Il Tar di Trieste riconosce l’anzianità di servizio a un militare sospeso per non essersi vaccinato, ma lo lascia senza stipendi arretrati

“Il Tar Trieste ha respinto la domanda di annullamento di un mio ricorrente della sospensione dal servizio (purtroppo tutti i Tar si stanno uniformando alla Corte Costituzionale che ha dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale) ma ha accolto la domanda di annullamento della detrazione di anzianità sul presupposto che l’unica conseguenza della sospensione dal servizio fosse la privazione della retribuzione. Piccola ma grande consolazione”, commenta la sentenza l’Avv. Giulia Monte
“Il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto”, scrive nelle motivazioni il giudice.

Qui la sentenza:

 

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2022, integrato da motiviaggiunti, proposto dal

signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Lodolo e

Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri diGiustizia;

Ministero della Difesa XXX, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l’annullamento

dell’ALLEGATO “B” – foglio prot.-OMISSIS- a firma del Comandante del Reggimento Col. -OMISSIS- notificato al ricorrente a mani in data 04/04/2022;

per il risarcimento dei danni subiti

 

in conseguenza del provvedimento sopra citato nonché dell’allegato “D” (a firma del Comandante del Reggimento Col. -OMISSIS- alla comunicazione – OMISSIS- dd. 21/12/2021;

ivi compreso l’invito a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo

stato non conosciuto;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l’accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;

previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misureurgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delleattività economiche e sociali”;

previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il21/6/2023:

per l’annullamento

  • del decreto di detrazione dell’anzianità di grado -OMISSIS-, notificato l’11/04/2023, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Dirigente dott. -OMISSIS-;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo

stato non conosciuto;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento della perdita economica subita dal ricorrente a seguito della detrazione di anzianità decretata e degli effetti derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso introduttivo notificato il 19 aprile 2022 e depositato il successivo giorno 18 maggio 2022, il ricorrente, C.le Magg. C.a. dell’Esercito italiano effettivo alla XXX, ha impugnato l’atto in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale e, conseguentemente, decurtata la sua retribuzione nel periodo di sospensione.

Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 885 – 877 – 878 – 893 – 914 -915 – 916 – 917 – 920 – 922 – 936 e 1352 del Codice dell’Ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2010 – incompetenza – violazione ed errata applicazione dell’art. 4 della legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del 27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 – violazione del decreto legge n. 44/2021 – violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 – violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità – illogicità ed ingiustizia manifesta; 2) Illegittimità costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 – 3 – 4 – 13 – 32 – 35 – 36 – 117 della Costituzione – violazione degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – violazione dell’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali – violazione dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – violazione del regolamento UE 953/2021 – violazione della dichiarazione di Helsinki – violazione art. 500 deld.lgs. n. 297/1994 (T.U. della scuola) e dell’art. 82 del

d.P.R. n. 3/1957.

Ha indi chiesto:

  1. l’annullamento del provvedimento impugnato, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;
  2. l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento relativamente al periodo di sospensione;
  3. in via gradata, l’accertamento del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2010;
  4. in ogni caso, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma

specifica del danno ingiusto.

  1. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al
  2. Con l’ordinanza -OMISSIS-del 23 marzo 2023 questo T.A.R. ha sospeso il giudizio nell’attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-765/2021 su questione pregiudiziale.
  3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 giugno 2023 e depositato il

successivo 21 giugno 2023, il ricorrente ha gravato, chiedendone l’annullamento, il decreto di detrazione dell’anzianità di grado nel frattempo emesso dall’Amministrazione, denunciandone l’illegittimità per: 1) Violazione dell’art. 4 ter del decreto legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76 del 28.05.2021 – eccesso di potere per errore nei presupposti – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; 2) Violazione delle disposizioni in materiadi riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate – violazione degli articoli 2251 bis, 2251 ter, 2251 quater, 2251 sexies, 2252, 2252 bis, 2252 ter,2253, 2253 bis, 2253 ter, 2253 quater,

2253 quinquies, 2253 sexsies, 2253 septies, 2254 bis, 2254 ter, 2254 quater, 2255, 2255 bis, 2255 ter, 2256 del d.lgs. n. 66/2010 – violazione del decreto legislativo n. 94 del 29.05.2017 – violazione del decreto legislativo n. 173 del 27.12.2019 – eccesso di potere per errore nei presupposti – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

  1. Il 5 settembre 2023 ha presentato apposita istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio e, poi, con atto in data 18 marzo 2024 ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione.
  2. All’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la causa è passata in
  3. Il ricorso è fondato solo in minima Per il resto è, in parte,

inammissibile e, in parte, infondato.

  1. Le censure relative all’illegittimità della disposta sospensione dal servizio sono inammissibili.

Dall’esame degli atti risulta infatti che con atto -OMISSIS- del 21 dicembre

2021, spedito per la notifica al ricorrente in data 23 dicembre 2021 e da questi ricevuto il successivo 30 dicembre 2021 (doc. 007 – fascicolo Ministero in data 31/05/2024), è stato accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale ed è stata disposta a carico del medesimo la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con i correlati effetti di legge.

Come da preliminare rilievo formulato con l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS- e ribadito all’odierna udienza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., l’effetto lesivo della sfera giuridica del ricorrente, in ragione della sospensione dalservizio, si era già manifestato il 21 dicembre 2021 (rectius il 30 dicembre 2021); sicché era quell’atto a dover essere immediatamente impugnato, cosa che invece non è avvenuta.

Con  l’atto  del  31  marzo  2022,  impugnato  con  il  presente  ricorso,

l’Amministrazione ha solamente operato una ricognizione del periodo di sospensione, quantificando l’effettiva durata della sospensione dal servizio già in precedenza disposta.

Per la parte in cui si ribadisce la già disposta sospensione ed i suoi effetti, l’atto ricognitorio impugnato non presenta alcuna novità; ne consegue la natura meramenteconfermativa dell’atto in parte qua (cfr. T.A.R. Piemonte, n. 196/2024).

Le censure che in questa sede contestano in sé l’istituto della sospensione sono quindi inammissibili per carenza d’interesse.

  1. Quanto alle restanti questioni di merito, in buona parte infondate, questo Collegiocondivide in toto le argomentazioni sviluppate dal A.R. Lombardia, Brescia, nella sentenza n. 940/2023 che devono qui intendersi richiamate.
    • Nello specifico del primo motivo di ricorso, quanto alla censura d’incompetenza del Comandante di Corpo ad adottare l’atto ricognitivo del periododi sospensione, è sufficiente ribadire che l’art. 4-ter, comma 2, del l. 44/2021, prevede che il rispetto dell’obbligo vaccinale sia assicurato, per il personale del comparto difesa e sicurezza, da “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”, nel senso chiarito dal T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 940/2023(“La competenza di cui alla disposizione appena citata si riferisce ad <assicurare il rispetto dell’obbligo> di vaccinazione: questo significa, con tutta evidenza, non solo accertare i casi di inosservanza di tale obbligo, ma anche applicare la sospensione dal lavoro che la legge prevede come conseguenza di tale inosservanza, perché il rispetto di un qualsivoglia obbligo viene assicurato anche applicando le conseguenze sfavorevoli che l’ordinamento prevede per il caso di inosservanza. Peraltro la legge prevede che la sospensione sia automatica e contestuale all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale: il 3° comma dell’art. 4 ter cit. dispone infatti che <L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro>. Pertanto il titolare del potere di accertamento può senza dubbio dichiarare l’avvenuta sospensione dal lavoro del pubblico dipendente, con un atto che è meramente ricognitivo dell’effetto prodotto ex lege, e non costitutivo”).
  • L’ulteriore censura relativa alla violazione dell’art. 893, comma 2, del lgs.
  1. 66/2010 (“Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice”) è inammissibile, perché essa attiene, a ben vedere, ad un vizio che doveva essere dedotto con la tempestiva impugnativa del presupposto decreto di sospensione dal servizio.

La censura è comunque manifestamente infondata “perché è nozione istituzionale che un atto avente forza di legge, quale il decreto legge che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per alcune categorie di lavoratori, ben può derogare a una fonte di pari rango, qual è il codice dell’ordinamento militare. Che poi la norma derogatoria, giustificata dall’emergenza pandemica, sia collocata all’interno del medesimo codice oppure in un corpus normativo distinto, non ha nessuna incidenza sulla legittimità e sull’efficacia della norma medesima. Peraltro la scelta di non collocare la norma all’interno del c.o.m. risulta del tutto ragionevole, considerando sia il carattere temporaneo della stessa, collegata alla durata della pandemia, sia ilfatto che l’obbligo vaccinale è stato previsto con identica disciplina, in un corpus normativo unitario, anche per altre categorie di dipendenti pubblici estranei all’ordinamento militare” (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 940/2023).

  • La censura relativa alla violazione dell’art. 920 del lgs. n. 66/2010 (“Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà”) è fuori fuoco atteso che essa non tiene conto né si confronta con quanto previsto dalla norma speciale derogatoria. L’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall’art. 2del d.l.
  1. 172 del 2021, come convertito, dettava precise disposizioni sulle modalità di accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale e sulle sue esatte conseguenze, prevedendo al riguardo che “… L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Si osserva, peraltro, che le ipotesi in cui è prevista la corresponsione di emolumenti al personale sospeso dall’impiego (art. 82 del d.P.R. 3/1957, art. 920 del d.lgs. 66/2010) si correlano a vicende (procedimenti penali o disciplinari pendenti) che “procedono in modo autonomo ed insensibile, rispetto alla volontà dell’incolpato o dell’imputato di poterne bloccare lo svolgimento (per l’effetto, dimostrandosi giustificata l’erogazione di alcune provvidenze, quali la corresponsione di parte degli assegni a carattere fisso e continuativo e dell’assegno alimentare); laddove la persistenza della sospensione dal diritto all’erogazione della prestazione lavorativa (e della percezione degli emolumenti a fronte di essa spettanti) consegue a fatto “proprio”, volontariamente posto in essere dal dipendente (obbligato a vaccinarsi) e dal medesimo liberamente rimuovibile, in ogni momento, per effetto del mero assolvimento del comportamento doveroso di cui trattasi” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 4914/2022).

Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023 (al paragrafo 13.2) a proposito della norma analoga valevole per il personale sanitario, lasospensione dal lavoro prevista dall’art. 4 ter del d.l. 44/2021 non

 

è una sanzione, ma è “una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che … il legislatore ha introdotto, sin dall’inizio, una durata predeterminata dell’obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all’andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito; quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.

Del tutto generica è poi la deduzione che “alle categorie di soggetti obbligati per legge alla somministrazione del vaccino in oggetto avrebbe dovuto essere rilasciata una apposita prescrizione medica che, invece, come noto, non viene rilasciata da alcun medico curante derivandone anche da tale circostanza l’illegittimità del provvedimento di sospensione oggi impugnato”, atteso che l’obbligo di vaccinazione discendeva direttamente dalla legge, senza necessità di ulteriori intermediazioni. In ogni caso il vizio attiene all’originario provvedimento sospensivo.

  1. Il secondo motivo è in buona parte inammissibile e precisamente nella parte in cui con esso la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della disposta sospensione per la violazione di parametri costituzionali e internazionali; censure che, tuttavia, andavano rivolte al provvedimento col quale la sospensione era stata disposta.
    • Quanto alle conseguenze patrimoniali, connesse in effetti agli specifici provvedimenti qui gravati, si rileva quanto segue.
      • Quanto agli aspetti concernenti il riconoscimento di un assegno

alimentare, sotto il profilo della legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3,del d.l. n. 44 del 2021, la Corte Costituzionale ha già esaminato la questione, ritenendola infondata, anche sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza (cfr. par. 14 della sentenza n. 15/2023).

  • Fatto salvo quanto si osserverà in seguito (pt. 10.1.4), anche la dedotta violazione dell’art. 36 Cost. risulta manifestamente infondata atteso che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene atrovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto” (così la richiamata sentenza n. 15/2023).
  • Le altre censure proposte (violazione dell’obbligo vaccinale in oggetto rispetto all’art. 32 della Costituzione e le questioni relative al consenso libero e informato della persona interessata) erano da dedursi con l’impugnativa del provvedimento del dicembre 2021, ormai consolidatosi.

Non giova alla ricorrente nemmeno il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia C-765/2021 che ha giudicato irricevibile il rinvio pregiudiziale sottopostole dal Tribunale di Padova. La ricorrente, nella sua memoria depositata in giudizio il 16 febbraio 2024, enfatizza un unico passaggio motivazionale della pronuncia del giudice europeo (“il rilascio di dette autorizzazioni condizionate non comporta, in quanto tale, alcun obbligo, in capo ai destinatari potenziali di tali vaccini, di farsi somministrare questi ultimi, tanto più che il giudice del rinvio non ha esplicitamente posto l’interrogativo se le persone assoggettate all’obbligo vaccinale previsto all’articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021 fossero obbligate ad assumere unicamente i vaccini oggetto delle suddette autorizzazioni condizionate” (punto 36) senza cogliere che l’argomento è stato speso per rilevare che non era stata adeguatamente chiarita dal giudice rimettente la rilevanza del parametro del diritto Ue invocato. D’altra parte la stessa pronuncia sul punto chiarisce senza equivoci che“Di conseguenza, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del giudice del rinvio circa i motivi per cui esso mette in discussione la validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate nonché circa quelli relativi all’eventualenesso tra, da un lato, la validità di tali autorizzazioni e, dall’altro, l’obbligo vaccinale contro la COVID-19 previsto all’articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, si deve giudicare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti ricordati al punto 31 della presente sentenza per quanto riguarda la prima questione” (punto 37).

  • L’impugnazione merita, invece, di essere accolta, laddove rivolta alle conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione o di altro compenso o emolumento, fatte derivare dal Ministero intimato e compendiate nel provvedimento del 31 marzo 2022 e, poi, in quello del 22 giugno 2022, gravato col ricorso per motivi aggiunti.

L’art. 4-ter, comma 3, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 legittima, invero, durante la sospensione dal servizio, unicamente la privazione della retribuzione o compenso o emolumento (in termini T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16; T.A.R. FVG, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 74; T.A.R. Sicilia

– Palermo, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. V, 21 novembre 2023, n. 2750).

Depone, invero, in tal senso, oltre al pacifico dato testuale, la circostanza, correttamente evidenziata dal ricorrente, che il legislatore, con riguardo ai casi di sospensione dal servizio per motivi penali e disciplinari, si è preoccupato di disciplinare specificamente le conseguenze che ne derivano sotto il profilo economico e giuridico, nel mentre, nel caso specifico, nulla ha disposto sul punto, essendosi limitato a stabilire che “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Peril periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. In parte qua, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullati i provvedimenti gravati laddove viziati. Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione intimata di conformarsi sul punto alla presente decisione e di disporre in merito, adottando ogni necessario atto e/o provvedimento.

  1. Le domande di accertamento (i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari) e di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno sono del tutto generiche e, pur proposte, non sono state adeguatamente e analiticamente dedotte nel corpo del ricorso.
  1. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti nei sensi e limiti dianzi evidenziati. Il ricorso introduttivo, per il resto, deve essere, in parte, dichiarato inammissibile e, in parte, rigettato.
  1. Le spese di lite, per la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e limiti evidenziati in motivazione e, perl’effetto, annulla il provvedimento prot.-OMISSIS- (in parte qua) e il provvedimento n.-OMISSIS- 22/06/2022.

Per il resto, dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile e in parte lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 eall’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente ManuelaSinigoi, Consigliere, Estensore

 

Daniele Busico, Primo Referendario

L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

Manuela Sinigoi                           Carlo Modica de Mohac

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Può interessarti anche: Sentenza storica: non indossava la mascherina, sanzione annullata per “il principio di retroattività della lex mitior applicabile”, perché l’obbligo non esiste più

Può interessarti anche: Dopo 9 anni riconosciuto il danno da vaccino: una sentenza che può fare scuola anche per il Covid

Può interessarti anche: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Sfero: https://sfero.me/users/presskit-quotidiano-on-line

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

Copiate l’articolo, se volete, vi chiediamo solo di mettere un link al pezzo originale.

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com