294 giornalisti sono stati tenuti agli arresti nel 2021, i dati dell’Unesco sull’attacco alla libertà di stampa

“L’allarmante aumento del numero di giornalisti detenuti – che secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti1, nel 2021 ha raggiunto il livello senza precedenti di 294 – ha spinto il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nel 2020 a sollecitare i governi “a rilasciare immediatamente i giornalisti detenuti solo a causa dell’esercizio della loro professione”, spiega nel suo ultimo rapporto l’Unesco

I reati imputati ai giornalisti spesso includono diffamazione, oltraggio a pubblico ufficiale, sedizione, attentato alla sicurezza nazionale/ordine pubblico, fumose descrizioni di incitamento all’odio, pubblicazione di “notizie false”, blasfemia e terrorismo, e tante altre accuse. I giornalisti sono presi di mira anche per presunti reati legati a norme fiscali, segreti commerciali e violazione del diritto d’autore. Dall’inizio della pandemia di COVID-19, i giornalisti hanno dovuto difendersi, fra l’altro, anche da accuse legate alla diffusione di disinformazione o dicerie, danni alla salute pubblica, incitamento alla violenza e mancato rispetto delle restrizioni di emergenza imposte dai governi. In alcuni casi, i giornalisti sono stati accusati del reato di diffamazione, anche se questa accusa, spesso mossa insieme ad altre, non è stata la più frequentemente menzionata

Secondo il diritto internazionale, le sanzioni penali contro la libertà di espressione dovrebbero essere applicate solo in via del tutto eccezionale e come ultima risorsa, nei casi più gravi, come quelli che riguardano l’incitamento all’odio. Tuttavia, nonostante gli importanti sforzi per depenalizzare i discorsi offensivi, i giornalisti di tutto il mondo continuano a subire accuse penali in casi che non raggiungono quel livello di gravità, spesso in relazione a critiche rivolte a funzionari pubblici o istituzioni”.

 “Le leggi sulla diffamazione possono servire allo scopo legittimo di salvaguardare la reputazione danneggiata da false narrazioni dei fatti, ma richiedono un adeguato bilanciamento tra questo obiettivo e la difesa della libertà di espressione. È sempre più evidente che la lotta alla diffamazione nell’ambito del diritto penale non rispetta tale bilanciamento, in quanto si traduce in misure sproporzionate per far fronte al danno causato, cosa che accade anche per le cause civili quando si concludono con la richiesta di un risarcimento eccessivamente oneroso.

 L’Articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (UDHR) afferma che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo anche al di là delle frontiere nazionali”. La libertà di espressione è tutelata anche dall’Articolo 19 dell’Accordo Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), un trattato vincolante che è stato ratificato dalla maggior parte dei Paesi, e che recita:

1. Ognuno ha il diritto di esprimere opinioni senza interferenze.
2. Ognuno ha diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, senza limiti di frontiera, oralmente, per iscritto o in stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L’esercizio dei diritti previsti dal comma 2 del presente articolo comporta particolari doveri e responsabilità. Può quindi essere soggetto a determinate restrizioni, ma queste devono essere solo quelle previste dalla legge e mirare:
(a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
(b) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della salute o morale pubbliche.

La libertà di espressione può essere limitata solo in circostanze del tutto eccezionali, sulla base di un test cumulativo in tre parti. Le limitazioni a questo diritto devono: i) essere previste dalla legislazione, che deve essere chiara e accessibile a tutti; ii) avere uno scopo legittimo: vale a dire proteggere i diritti o la reputazione altrui; ovvero tutelare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, la salute pubblica o la morale- ex art. 19(3); iii) essere necessarie e proporzionate, rappresentando il mezzo meno restrittivo per raggiungere lo scopo perseguito4.

A livello regionale, l’articolo 13 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo tutela in termini analoghi la libertà di espressione, affermando che il suo esercizio non deve essere sottoposto a censura preventiva e che ogni successiva limitazione “deve essere espressamente stabilita dalla legge nella misura necessaria a garantire: a) il rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) la protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica o della morale”. La Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli sancisce anche la libertà di espressione nel suo Articolo 9, che riconosce il diritto di ogni individuo a ricevere informazioni nonché a esprimere e diffondere le proprie opinioni nel rispetto della legge. A sua volta, l’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto include la libertà di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte dell’autorità pubblica e senza limiti di frontiera”.

Rilevanti per il diritto alla reputazione sono anche l’articolo 12 della UDHR e l’Articolo 17 dell’ICCPR, che tutelano gli individui dagli attacchi contro il loro onore e la loro reputazione (il primo si riferisce ad “attacchi arbitrari” e il secondo ad “attacchi illeciti”). Anche la Convenzione Americana sui Diritti Umani protegge l’onore e la reputazione da attacchi illeciti (articolo 11) e stabilisce il relativo diritto di replica o correzione (articolo 14).

Qui trovate il rapporto completo in italiano tradotto dall’associazione ossigeno per l’informazione: https://www.ossigeno.info/wp-content/uploads/2022/12/ITA-WEB-OSSIGENO-Issue-brief-on-decriminalization-of-defamation.pdf

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