Ha definito un giudice No Vax: le motivazioni della sentenza che condanna la giornalista di Repubblica: “non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie”

“Erano attese le motivazioni della sentenza del Tribunale di Perugia con cui veniva condannata una giornalista de La Repubblica per diffamazione aggravata in danno di un magistrato definito NO VAX, fatto passare per parziale e ideologicamente orientato”, commenta l’avv. Angelo Di Lorenzo di Avvocati Liberi.

Ora le motivazioni sono disponibili e non hanno tradito le aspettative in virtù dell’obiettiva carica offensiva delle modalità espositive dell’articolo incriminato, del contenuto di esso e del contesto comunicativo in cui si è inserito, privo della necessaria dignità di esercizio del diritto di critica giudiziaria

La giornalista ha invocato a propria difesa la “verità” del suo scritto ma l’istruttoria non solo ha smentito che il Giudice diffamato non si fosse sottoposto al vaccino anti covid-19 (informazione sensibilissima che non poteva essere in possesso dell’imputata) ma addirittura ha dimostrato la falsità della qualifica di “persona di NO VAX” attribuita al magistrato: “si tratta di una differenza non di poco conto tenuto conto del significato dispregiativo attribuito alle espressioni del comune sentire del momento di emergenza pandemica e, soprattutto, alla luce della definizione che la stessa testata giornalistica [ndr. LaRepubblica] alla quale appartiene l’imputata aveva offerto della persona novax”, figura demonizzata ideologicamente, contraria a qualsiasi forma di vaccinazione, con licenza media, disoccupata e con disagio abitativo.

In altri termini, precisava il Tribunale che “la persona non vaccinata non sempre coincide con una persona contraria alla vaccinazione”, ciò in quanto alla fine del 2021 si poteva evitare la vaccinazione per diversi motivi, non solo ideologici, ma anche perché, ad esempio, non si era soggetti all’obbligo legale, oppure si era  affetti da patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino oppure perché si godeva dell’immunità naturale per pregressa guarigione dal virus.

Dunque il Tribunale ha censuraro l’addebito di una ideologia in base alla quale il magistrato avrebbe assunto la decisione per favorire una sanitaria “no vax” anch’ella: “si tratta di una illazione che getta discredito sulla figura del magistrato e che, dunque, non rende invocabile nel caso di specie la scriminante dell’esercizio del diritto di critica giudiziaria, prevista in generale dall’articolo 51 cod. pen.”, per il superamento del limite della continenza narrativa, connotata da espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, hanno trasmodato in una aggressione del magistrato.

Il Tribunale di Perugia, nel recuperare i principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU e della Corte di Cassazione, ha demarcato la linea di confine del “dissenso espresso all’operato altrui – che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopre incarico funzioni pubbliche, e tra questi i magistrati -, il cui superamento provoca la lesione della reputazione dell’onore della persona attaccata…la critica non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventano aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione”, ledendo i requisiti imprescindibili di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale.

Allora, se è ammessa la critica innanzi a casi di negligenza e incapacità del magistrato, non lo è certamente ammessa laddove detta critica si incentri su accuse di partigianeria di matrice politica o ideologica – come l’essere NO VAX – e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità (intesa come il corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali) e di indipendenza (intesa come assenza di condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare l’esercizio della giurisdizione).

Ma tutto ciò il fanatico vaccinista non lo comprende, ritiene di aver reso un buon servizio e perciò appellarà invece di chiedere scusa”.

Ecco le motivazioni. Trovate il documento integrale qui.

 

 TRIBUNALE  DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

 

Il Giudice,

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

CONTRO

nata�il

libera assente

IMPUTATA

PARTE CIVILE: Giulio Cruciani, nato a  rappresentato e difesodall’Avv. Angelo Di Lorenzo, suo procuratore speciale

TRIBUNALE DI PERUGIA

imputata

del delitto di cui agli arti. 61, n. 10, 595, 1•, 2• e 3• c., cp perché offendeva la reputazione di Giulio Cruciani, con mezzo di pubblicità, internet, pubblicando on line l’articolo ‘L’infermiera senzavaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione ed omertà”;

nell’articolo di

  1. era scritto, tra l’altro,che:”… Nei corridoi non si parla d’altro, perché si sa che nella sezione c’è un unico giudice No Sarà Giulio Cruciani?… Dentro la sezione lavoro del tribunale di Velletri … é scoppiata la bufera … I rumors si addensano sul giudice Cruciani … Sulla porta dell’aula del giudice, romano di 49 anni …”;
  2. si riportavano dichiarazioni di
    • awocatessa che affermava ” … Il 90 per cento delle sue sentenze sono appellate. È burbero,oltremodo Se dawero non fosse vaccinato sarebbe gravissimo … Fino a sei mesi faricordo le udienze con lui che non aveva nemmeno leprotezioni in plexigas davanti …”;
    • awocato,che lo definiva”sopra le righe” ediceva … dalprimo gennaio ha spostato le sueudienze accorpandole su due giorni, il martedìeil mercoledl.Non èescluso che nonvoglia sottoporsi a due tamponi a settimana …”;

magistrato, che affermava: •… L’ha fatta grossa … come è possibile che la legge sia stata interpretata in quel modo. Il prowedimento parla da sé, esprime un’ideologia ma nonvoglio parlare delle posizioni personali del collega …”;

con le aggravanti

  • aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale,Giulio Cruciani, inservizio alla Sezione lavoro del Tribunale di Velletri, a causa dell’adempimento delle sue funzioni,trattazione del ricorsa 4236/21;
  • l’offesa consisteva in fatto determinato: Giulio Cruciani era probabilmente giudice no vax; inRoma il 12.21

competenza ex art. 11 cpp perché Giulio Cruciani è magistrato, che esercita le funzioni nel distretto diRoma

 

CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO: Chiede la condanna dell’imputata alla pena di sei mesi di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

 

DIFESA DELLLA PARTE CMLE: Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero e deposita conclusioni scrittee nota spese.

 

DIFESA DELL’IMPUTATA: Chiede l’assoluzione dell’imputata perchè il fatto noncostituiscereato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il

TRIBUNALE 01 PERUGIA

la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza.

 

MOTM DELLA DECISIONE

  1. Le risultanze emerse all’esito della compiuta istruttoria dibattimentale consentono di ritenere l’inequivoca e assoluta attribuibilità dell’addebito contestato all’imputata –

–             della quale appare corretto affermare la penale responsabilità.

  1. Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazionirese dalla persona offesa nonché dagli ulteriori testi escussi, i fatti oggetto delpresente procedimento possono essere riassunti nel modo che
    • Il 22 novembre 2021, il Giuli.o Crucian all’epoca in servizio presso la Sezione lavoro del Tribunale di Velletri, ha emesso undecreto inaudita altera parte con cui ha disposto la reintegra di unadipendente della Asi

sospesa dal lavoro e dalla retribuzione in quanto

non vaccinata contro il virus Sars-Covid-19, fissando al contempol’udienza di comparizione delle parti del 7 dicembre 2021. A scioglimento della riserva assunta alla udienza richiamata da ultimo, il dott. Crucianiha revocato il provvedimento di sospensione della dipendente e ha ordinatola reintegra della stessa nelle mansioni lavorative con le modalità indicatedel provvedimento in parola.

Nelle more della celebrazione della udienza di comparizione delle parti- ha dichiarato la persona offesa escussa all’udienza del 4 ottobre 2023- la giornalista         si è presentata nella sua aula di udienza e, dopoessersi qualificata, gli ha domandato se potesse porgli delle domande inmerito al provvedimento da poco emesso. Non essendo interessato e disponibile a rilasciare dichiarazioni ha declinato l’offerta e ha ripreso l’udienza. Dopo circa un paio di ore, al termine della udienza, la -ha                                         nuovamente fatto- ingresso nella aula adibitaa quel punto a camera di consiglio e ha insistentemente

chiesto un colloquio al dott. Cruciani che, con fatica, è riuscito ad allontanarla.

Dopo il deposito dell’ordinanza confermativa del decreto, il 17 dicembre 2021 è stato pubblicato dalla testata giornalistica “La Repubblica” un articolo on line, a firma della odierna imputata, intitolato “L’infermiera senza vaccino. Reintegrata dal giudice No Vax: iltribunale di Velletri diviso tratensione e omertà”.

Della pubblicazione di tale articolo il dott. Cruciani è venuto a conoscenza solo qualche giorno dopo, quando alcune persone glienehanno parlato riferendogli che veniva descritto in modo grottesco. Incuriosito, ha quindi letto l’articolo in parola appurando comeeffettivamente lo stesso, lungi dall’essere un commento al provvedimentoadottato, rappresentava un vero e proprio attacco personale. Veniva definito“no vax, burbero, oltremodo severd’, si sosteneva che il 90% dellesue sentenze venissero impugnate. Veniva mosso l’appunto che fino a seimesi prima nel corso delle sue udienze non venisse utilizzata la protezione in plexiglass. Veniva chiaramente definito “sopra le righe’ ilcuiprovvedimento esprimeva un’.ideologia. E si ipotizzava che le sue udienze del martedì e del giovedì fossero state accorpate per consentirglidi sottoporsi a un unico tampone a settimana. Ciò che maggiormente hacolpito la persona offesa è che non si trattava di mere illazioni, ma diaffermazioni riportate tra virgolette e proferite da persone apparentementequalificate come avvocati e colleghi della sezione.

In realtà – ha inteso precisare il dott. Cruciani – all’interno

della sezione lavoro del Tribunale in quel momento non vi era alcuna “bufera”. In quel periodo la sezione era composta da cinque magistrati, mentre il presidente della sezione civile svolgeva la funzione dicoordinatore della sezione. Nella sezione, il suo è stato il primo provvedimento emesso in materia di reintegra di un lavoratore sospesoper omessa vaccinazione per cui non vi erano precedenti che potevano aver creato dissidi interni. Dopo l’emissione del decreto in audita altera parte e la celebrazione della udienza di comparizione delle parti, il coordinatore della sezione, dott. –            ha convocato una riunione al cui ordine del giorno vi erano la riorganizzazione dei ruoli dei magistrati e la analisi della legislazione emergenziale (v. provvedimento in atti) e non, come si lasciava intendere nell’articolo di giornale, il contenuto del suo provvedimento.

Anche il riferimento all’accorpamento delle udienze del martedì e delgiovedì è stato percepito dal dott. Cruciani come una dato evidenziato alfine di metterlo in cattiva luce in quanto, secondo la fonte che ha resol’informazione alla giornalista, ciò sarebbe stato finalizzato a nonsottoporsi a due tamponi a settimana per accedere in Tribunale. Sul punto ildott. Cruciani ha chiarito che sino a prima della modifica tutti i suoicolleghi tenevano, come del resto anche lui, le udienze il martedì e il giovedì.Ciò faceva sì che le aule e i corridoi della sezione lavoro in quei giornifossero particolarmente affollati, situazione certamente incompatibile con laemergenza pandemica in corso. Per tale ragione, su invito del Presidente del Tribunale, i colleghi uomini hanno deciso di accorpare le udienze mentre le due colleghe donne le hanno mantenute separate. L’unica tensione che si è potuta percepire nel corso della riunione non atteneva certamente alla decisione recentemente adottata, ma allo sgravio dalla trattazione di alcune cause che aveva ottenuto a seguito del riequilibrio dei ruoli.

Non solo, anche l’installazione del plexiglass nella sua aula di udienza ol’affissione di avvisi in merito a misure di sicurezza particolari anticontagio non sono state sue scelte personali e autonome, ma frutto didecisioni adottate uniformemente dal Presidente del Tribunale. Quanto, invece, alla apertura della porta dell’aula in pieno inverno, la persona offesaha riferito che in quel periodo era fatto notorio che si chiedesse di farcircolare l’aria negli ambienti frequentati da più persone. Poiché la sua aula aveva finestre alte che non potevano essere aperte, faceva in modo di tenere aperta la porta presente alle sue spalle che affacciava sulla parteesterna dell’edificio in tal modo vivendo anche il disagio dell’ingresso indisciplinato di persone nell’aula di udienza che, vedendo una via diaccesso, facevano ingresso alle sue spalle mentre teneva udienza, così come accadeva anche nell’aula della collega che teneva udienza accanto alui.

Ancora, la circostanza riferita da una avvocatessa, secondo la quale il 90% dei suoi provvedimenti sarebbero stati oggetto di impugnazione, noncorrisponde al vero. Prima di tutto – ha inteso chiarire il dott. Cruciani – si tratta di informazioni in possesso dell’ufficio enon degli avvocati. Ad ogni modo – ha aggiunto – il dato è smentito dallestatistiche del quadriennio 2018-2022 e della valutazione diprofessionalità operata dal Presidente del Tribunale che, nel compilare lavoce specifica, non ha evidenziato anomalie per quanto riguarda il rapportotra il primo e il secondo grado.

Infine, il titolo dell’articolo attribuisce alla persona offesa la qualità di giudice “no vax’ qualità che, stando al significato etimologico della parola, è attribuita a colui che si oppone alla vaccinazione obbligatoria di massa e, stando alla definizione offerta dalla stessa testata giornalistica in un precedente articolo, caratterizza una persona che ha come titolo di studio la licenza media, è disoccupata e ha un disagio abitativo.

Nel rispondere alle domande poste dal Difensore dell’imputata il dott. Cruciani ha dichiarato che solo molto tempo dopo ha scoperto che lo stesso 17 dicembre 2021 era stato pubblicato un altro articolo a firma della �               del collega………… che conteneva passaggi della sua ordinanza. Sempre su sollecitazione del Difensore ha riferito di non aver chiesto la rettifica dell’articolo pubblicatoin quanto esso, in realtà, non conteneva una notizia ovvero una circostanza non corretta, ma lo stesso risultava integralmente offensivo per cui non poteva essere suscettibile di rettifica, mentre non sapeva cheavrebbe potuto chiedere la deindicizzazione dello stesso.

Quanto alle modalità con le quali accedeva in Tribunale il dott. Cruciani ha chiarito di essere sempre stato in possesso del green pass e ha precisato che la scelta di accorpare le udienze non era legata alla necessità di sottoporsi a un solo tampone a settimana bensì a una richiesta organizzativa del Presidente del Tribunale alla quale hanno aderito anche altri colleghi della sezione.

La persona offesa ha quindi concluso la sua deposizione sostenendo di non essere a conoscenza del fatto che i colleghi ovvero gli avvocati lo considerassero burbero e sopra le righe e ponendo l’accento sulle valutazioni di professionalità dalle quali non sono mai emerse criticità nei rapporti con il foro, con i colleghi o con il personale amministrativo.

  • Nel corso del giudizio è stato escusso l’avvocato –

di occuparsi di alcuni provvedimenti emessi da diversi giudioi dellasezione lavoro del Tribunale e, in particolare, dell’ordinanza con la quale ildott. Giulio Cruciani aveva disposto la reintegra di una dipendente nelle mansioni lavorative ancorchè non vaccinata contro il virus Sars-Covid 19 e due ulteriori provvedimenti di segno opposto emessi da altri magistrati.

 L’avvocato –              ha riferito che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si è occupato della vicenda e ha assunto l’iniziativa di chiedere un incontro con il Presidente del Tribunale. Le questioni che sono state affrontate, tuttavia, non hanno riguardato il merito della decisione adottata dal dott. Cruciani, ma la mancanza di coordinamento nella gestione delle udienzee, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il contrasto nelle modalità di adozione dei provvedimenti di urgenza. Ciòin quanto il provvedimento d’urgenza era stato emesso solo dal dott. Cruciani inaudita altera parte. In quella occasione il Presidente del Tribunale li ha rassicurati garantendo loro che il coordinatore della sezione, dott.                 avrebbe convocati i cinque magistrati della sezione prima della adozione, da parte del dott. Cruciani, della ordinanzaconfermativa del decreto. In quei giorni in Tribunale si parlava molto del suddetto provvedimento e vi erano numerosigiornalisti che circolavani nell’edificio. L’avv.

–  ha dichiarato di non aver mai rilasciato una intervista formale, ma ha ammesso di aver colloquiato con qualche giornalista e, verosimilmente, anche con l’odierna imputata che all’epoca non conosceva di persona. Ha altresì ammesso di aver parlato di giurisprudenza schizofrenica, ma riferendosi non certo alla giurisprudenza di merito, ma a quella di rito in quanto, a fronte di tre ricorsi identici presentati a tre diversi giudici della sezione lavoro, solo uno di loro si era pronunciato con decreto inaudita altera parte.

In  quel periodo, sempre in qualità di membro del consiglio

dell’ordine, è venuto a conoscenza del fatto che alcuni giudici della sezione lavoro – e non solo il dott. Cruciani – avessero chiestol’accorpamento delle udienze del martedì e del giovedì.

In merito alle ulteriori critiche mosse nell’articolo, in particolare quellarelativa all’alto tasso di impugnazione dei suoi provvedimenti, l’avv. –  ha dichiarato di non essere in possesso di dati relativi al numero delle impugnazioni dei provvedimenti del dott. Cruciani, dato che, tra l’altro,per un Difensore è del tutto ininfluente in quanto ciò che conta è la percentuale di accoglimento degli appelli.

Ancora, il teste ha negato di aver mai definito il magistrato “burbero”, cosìcome riportato nell’articolo. Ha dato tuttavia atto di contrasti a volte insortitra alcuni avvocati e il dott. Cruciani legati alla gestione delle udienze, alla mancata concessione di rinvii e alle modalità di verbalizzazione per cui, a suo avviso, eventuali lamentele da parte di alcuni avvocati potrebberoessere state trasposte in maniera atecnica dalla giornalista mediante l’utilizzo del predetto aggettivo.

Nel rispondere alle domande poste dal Difensore della parte civile, ilquale gli domandava se sapesse se il dott. Cruciani fosse o meno vaccinato, l’avv. –     ha risposto che non era a conoscenza della suddetta circostanza ma, a un certo punto, dalla cancelleria della sezione lavoro era iniziata a circolare la voce che le udienze del martedì e del giovedì di alcuni giudici sarebbero state accorpate e ciò al fine di avvantaggiare il dott. Cruciani che, in tal modo, poteva sottoporsi a un solo tampone peraccedere in Tribunale.

  • Nel corso del giudizio è stato infine escusso il all’epoca presidente della sezione penale del Tribunale di Velletri nonchécoordinatore della seziona lavoro. Questi ha ricordato che nel novembre 2021 ha avuto un colloquio con la giornalista          la quale, non appena si è presentata, gli ha rappresentato di avere poco prima tentato invano diavere un colloquio con il dott. Cruciani. La giornalista era interessata a unprovvedimento cautelare di reintegra di una infermiera da parte della Asiemesso dal magistrato. Si trattava di un provvedimento pilota rispetto a una questione nuova, attinente alla applicazione della legislazione emergenziale antipandemica appena emanata. Il dott. -ha          confermato di aver dichiarato alla �he a breve si sarebbe svolta una riunione della sezione lavoro in quanto erano stati depositati altri ricorsi dal medesimo oggetto per cui era opportuno fare il punto della situazione sulla normativa in parola alfine di condividere una interpretazione unitaria, slava in ogni caso la autonomia di giudizio da parte di ogni magistrato. Ha spiegato alla giornalista anche che al decreto emesso inaudita altera parte avrebbe fatto seguito una ordinanza emessa all’esito di una udienza di comparizione delle parti e nel contradditorio delle stesse e che l’ordinanza poteva essere impugnata mediante un reclamo al collegio del quale faceva parte.

Il dott. -ha             proseguito riferendo che la riunione con i giudici dellasezione lavoro effettivamente si è tenuta e nel corso della stessa vi è stato un vivace scambio di opinioni tra i magistrati senza, tuttavia, che nessunoprevaricasse’ un altro o con esasperazione delle rispettive posizioni. Si trattava di un argomento nuovo, non affrontato in nessun altro Tribunale di Italia e che richiedeva l’interpretazione di una normativa, quella emergenziale, sicuramente poco chiara e coerente.

Su  sollecitazione del Difensore  dell’imputato  il  dott.­ …. ha ammesso che la –          gli ha chiesto informazioni in merito alla vaccinazione del dott. Cruciani e ha inteso precisare che alla giornalista harisposto che non era a conoscenza delle situazioni personali dei colleghi, trattandosi di dati sensibilissimi, e il titolare del trattamento dei dati personali era unicamente il Presidente del Tribunale, quale datore dilavoro. Ha ricordato, tuttavia, di aver detto alla -che aveva appreso dal Presidente che tra tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale, quarantatré, solo uno non era vaccinato. Tale informazione, alla luce del contenuto dell’articolo di giornale redatto, è stato evidentementeinterpretato dalla giornalista come se uno tra i cinque giudici della sezione lavoro non si fosse sottoposto a vaccinazione. Ad ogni modo – ha precisatoil teste – non ha fatto alcun riferimento che potesse indurre la –                        a pensare che il giudice non vaccinato fosse il dott. Cruciani.

Infine, nel rispondere alle domande poste dal Difensore della parte civile,ha riferito che, per quanto da lui stesso percepito, i rapporti tra i colleghidella sezione non apparivano tesi.

  1. Così ricostruito il contesto storico-fattuale della vicenda oggetto del presente procedimento, ritiene il Tribunale che l’articolo di giornale del 17dicembre 2021 a firma della odierna imputata sia obiettivamente lesivo dellaonorabilità della persona Invero, in considerazione delle modalità espositive, dell’intero contenuto del testo pubblicato nonché del contesto comunicativo in cui si inserisce, perfettamente percepibile al lettore medio, non può riconoscersi allo scritto la dignità di manifestazione deldiritto di critica giudiziaria, attesa la obiettiva ed evidente carica offensivadell’articolo suddetto.

All’odierna imputata viene contestato, in particolare, di aver pubblicatoil 17 dicembre 2021 sul sito internet repubblica.it l’articolo intitolato“L’infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Va.x: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà”. Nell’articolo, più nel dettaglio era scritto “nei corridoi non si parla d’altro, perché si sa che nella sezione c’è un giudice No Vax. Sarà Giulio Cruciani?… Dentro la sezione lavoro deltribunale di Velletri… è scoppiata la bufera… I Rumors si addensano sul giudice Cruciani…”.Venivano poi riportate alcune dichiarazioni di una avvocatessa cheaffermava”… il 90% delle sue sentenze sono appellati. È burbero, oltre modo severo. Sedavvero non fosse vaccinato sarebbe gravissimo. Finoa sei mesi fa ricordo le udienze con lui        chenòn aveva nemmeno      le protezioni      in plexiglas davanti …”. Un altro avvocato lo definiva “soprale righe” e diceva “… dal primo gennaio ha spostato le sue udienze accorpando le su due giorni, il martedì e il mercoledì. Non è escluso che non           voglia sottoporsia        due tamponia   settimana…”.Unmagistrato, invece,

affermava, “… l’ha fatta grossa… come è possibile che la legge sia

stata interpretata in quel modo. n provvedimento parla da sé, esprime    un’ideologia  ma      non  voglio  parlare                 delle  posizioni

personali del collega…”.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che nessun dubbio vi sia in ordineall’interesse pubblico alla pubblicazione della notizia della emanazione disiffatto provvedimento. In un primo dei due scritti del 17 dicembre 2021 la —             insieme al collega

–           – aveva riprodotto la motivazione dell’ordinanza pronunziata dalGiudice Cruciani. Sin trattava, all’evidenza, di una decisione che avevatrovato vasta eco sulla stampa locale e nazionale. Come spiegato daldott. –             infatti, si era trattato di un provvedimento pilota su una questione nuova, relativo a una normativa molto di impatto che forse i magistrati del Tribunale di Velletri erano i primi ad applicare.

Come correttamente rilevato dalla Difesa dell’imputata, anche il Consigliodell’Ordine degli avvocati di Velletri aveva dato ampia pubblicità alla decisione del dott. Cruciani con un comunicato in cui aveva segnalato la particolare rilevanza anche mediatica della vicenda. L’avv. –                                      escusso all’udienza del 22 novembre 2023, haricordato che della questione se ne era parlato nel sito istituzionale e, poichéil provvedimento era stato emesso inaudita altera parte, a differenza di quanto disposto da altri due magistrati della medesima sezione, in qualità di componente della commissione consiliare dedicata al diritto dellavoro aveva avvertito la necessità di andare a parlare con il Presidente del Tribunale di Velletri per segnalare questa anomalia procedurale.

Dall’esame dell’Avv.                  è anche emerso che della questione sene parlava molto tra gli avvocati e, a volte, anche con i giornalisti.

Se, tuttavia, nel primo scritto del 17 dicembre 2021 l’odierna imputata siera limitata a riportare passaggi del provvedimento emesso dal dott. Cruciani, nello scritto pubblicato successivamente lo stesso giorno, a sua unica firma, la giornalista ha spostato l’attenzione dal provvedimentoalla figura del dott. Cruciani sbilanciandosi in giudizi di valore sulla sua persona. Nel secondo scritto, infatti, non venivano mosse obiezioni dicarattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma venivasferrato un attacco morale e professionale contro la persona.

Ancorchè corrispondano al vero le circostanze che il magistrato non abbia accettato di essere intervistato dalla giornalista allontanandola dalla sua aula di udienza e che quel giorno la finestra della sua aula fosse completamente spalancata nonostante le basse temperature, le stesse sono state manipolate dalla giornalista al fine di offrire un quadro grottesco della figura del giudice che, conformemente alle circolari diramate in quel periodo dal Ministero dellaGiustizia, aveva fatto sì che l’ambiente frequentato da più persone venire arieggiato e, in attesa della celebrazione della udienza di comparizione delle parti, aveva ritenuto non opportuno rilasciare dichiarazioni.

Parimenti, dalla istruttoria dibattimentale è emerso che il dott. Cruciani  avesse chiesto l’accorpamento delle udienze del martedì e del giovedì celebrando così udienza due giorni consecutivi il mercoledì e il giovedì, ma ciò – ha chiarito il dott. Cruciani – era dipeso dalla necessità di non creare situazioni di sovraffollamento negli uffici giudiziari e rappresentava una risposta a un invito rivolto da parte del Presidente delTribunale ai magistrati della sezione, alcuni dei quali (non solo il dott. Cruciani) hanno aderito alla richiesta. Anche la chiave di lettura ditale vicenda da parte della giornalista ha fatto emergere il dott. Cruciani come un magistrato che piegava l’attività giudiziaria ai suoi interessi personali.

All’esito della istruttoria sono altresì risultate rispondenti al vero le critiche rivolte da avvocati del Foro di Velletri all’indirizzo del dott. Cruciani e registrate dalla –  nei colloqui intervenuti in occasione del suo accesso al Tribunale. Lo stesso avv. -ha      dichiarato di aver raccolto, in qualità di membro del Consiglio dell’ordine degli avvocati diVelletri, diverse lamentele da parte di colleghi in merito alla eccessiva rigidità del dott. Cruciani che non accoglieva istanze di rinvio o fissava udienza anche ad agosto. Si tratta, come già rilevato, di circostanze estranee alla vicenda giudiziaria oggetto del provvedimento emesso e valorizzate al solo fine di colorare con tinte grottesche la figura del magistrato.

Sempre con riguardo alla rispondenza al vero· dei dati fattuali

divulgati da –             la Difesa ha ritenuto vera e seriamente verificata dalla giornalista l’informazione che il dott. Cruciani non fosse vaccinato. Ciò in quanto questi non ha mai smentito di non essersi sottoposto a vaccinzione contro il Covid 19.

Sempre ad avviso della Difesa lo stesso ha ammesso di essere entratosempre con il green pass sulposto di lavoro.

Non solo, ha sostenuto la Difesa che l’informazione sia stata

confermata anche dal dott. –           al quale la _,i             era rivolta. Il presidente della sezione civile e coordinatore della sezione lavoro hadichiarato che nel corso del colloquio con la giornalista aveva riferito cherispetto a quarantatré giudici era a conoscenza che uno non si era sottoposto al vaccino e che probabilmente questa informazione era parsaalla -come laconferma che questi fosse proprio il dott. Cruciani.

Di talché – ad avviso della Difesa – anche questa informazione

deve ritenersi vera e seriamente verificata dalla giornalista. Non solo, lastessa era anche stata offerta non in chiave assertiva, ma esplicitamentedubitativa “si sa che nella sezione c’è un unico

giudice no va.x. Sarà Giulio Cruciani?’.

Nel corso del giudizio non è emerso con certezza che il dott. Cruciani non si fosse sottoposto alla vaccinazione contro il virus da Covid 19, non lo ha ammesso lui stesso e non lo hanno potuto riferire gli ulteriori testi escusus quanto informazione sensibilissima che in alcun modo poteva essere in loro possesso. Ciò che invece è emerso è che la giornalista, nel corso del colloquio col dott.

–              possa aver frainteso il dato da quest’ultimo offerto –

circa la presenza di un collega non vaccinato – e aver tratto la conclusione che si trattasse proprio del dott. Cruciani, on anche persone che presentavano patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino ovvero coloro che avevano contratto il virus nei sei mesi precedenti per cui potevano

In punto di diritto si osserva che, ai fini della applicabilità della predetta causa di giustificazione, si postuli, quale presupposto necessario,la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ma con valutazioni che possono, in linea generale, esportarsi alla critica giudiziaria in generale, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio,Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).

Si è consolidato, altresì, il condivisibile principio secondo cui l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, sebbene essa non vieti l’utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

Sul fronte della giurisprudenza europea, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestano posizioni pubbliche rilevanti, comecertamente può dirsi per chi espleti le funzioni di magistrato, la Corte Europea dei Diritti Umani, da ultimo nella sentenza Magosso e Brindani c. Italia del 16.1.2020, ha posto l’accento sul fatto che i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini.

La giurisprudenza della Corte EDU, con specifico riguardo alla diffamazione di esponenti- della magistratura, interpretando il § 2 dell’art. 10 CEDU, disposizione che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di “garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”, può dirsi orientata in modo stabile ad affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma che la speciale protezione dell’autorità giudiziaria, attuata mediante anche possibili limitazioni alla libertà di espressione, si giustifica per il fatto che in tal modo si concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (èfr. CorteEDU, Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56). La tutela dei giudici e dei pubblici ministeri, cioè, è necessaria, anche in considerazione del particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che grava su di loro(Corte EDU, Prager e Oberschlick c. Austria, 26.4.1995, § 34; Corte EDU,SundayTimes (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56).

Particolarmente rilevante è, ai fini che qui interessano, il caso

risolto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Morice c. Francia del 23aprile 2015, in cui la Grande Chambre ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti della magistratura corrisponde ad un interessepubblico e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti deinormali cittadini, purché la critica non si traduca in “attacchi gravementelesivi e infondati”, delineando, in tal modo, le coordinate per una corretta declinazione dell’esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardi dell’operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un’istituzione fondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelatanell’immagine di imparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia deiconsociati nel sistema giudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Sez. 5, n. 19889 del 17/2/2021, Parrino, Rv. 281264).

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha dimostrato peculiare attenzione ad un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell’onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia.

L’elaborazione ermeneutica si è sempre più affinata, dunque, nel corso degli anni, sino a giungere all’attuale stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità

Pertanto, come correttamente rilevato anche della Difesa della imputata, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto – si è detto

– nel modo più ampio possibile, costituendo l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italia:no da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verba:le del soggetto criticato.

Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l’opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, masi afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla “stima” di cuì gode il magistrato o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio.

Ancor più esplicitamente si è affermato: in tema di diffamazione ediritto di critica giudiziaria, non è scriminata la condotta che attribuisce parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva (Sez. 5, n. 10631 del 12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484), sempre che, ovviamente, non vi siaprova della verità della parzialità politica attribuita, intesa come verità

storica del fatto specificamente denunciato.

Ebbene, proprio l’applicazione al caso di specie delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate non consente di applicare nei confronti della imputata la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica.

L’articolo di giornale a firma della –         si è chiaramente posto l’obiettivo di criticare non soltanto la professionalità di quest’ultimo, intento certamente legittimo – per quanto sinora esposto – anche qualora il pensiero critico fosse stato manifestato attravers oespressioni forti ed aggressive (come possono essere le accuse rivolte, nella specie, al dott. Cruciani di essere burbero e sopra le righe e di essere stato l’unico ad adottare la imprescindibile condizione che gli organi giurisdizionali devono avere nella coscienza sociale).

  1. Ciò premes’so in ordine all/3. ricorren;a dei presupposti per la affermazione della penale responsabilità dell’odierna imputata ritiene il Tribunale che correttamente contestata e adeguatamente provata risulta lacircostanza aggravante dell’aver commesso il fatto contro un pubblicoufficiale, Giulio

Cruciani, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Velletri, a causa dell’adempimento delle sue funzioni, ossia l’emissione dapprima diun decreto e successivamente di una ordinanza confermativa nell’ambito della causa n. 4236721 R.G..

Parimenti ricorre la circostanza aggravante di aver attribuito allapersona offesa un fatto determinato ovvero di essere un “giudice no vax”e che tale posizione ideologica abbia inciso sul merito della decisione assunta nell’ambito del predetto procedimento.

  1. Venendo ora al trattamento sanzionatorio, alla -in ragione del suo stato di incensuratezza e della condotta successiva al reato consistita nella eliminazione dell’articolo incriminato, possono essereconcesse le circostanze attenuanti generiche, anche al fine di meglio proporzionare la sanzione all’effettiva offensività del fatto contestato, da bilanciare in prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti.
  2. Quanto, invece, alla pena concreta da irrogare questo Tribunale ritiene di non poter percorrere la strada della condanna a pena detentiva, richiesta dal Pubblico Ministero, ormai preclusa dalla giurisprudenza diStrasburgo, avallata di recente dalla Corte di Cassazione, sia pur con le eccezioni che la stessa ammette e, a breve, dello stesso legislatore.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, nell’affrontare la tematicadel rispetto da parte degli Stati europei del diritto alla libertà d’espressione,ha affermato l’incompatibilità con l’art. 10 CEDU dell’inflizione di una penadetentiva, ancorché sospesa, nei confronti di un giornalista riconosciuto responsabile di diffamazione.

La Corte, in particolare, ha rammentato la centralità del ruolo

che nello sviluppo di una società democratica riveste una libera stampa,gravata del dovere (e del diritto) di informare su tutte le questioni di interesse generale, espressione del principio democratico, per la cuiesplicazione può e deve ammettersi un certo ricorso all’esagerazione efinanche alla provocazione; d’altra parte ha precisato che gli Stati sono tenuti,in virtù degli obblighi positivi discendenti dall’art. 8 CEDU, a limitare la libertà d’espressione in modo da tutelare l’onore e la reputazione individuali; ma «non possono far ciò attraverso misure che indebitamentetrattengano i mezzi di informazione dall’adempiere alla propria funzione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in ordine all’abuso, manifesto osolo supposto, dei pubblici poteri,:

«l’effetto dissuasivo che il timore di siffatte sanzioni ha sull’esercizio dellalibertà d’espressione da parte dei giornalisti, d’altronde, è evidente, (cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 17 dicembre 2004, Cumpànà eMazàre c. Romania).

La previsione di una sanzione detentiva per il giornalista diffamatore (ea fortiori l’irrogazione della pena della reclusione in concreto) non è, tuttavia, sempre incompatibile con l’art. 10, risultando al contrario legittimata in «circostanze eccezionali, lesive di altri diritti fondamentali,come nei casi – del tutto distinti da quello in esame – di istigazione all’odio razziale o etnico, o di incitamento alla violenza.

Tale soluzione, del resto, si pone pienamente in linea con le più recenti scelte legislative, essendo attualmente sottoposto al vaglio della Commissione Giustizia della Camera l’esame del disegno di legge, già approvato al Senato, che prevede l’eliminazione dal reato di diffamazione della sanzione detentiva, sostituita unicamente da quella pecuniaria.

Pertanto, sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., stimasi equa la pena di euro                                                                          (pena base: euro –  di multa, ridotta come sopra previa concessione delle circostante attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate circostanzeaggravanti) cui segue, ex lege, la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.

7, Nella concreta graduazione della pena, l’evidenziato stato di incensuratezza consente di formulare un giudizio prognostico positivocirca la futura astensione dalla commissione di reati e, dunque, diriconoscere a                        il beneficio della sospensione condizionaledella pena ai sensi degli artt. 163 e ss. cod. pen., oltre quello della nonmenzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.

  1. Passando all’esame degli aspetti risarcitori, per quanto concerne la domanda avanzata dalla costituita parte civile si osserva che nessun dubbiosussiste inordine all’an e al quantum debeatu.r, essendo leprove acquisite sufficienti per una integrale liquidazione del danno nonpatrimoniale che si liquida in via equitativa in complessivi euro -mportoche pare più che congruo a risarcire la parte civile del turbamento che puòessere derivato dalla condotta dell’imputata – che quest’ultima dovrà corrispondere, unitamente al pagamento delle spese processuali liquidatecome in dispositivo, in favore della parte

Ai sensi dell’art. 185 co. 2 cod. pen., “ogni reato, che abbia cagionatn un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbligaal risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delleleggi civili, debbono rispondere per ilfatto di lui’.

Esclusa tuttavia ogni forma di automatismo, l’obbligazione

risarcitoria dell’autore del reato implica la prova che un danno sia statoeffettivamente cagionato, non potendo la conseguenza lesiva ritenersi insita nella fattispecie penalmente illecita e dovendo trovare applicazione,rispetto ad ogni tipo di danno, il principio generale offerto dall’art. 2697cod. civ.

L’art. 2056 cod. civ., peraltro, ai fini della selezione del danno risarcibile nella responsabilità da fatto illecito, richiama le disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., per cui, anche in questo settore, danno risarcibile è quel pregiudizio che consegue in via immediata e diretta all’illecito, per il quale, cioè, sussiste un rapporto eziologico giuridicamente rilevante con il fatto illecito. È inoltre quello che deriva dalla lesione apprezzabile di un interesse giuridicamente rilevante per l’ordinamento. considerando, al contempo, che come recentemente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. civ., sentenza n. 1361 del 2014) – in ragione dell’ampia accezione di danno non patrimoniale contenuta nell’art. 185 cod. pen., in presenza di reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ma anche quello connesso alla lesione di interessi inerenti alla persona (come quelli sanciti dalla CEDU)non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all’ordinamento (secondo il criterio dell’ingiustizia di cui all’art. 2043 cod.civ.; in tal caso, infatti, la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell’interesse leso), sempre che la lesione risultiapprezzabile, superi cioè la soglia minima di tollerabilità (in quanto il doveredi solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturentidalla convivenza tra consociati) e che il danno non sia futile, vale a dire chenon consista in meri disagi o fastidi.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle notesentenze gemelle del 2008, quando il fatto illecito integra gli estremi di unreato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nellasua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso qualesofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso al superstite, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione; viceversa, in difetto di prova di lesioni permanenti o temporanee, il danno morale, consistente nell’ingiusto turbamento conseguente all’offesa ricevuta, è autonomamente risarcibile eventualmente anche sub specie di sofferenza morale determinata dal “non poter fare”, ossia dalla forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita e dalla modificain peius della propria personalità in conseguenza dell’illecito.

Trattandosi di danno conseguenza, anche il pregiudizio morale dev’essereprovato in giudizio, indipendentemente dal tipo di condotta illecita che siassume averlo provocato. Tuttavia, ove il fatto generatore sia rappresentatoda una condotta penalmente rilevante, l’onere probatorio gravante suldanneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementipresuntivi. Non può ad esempio trascurarsi che, secondo l’id quodplerumque accidit, le aggressioni fisiche e morali determinano, nellageneralità dei casi, un turbamento dell’animo più o meno intenso, valutabilein termini di danno morale.

Ebbene, venendo al caso in esame, può dirsi adeguatamente provato – alla stregua degli elementi sopra esaminati – che la condotta posta in essere dall’odierna imputata abbia, nell’immediatezza del fatto, arrecato undanno non patrimoniale, sub specie di danno moralé, alla parte civile.

Nel corso dell’esame dibattimentale il dott. Cruciani ha dichiarato diaver appreso della pubblicazione dell’articolo di giornale da parte dipersone a lui vicine che lo allertavano della presenza di un articolo nelquale veniva dipinto in maniera

grottesca. Le affermazioni diffamatorie della –           hanno certamenteavuto un impatto negativo in particolar modo sotto il profilo lavorativo. Nonsolo, la persona offesa ha anche ammesso che, l’essere definito “no vax” in piena campagna vaccinale e tenuto conto della accezione dispregiativache il termine aveva all’epoca, ha per questo temuto per la propriaincolumità.

Non può allora che riconoscersi alla parte civile un congruo e appropriatoristoro del pregiudizio di carattere morale sofferto a causa della condottaposta in essere dall’odierna imputata.

Tanto premesso, in punto di quantum debeatur, ritiene questo giudice sufficienti gli elementi di prova al fine di addivenire a una liquidazionecomplessiva del danno determinato facendo ricorso a criteri equitativi.

Al riguardo occorre precisare che il legislatore ha strutturato un sistema aperto dell’azione civile nel processo penale, consentendo all’autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, chesarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia dicondanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, piùstrettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda. È bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa,trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loroesatto ammontare. Di conseguenza, perché sia soddisfatto l’obbligo dimotivazione, non è necessario che il giudice indichi analiticamente inbase a quali calcoli ha

determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali

danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno nonpuò essere provato nel suo preciso ammontare giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto dellecircostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazioneequitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinatorisultato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18099). Ebbene, nelcaso di specie l’entità del danno è certamente ricavabile da quanto rappresentato dalla persona offesa, le quale hanno dichiarato di avertemuto, in conseguenza dell’episodio delittuoso, per la sua incolumità tanto da ridurre le uscite nel giardino della propria abitazione per timore diincontrare l’odierna imputata.

In particolare, questo Tribunale ritiene congruo liquidare a titolo di danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile la somma di complessivi euro –

  1. A carico dell’imputata vanno poste le spese di costituzione e difesa delleparti civili liquidate come in
  2. Il carico del ruolo, infine, ha suggerito l’indicazione di sessantagiorni per il deposito delle

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

responsabile del reato alla stessa ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestatecircostanze aggravanti, la

CONDANNA

alla pena di                 multa oltre al pagamento delle spese processuali.

PENA SOSPESA e NON MENZIONE

visto l’art. 538 cod. proc. pen.,

CONDANNA

al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile chesi liquidano in complessivi euro –

CONDANNA

Al  pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile per la sua costituzione e difesa in giudizio che si liquidano in euro altre spese generali, IVA e CPA.

visto l’art. 544 cod. proc. pen.,

INDICA

in giorni sessanta il termine per il deposito della Così deciso inPerugia il 28 febbraio 2024

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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TRIBUNALE 01 PERUGIA

 

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