l’annullamento” della sospensione irrogata dall’Azienda, ciò non ha alcuna rilevanza nel giudizio in corso. Se anche l’Ordine professionale si fosse reso inadempiente nei confronti dell’Azienda Sanitaria rispetto ad un tale obbligo, ciò non potrebbe in alcun modo ricadere sulla posizione della ricorrente, che in base al certificato prodotto aveva diritto a non essere sospesa (salvo prova contraria non offerta dall’Azienda Sanitaria).

Stando così le cose, gli ulteriori motivi di illegittimità sollevati da parte ricorrente si intendono assorbiti.

Diritto al pagamento delle detrazioni fiscali non usufruite.

La ricorrente chiede, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, anche la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno patito per mancata detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dall’art. 16 bis d.p.r. 917/1986. La ricorrente ha allegato e provato che non avendo lavorato per alcuni mesi del 2021 e del 2022 non ha potuto godere interamente dello sconto fiscale dovuto alle detrazioni previste per legge, poiché la detrazione dei crediti d’imposta avviene sulle imposte lorde che si calcolano in base al reddito.

Tanto premesso, ribadito che la sospensione da settembre a dicembre 2021 deve ritenersi legittima e che solo la sospensione da gennaio 2022 in poi è illegittima, la ricorrente avrà diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato godimento per l’anno 2022 dello sconto di euro 33.633,00 (cfr. righi 48,59 e 60 pagg. 17/18 doc.17 di parte ricorrente).

Sul punto si osserva che nessuna contestazione in punto an e quantum è stata sollevata dalla convenuta.

Spese

Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento tenuto altresì conto che non è stata svolta attività istruttoria, vengono poste per due terzi a carico dell’Azienda Sanitaria e compensate per un terzo in ragione dell’accoglimento parziale della domanda.

p.q.m.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa n. 482/2023 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 4.9.2023 da contro Azienda Sanitaria, così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione respinta,

accerta e dichiara

l’illegittimità sopravvenuta, a decorrere dal 1.1.2022 del provvedimento di sospensione non retribuita dal servizio della ricorrente;

condanna

l’Azienda    Sanitaria    dell’Alto    Adige    –    Südtiroler    Sanitätsbetrieb    a corrispondere alla                              tutte le retribuzioni lorde, pari a € 12.317,23 mensili, per tutto il periodo della sospensione (dal 1.1.2022 al 1.11.2022), per complessivi € 123.172,30.-, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

riconosce

il diritto della lavoratrice all’anzianità di servizio, agli accantonamenti, alle ferie, ai permessi e ai contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di sospensione dal 1.1.2022 al 1.11.2022;

condanna

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Südtiroler Sanitätsbetrieb a corrispondere alla   l’importo di € 33.633,00 per detrazioni fiscali non conseguibili, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna

Azienda Sanitaria alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano per intero (100%) in euro 10.717,00 per compensi, euro 259,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa,

dichiara

la compensazione del restante terzo delle spese di lite tra le parti. Così deciso, 3.5.2024

Il Giudice del Lavoro

Eliana Marchesini

Qui trovate la sentenza

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