Guarita dal Covid e sospesa, ora l’azienda sanitaria deve pagare gli stipendi arretrati

Una dipendente amministrativa sospesa perché non vaccinata ha presentato ricorso contro la decisone dell’Ausl dove lavorava “lamentando l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai sensi dell’art 4 ter D.L 44/2021 irrogati dalla medesima AUSL nei suoi confronti. E’ stata difesa dall’avv. Mauro Sandri

il 3 gennaio e il 13 maggio 2022 per le seguenti ragioni:

a) perchè la ricorrente non era destinataria dell’obbligo vaccinale;

b) perché la stessa era ormai immunizzata a seguito di guang10ne dal virus;

c) perché la finalità perseguita dall’obbligo vaccinale poteva essere soddisfatta mediante lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto

d) perché la vaccinazione costituiva una misura inefficace nel prevenire il contagio e, dunque, la limitazione dei diritti costituzionali derivanti dall’imposizione dell’inoculazione del vaccino sarebbe stata priva di giustificazione.

La signora ha contratto più volte il Covid e quindi doveva di immunità naturale.

Singolari le motivazioni addotte dal giudice di Firenze, Anita Maria Brigida Davia, che scrive: “Non risulta infatti che la lavoratrice abbia mai enunciato le sue convinzioni circa la eflicacia e salubrità del vaccino. Al contrario le motivazioni addotte per sottrarsi alla vaccinazione riguardavano la avvenuta immunizzazione derivante dalla malattia ed il suo particolare stato di salute (valutato come incompatibile con la vaccinazione cfr doc 9 rie).

Non risulta dunque provata l’esistenza di un fattore di rischio idoneo a determinare l’agevolazione probatoria prevista dall’art 4 d.lgs 216/03, atteso che le “convinzioni personali in materia di vaccino” costituiscono una caratteristica identificabile e distintiva solo e nella misura in cui vengono manifestate.

Esclusa la condotta discriminatoria (che giustificherebbe l’invocato cd danno punitivo) nessun danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale risulta allegato e provato, essendo pacifico in atti che la-nonabbia subito alcuna vaccinazione”.

In ogni caso “il Tribunale, definitivamentepronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l’illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei confronti della dipendente, condanna AUSL

provvedimenti datati 3 gennaio e 13 maggio 2022, e per al pagamento retribuzione non versata nei periodi di sospensione non retribuita, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di reintegrazione in servizio e rigetta per il resto il ricorso; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259 per cu e complessivi€ 4570 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali”.

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