Lo spreco di soldi per i vaccini Covid è interamente derivato dagli acquisiti centralizzati dell’Unione Europea. Nei contratti di mandato sono elencati molti obblighi per gli stati, che all’epoca avevano solo 7 giorni per decidere se aderire o rifiutare, poi vigeva la regola, da contratto, del silenzio assenso. Lo spiega l’avv. Massimo Agerli di Avvocati Liberi
“Nel contratto di mandato, gli effetti sostanziali del contratto che viene stipulato dal mandatario, cioè dalla Commissione europea, si ripercuotono direttamente sul mandante, cioè sui singoli stati.
Quindi gli obblighi, i doveri e i diritti che nascono dai contratti stipulati dalla Commissione europea per conto dei singoli stati, sia dal punto di vista dei diritti, nello specifico diciamo ad avere i prodotti acquistati, sia dal punto di vista degli obblighi, cioè pagarli questi beni.
Quindi la Commissione Europea fa i contratti, ma poi le conseguenze ricadono sui singoli stati.
Vedete, questo è l’accordo.
Articolo 5. Natura giuridicamente vincolante degli APA, cioè sono gli accordi preliminari di acquisto. Una volta conclusi, i termini dell’APA sono giuridicamente vincolanti per gli stati membri partecipanti, ad eccezione di quelli che hanno esercitato il diritto di non partecipare.
Articolo 6. Responsabilità. La Commissione è esclusivamente responsabile del processo di approvvigionamento e della conclusione degli accordi preliminari di acquisto, compresa qualsiasi responsabilità derivante dalla conduzione dei negoziati. Gli stati membri partecipanti che acquistano un vaccino sono responsabili della diffusione e dell’uso dei vaccini nell’ambito delle loro strategie nazionali di vaccinazione e si assumono ogni responsabilità associata a tale uso e diffusione. Ciò si estende e include qualsiasi indennizzo dei produttori di vaccini ai sensi dei termini delle condizioni del relativo APA per la responsabilità connessa all’uso e all’impiego dei vaccini normalmente a carico del produttore.
Poi vedremo quali sono queste responsabilità che i singoli stati si assumono e quali invece quelle che restano a carico del produttore. E vedremo che a carico del produttore non ne resta nemmeno una, ma è tutto a carico dei singoli stati acquirenti.
Attenzione all’articolo 7. Obbligo di non negoziare separatamente. Firmando il presente accordo, gli stati membri partecipanti confermano la loro partecipazione alla procedura e si impegnano a non avviare proprio le procedure di acquisto anticipato del vaccino con gli stessi produttori. eventuali altri contratti preliminari di compravendita, quindi di acquisto dei vaccini. Nel caso in cui un’APA contenente l’obbligo di acquistare dosi di vaccino sia stato concluso con un produttore specifico, gli stati membri che si sono avvalsi dell’opt-out previsto nel presente accordo possono avviare negoziati separati con lo stesso produttore dopo la firma dell’APA ai sensi del presente accord. E quindi adesso capiremo bene questa differenza che è fondamentali sono gli articoli 3 e 4 dell’accordo. L’articolo 3 dice, qualora la Commissione concluda un contratto preliminare di acquisto, quindi un APA, in conformità con il presente accordo, che prevede il diritto per gli stati membri partecipanti di acquistare dosi di vaccino, l’uso di tale diritto avverrà mediante la conclusione di contratti tra gli stati membri partecipanti e i produttori di vaccini. Nessuno stato membro partecipante è obbligato a concludere tale contratto sulla base dell’accordo preliminare. L’accordo preliminare contiene una clausola in tal senso. Quindi, cosa significa? Significa che se lo Stato membro si riserva il diritto di acquistare dosi di vaccino, quindi il diritto di acquistare quante dosi vuole, l’uso di tale diritto avverrà mediante la conclusione di contratti di compravendita diretti tra questo Stato membro che ha deciso di avere il diritto e i produttori. In questo caso lo Stato membro non è nemmeno obbligato a concludere il contratto finale, quindi quello definitivo, il contratto di compravendita definitivo, sulla base del preliminare fatto dalla Commissione. Quindi se lo Stato decide di avvalersi di questo diritto, si fa i contratti da solo per i fatti suoi con i produttori, senza obbligo di seguire quello che era stato patuito negli accordi preliminari.
Se invece l’accordo preliminare contiene l’obbligo, e non il diritto, ma l’obbligo di acquistare dosi di vaccino, si applica questo articolo 4, che dice «Quando la Commissione intende concludere in conformità con il presente accordo, un preliminare, un APA, un preliminare di acquisto contenente l’obbligo di acquistare dose di vaccino, essa informa gli stati membri partecipanti di tale intenzione e delle condizioni dettagliate. Cioè, la Commissione dice guarda cara Italia o Spagna o Francia o quello che è, che io intendo concludere un preliminare che contenga l’obbligo di acquistare determinate dosi di vaccino e a quali condizioni, quindi a quale prezzo. Nel caso in cui, continua l’articolo, nel caso in cui uno stato membro partecipante non sia d’accordo con la conclusione di un preliminare contenente un obbligo di acquisto di dosi di vaccino o con le condizioni, ha il diritto di rinunciare a tal accordo mediante una notifica esplicita alla Commissione europea entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui la Commissione ha comunicato la sua intenzione di concludere l’esclusione entro il termine di cinque giorni lavorativi, si ritiene che abbiano autorizzato la Commissione a negoziare e concludere l’APA, quindi il preliminare con il protettore dei vaccini,
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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