“Contraria al diritto internazionale” la sanzione emessa perché senza super green pass, GdP di Chiavari

Il Giudice di Pace di Chiavari annulla una sanzione emessa per violazioni in materia di green pass, perché  la normativa nazionale è da disapplicare in quanto contraria al diritto internazionale.

L’obbligatorietà della vaccinazione per l’accesso al servizio di ristorazione di un locale aperto al pubblico non può che essere incompatibile con un libero consenso al trattamento, ponendosi come condizione inevitabile per l’esercizio della libertà di movimento del singolo“, si legge nella sentenza. “In tal caso la normativa applicata in sede di contestazione della condotta trasgressiva può essere disapplicata con conseguente venir meno della legittimità dell’ordinanza ingiunzione opposta impositiva della sanzione, provvedimento che per l’effetto viene annullato”.

Cosa è successo

“In data del 19.2.2022 si rifiutava di esibire il green pass rafforzato pur trovandosi all’interno del locale denominato (…) in Sestri Levante.”

A seguito della contestazione l’odierno ricorrente presentava scritti difensivi alla Prefettura che non procedeva all’archiviazione degli atti ed applicava la sanzione nel minimo edittale di Euro 400,00.

“Nel caso di specie la normativa interna in forza della quale è stato emesso da parte della Polizia Locale di Sestri Levante il verbale n. 21/2022, richiamato nell’ordinanza opposta, è da individuarsi nell’art. 9 bis co. 1 lett. a) del D.L.52/2021 convertito nelle legge n. 87/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma poneva l’obbligo del possesso del green pass rafforzato per accedere al servizio di ristorazione di un locale aperto alpubblico. Alla data del 19.2.2022 l’odierno ricorrente si trovava all’interno del pubblico esercizio di cui in atti ed a seguito dell’attività di controllo non esibiva la certificazione prevista dalla norma.

Tale norma si pone in evidente contrasto con il principio sancito nella Carta sopra richiamata che prevede, al fine di tutelare il diritto all’integrità fisica del singolo, il libero consenso di quest’ultimo a qualsiasi trattamento sanitario, trattamento a cui è riconducibile la vaccinazione anti Covid”.

La difesa

La difesa del ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio deduceva l’illegittimità del provvedimento opposto

  • per violazione del considerando  36 del Regolamento UE n. 953/2021 che vieta espressamente la discriminazione, sia diretta che indiretta, di chi, per scelta non intenda sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid;
  • per violazione dell’art. 3 della Carta di Nizza del 12.2000, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n. 145/2001, norma che prevede che un trattamento sanitario possa essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato;
  • per illegittimità costituzionale dell’imposizione della

La causa veniva decisa all’udienza in data 10.1.2023

Le motivazioni del giudice

“Meritevole di accoglimento è l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 3 della Carta di Nizza del 7.12.2000 (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 145/2001 e dunque pienamente vincolante non solo per le Istituzioni Europee ma per i singoli Stati Membri, al pari dei trattati.

Tale norma, rubricata ” Diritto all’integrità della persona”, prevede che nell’ambito della medicina debbano essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata.

La norma richiamata è di diretta applicazione nell’ordinamento nazionale e rispetto alla normativa interna viene ad avere valore sovraordinato.

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