La sentenza che condanna per diffamazione Bassetti contro gli eredi del premio Nobel Montagnier: “parole dirette a screditarne il valore come persona”

Pubblichiamo la sentenza che condanna Bassetti per aver diffamato il premio nobel Luc Montagnier durante la pandemia. Il medico genovese ha sposato le tesi della campagna vaccinale ad ogni costo e, come molti hanno fatto all’epoca, ha diffamato sminuendolo e ridicolizzando chi la pensava diversamente da lui. Luc Montagnier gli ha fatto causa e ora il tribunale dà ragione agli eredi. Il giudice ha riconosciuto che le affermazioni di Bassetti sono “offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona“. Bassetti ha difeso la “legittimità delle proprie dichiarazioni, in virtù del diritto di critica costituzionalmente tutelato”.

le espressioni rivolte dal resistente al Prof. Montagnier non erano comunque fondate su dati tecnici – scientifici e non erano in alcun modo funzionali alla trattazione e all’approfondimento dell’argomento in discussione; in sostanza, quindi, alle medesime espressioni non può attribuirsi altro scopo se non quello di offendere la dignità della persona, ritenuta di fatto non più in grado di potere assumere una determinata posizione solo per via della sua età”, commenta il giudice.

Ecco la sentenza integrale:

TRIBUNALE DI GENOVA Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nella causa R.G. n. 520/2022 promossa da FRANCINE MONTAGNIER, nata a Parigi il 17 agosto 1967, ANNE- MARIE MONTAGNIER, nata a Parigi il 17 agosto 1967, e JEAN-LUC MONTAGNIER, nato a Parigi il 17 agosto 1967, quali eredi di MONTAGNIER LUC ANTOINE, nato a Chabris (Francia) il 18 agosto 1932 e deceduto in Neuilly-sur-Seine l’8 febbraio 2022, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, le prime due, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Tiziana Vigni ed il terzo dal solo Avv. Prof. Daniele Granata, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, in virtù di procure rilasciate in atti ricorrenti
contro
Matteo Bassetti, nato a Genova, il 26 ottobre 1970, …, presso e nello studio dell’Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in atti

FATTO E DIRITTO
1
resistente

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato il 24/1/2022, il Prof. Luc Antoine Montagnier esponeva:
– di essere un membro, noto in tutto il mondo, della comunità scientifica internazionale e di aver ricevuto, tra varie altre onorificenze, anche un premio Nobel per la medicina nell’anno 2008;
– che in data 23/08/2021, in occasione di un convegno svoltosi a Sutri, alla presenza di personalità di spicco del mondo politico e mediatico, il Prof. Matteo Bassetti rivolgeva nei suoi confronti espressioni offensive e gratuitamente denigratorie;
– che, in particolare, alla domanda rivolta dal Sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, sul perché un premio Nobel fosse così ostile alle vaccinazioni anti Covid 19 e sul perché alcuni sostenessero che non si dovevano fare i vaccini durante la pandemia, il Prof. Bassetti aveva affermato: “Ti rispondo su Montagnier in un modo con cui ho risposto l’altra sera. Perché secondo me si rincoglioniscono anche i premi Nobel. Uno a novant’anni […] ormai è un rincoglionito. Purtroppo ha dei problemi evidentemente di demenza senile e quindi ascoltare un ricercatore a sessant’anni o a settanta è un conto, a novanta bisognerebbe che andasse a spingere la carrozzina dei suoi nipotini”;
– che tale espressione, in quanto lesiva dell’onore, del decoro e della reputazione, aveva cagionato ad esso ricorrente un danno ingiusto di cui chiedeva il risarcimento.
Con comparsa di risposta del 16/4/2022, si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo, in primo luogo, l’intervenuto decesso del ricorrente e, in subordine, l’improcedibilità della domanda, stante l’omesso esperimento della procedura di mediazione.

Nel merito, il Prof. Bassetti contestava le pretese avversarie, sostenendo la legittimità delle proprie dichiarazioni, in virtù del diritto di critica costituzionalmente tutelato.
Con provvedimento del 6/5/2022 era assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, procedimento conclusosi tuttavia con esito negativo.
Previa costituzione in giudizio dei sopra indicati eredi del Prof. Montagnier, deceduto l’8/2/2022, all’udienza del 31/03/2023 le parti discutevano la causa e, all’esito, questo giudice si riservava la decisione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei soli
limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, deve rilevarsi come non vi sia contestazione in merito al fatto che parte resistente, in occasione del pubblico convegno di Sutri del 23/08/2021, abbia effettivamente pronunciato le frasi sopra riportate.
Tali espressioni appaiono senza dubbio offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona.
Occorre, infatti, evidenziare che, nonostante il tema trattato (opportunità o meno delle vaccinazioni nel corso della pandemia da Covid 19) fosse all’epoca del fatto indubbiamente occasione di scontro verbale, anche acceso, in ambito medico, politico e giornalistico, le espressioni rivolte dal resistente al Prof. Montagnier non erano comunque fondate su dati tecnici – scientifici e non erano in alcun modo funzionali alla trattazione e all’approfondimento dell’argomento in discussione; in sostanza, quindi, alle medesime espressioni non può attribuirsi altro scopo se non quello di offendere la dignità della persona, ritenuta di fatto non più in grado di potere assumere una determinata posizione solo per via della sua età.

Né appare configurabile, nella fattispecie in esame, l’invocata esimente del diritto di critica, non avendo le frasi pronunciate dal Prof. Bassetti rispettato, per le ragioni in precedenza illustrate, il requisito della continenza, da intendersi quale correttezza formale dell’esposizione.
Sotto tale profilo, va osservato che in base al costante orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, “il legittimo esercizio del diritto di critica … è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (Cass. n. 11767/2022 e in senso conforme, tre le altre, Cass. n. 841/2015 e Cass. n. 38215/2021).
Nel caso concreto, le frasi del Prof. Bassetti oggetto di causa – aventi indiscutibilmente quale destinatario il Prof. Montagnier, secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso – erano volte, come detto, ad offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano.
Irrilevante deve poi ritenersi il fatto che l’età avanzata del ricorrente (nato nel1932) fosse un dato oggettivo, atteso che tale elemento è stato utilizzato per trasmettere il messaggio che il Montagnier non fosse più in grado, appunto solo perchè anziano, di esprimere la propria opinione sul tema sopra richiamato.
Allo stesso modo, appare ininfluente la circostanza per cui l’intervista fu condotta da un soggetto “non certo noto per il suo linguaggio contenuto” (pag. 4 della comparsa di risposta), tenuto conto che, ovviamente, ognuno risponde della propria condotta e che il Prof. Bassetti sarebbe stato certamente in grado, vista la sua qualifica professionale, di contrastare le tesi – evidentemente dallo stesso non condivise – del Prof. Montagnier con argomentazioni scientifiche, senza dovere ricorrere all’uso di espressioni ingiuriose.
Per le pregresse argomentazioni, deve pertanto ritenersi adeguatamente provata la responsabilità del resistente ai sensi dell’art. 2043 c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale, consistito nella lesione dell’onore e della reputazione del ricorrente.
Passando alla disamina del profilo del quantum debeatur, il pregiudizio in questione va liquidato in via equitativa, stante l’obiettiva impossibilità di provarne l’esatto ammontare (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 9339/2019), in complessivi € 6.000,00, tenuto conto, da un lato, della notorietà di parte ricorrente, e, dall’altro, (a) della modesta risonanza mediatica suscitata dell’episodio, (b) del contesto in cui le frasi sono state pronunciate, ossia durante un incontro culturale estivo, senza finalità scientifiche e non rivolto specificamente a colleghi delle parti, (c) delle limitatissime ricadute, per quanto appena esposto, che le offese hanno avuto in concreto sulla reputazione professionale del Prof. Montagnier, nonché (d) del diffuso clima di tensione che era nato intorno al dibattito sulla efficacia/sicurezza delle vaccinazioni anti Covid.
Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), la predetta somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere previamente devalutata fino alla data dell’evento dannoso (23/8/2021) e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino alla liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all’effettivo pagamento. Le sopra indicate considerazioni circa la concreta portata offensiva dell’illecito valgono poi ad escludere l’accoglimento della domanda avanzata ex art. 120 c.p.c..
Del pari, deve essere rigettata la domanda del ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali (pag. 14 del ricorso introduttivo), essendo gli stessi rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio.
In virtù del limitato accoglimento, anche sotto il profilo quantitativo, delle pretese formulate dal Prof. Montagnier, ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite (valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata) nella misura di un terzo, mentre il Prof. Bassetti, in quanto comunque soccombente, va condannato al pagamento della restante quota di spese, così come liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara il resistente prof. Matteo Bassetti responsabile ex art 2043 c.c. dei fatti descritti in parte motiva.
Condanna il medesimo resistente alla corresponsione, a favore dei signori Francine Montagnier, Anne-Marie Montagnier e Jean Luc Montagnier, quali eredi del prof. Luc Antoine Montagnier, della somma di € 6.000,00 (seimila), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Respinge le altre domande di parte ricorrente.
Condanna, altresì, il resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, nella loro citata qualità, dei due terzi di spese di giudizio, quota che liquida in € 404,66 per esborsi e in € 2.264,66 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le parti la restante quota di spese di lite.
Si comunichi

Genova, 6 aprile 2023
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia

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