Sentenza storica: non indossava la mascherina, sanzione annullata per “il principio di retroattività della lex mitior applicabile”, perché l’obbligo non esiste più

A Livorno il giudice di pace ha pronunciato una sentenza che farà da precedente: la multa per non aver indossato la mascherina all’aperto quando vigeva l’obbligo a Leonardo Facco, fondatore del Movimento Libertario, è stata annullata nei fatti perché la norma ora è superata, non è più in vigore per il “il principio di retroattività della lex mitior applicabile”, per fare il minor danno, vale ciò il principio il principio del necessario trattamento più favorevole alla persona che sia accusata di una violazione.. 

Tra le varie cose che abbiamo sostenuto c’è un’argomentazione molto interessante che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 63 del 2019, che stabilisce l’applicabilità anche alle sanzioni amministrative del cosiddetto principio del favor rei, con il latinorum di noi avvocati, cioè con il principio del necessario trattamento più favorevole alla persona che sia accusata di una violazione”, spiega l’avvocato Alessandro Fusillo. “La Corte Costituzionale, basandosi su una lunga giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, stabilì che questo principio, che è indiscusso in materia penale, si debba applicare anche alle sanzioni amministrative punitive e quali sanzioni potrebbero essere più punitive di queste, dove c’è il pagamento di una somma molto importante per delle violazioni in realtà completamente ridicole, come ben sappiamo.

Il giudice di pace si è convinto che questa argomentazione è forte e deve necessariamente determinare l’annullamento della sanzione che era stata erogata in quel caso.

Questo principio vale per tutte le multe che sono state erogate in forza della normativa emergenziale e soprattutto va a punire, come ha scritto il giudice di pace nella nostra sentenza, anche il comportamento negligente dei prefetti, molti dei quali se la stanno prendendo molto comoda per emanare le famose ordinanze ingiunzione. La sentenza potrà essere citata come precedente in tutte le cause che riguardano le impugnazioni delle sanzioni amministrative emergenziali. Come al solito, ogni causa fa storia a sé, le sentenze non si estendono automaticamente anche agli altri procedimenti, ma possono essere utilizzate per la forza dell’argomentazione e del convincimento che espongono”.

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Livorno, avv. Marielena Cristiani, alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2024 ha pronunciato e resa pubblica mediante lettura ex art.23 c.8 la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n.1426/2023 R.G.
promossa da: LEONARDO FACCO, nato a ed ivi residente rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall’avv. Alessandro Fusillo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma via delle Milizia n.22 presso lo studio del difensore.

contro

PREFETTURA DI LIVORNO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla VPA dottoressa Valentina Pezone , corrente in Livorno.

conclusioni

Ricorrente: voglia il Gdp annullare l’ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi meglio esposti in narrativa, con vittoria di spese e degli onorari di lite.
Resistente: Tanto sostenuto ed affermato, voglia il Gdp respingere l’avverso ricorso in quanto infondato con vittoria di spese e diritti. In caso di accoglimento del ricorso si chiede la compensazione delle spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla cancelleria dell’intestato ufficio in data 24 maggio 2023, Leonardo Facco proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 4474/2021 del 17 aprile 2023 per la violazione del D.L n.19/2020 conv. in Legge n.35/2020 e del DPCM del 2.3.2021 perché, durante una manifestazione tenutasi sulla Terrazza Mascagni, non ottemperava all’obbligo id indossare la mascherina in luogo aperto dove per le caratteristiche e circostanze non era garantito l’isolamento e il distanziamento sociale.

Assumeva il ricorrente i seguenti motivi di doglianza: 1.
Necessaria disapplicazione del DPCM del 2.3.2021 ai sensi della legge n. 2248/1865 all.E art.5. 2. Difetto assoluto di istruttoria- violazione dell’art.1 DPCM 2 marzo 2021. 3. Incostituzionalità del decreto-legge 19/2020 per contrasto con l’art.13 Cost. 4.

Violazione del principio di proporzionalità.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva la Prefettura di Livorno mediante deposito alla cancelleria dell’intestato ufficio di memoria di costituzione la quale concludeva per il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza del 3 luglio 2023 compariva l’avv. Bargagna, in sostituzione dell’avv. Fusillo, il quale si riportava al
ricorso e a tutte le questioni vivi contenute. Nessuno compariva per la PA. Il Gdp rinviava per la discussione all’udienza del 18 settembre 2023 autorizzando deposito di note conclusive fino all’udienza.

All’udienza del 18 settembre compariva per parte ricorrente l’avv. Bargagna, in sostituzione dell’avv. Fusillo, il quale con memoria conclusiva autorizzata evidenziava che dal 19 febbraio 2022 il comportamento sanzionato con il provvedimento opposto non era più previsto come illecito e pertanto doveva essere applicato il principio di retroattività della lex mitior.

Nessuno compariva per la PA .

Il Gdp si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, rinviava per pc e discussione all’udienza del 6 febbraio 2024.
All’udienza del 6 febbraio 2024 era presente per parte ricorrente l’avv.Bargagna, in sostituzione dell’avv. Fusillo, il quale si riportava al ricorso e alle note conclusive.

Nessuno compariva per la Prefettura di Livorno.

All’udienza del 6 febbraio 2024 la causa veniva decisa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto; preliminarmente si rileva che le deduzioni ed eccezioni evidenziate dal ricorrente nella sua memoria conclusiva non rappresentano nuove eccezioni e non ampliano il thema decidendum trattandosi di una diversa interpretazione giurisprudenziale della condotta sanzionata con il provvedimento opposto.

Nel merito si evidenzia che la normativa emergenziale COVID aveva introdotto l’obbligo di indossare le mascherine; l’ultimo DPCM del 3 marzo 2021 ha cessato di avere efficacia il 19 febbraio 2022 con l’entrata in vigore della legge 11/2022 sicché a far data dal 19 febbraio 2022 la condotta sanzionata dal provvedimento opposto non è più considerata illecita.

La Corte Costituzionale con sentenza n.63 /2019 ha statuito che il principio di retroattività della lex mitior applicabile in ambito penale dovrà estendersi anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva come nel caso de quo. Laddove la sanzione amministrativa abbia natura “punitiva” di regola non vi sarà più ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito, come nel caso che ci occupa.

A ciò deve aggiungersi il fatto, come ben evidenziato da parte opponente, che la PA ha impiegato ben oltre 18 mesi per la notifica dell’ordinanza ingiunzione sicché l’impossibilità di incassare la sanzione è dipeso anche dal comportamento della stessa amministrazione.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto.
Considerato il contrasto giurisprudenziale sulla legislazione emergenziale , compensa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla provvedimento opposto.
Spese compensate.
Livorno 6 febbraio 2024.

Il Giudice di Pace
Avvocato Marielena Cristiani

Qui trovate la sentenza

Fonte

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