Dottoressa non vaccinata sospesa: alla Corte Costituzionale e quella di giustizia Europea rimessi gli atti

Il Tribunale di Roma ha stabilito sul caso di una dottoressa sospesa dal Policlinico Umberto primo per non avere ottemperato all’obbligo vaccinale “in via preliminare, disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse ritenuta la loro non manifesta infondatezza e nelle more della decisione sospendere il provvedimento di sospensione della ricorrente oggetto del giudizio;

• in via preliminare, disporre la rimessione alla gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l. 172/2021 e nelle more della decisione sospendere il provvedimento di sospensione della ricorrente oggetto del giudizio;

• in via principale, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento del 05/11/21 dell’Azienda Policlinico Universitaria Policlinico Umberto, in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo alla sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione e, per l’effetto, reimmettere parte ricorrente al proprio posto di lavoro con le stesse mansioni e la stessa qualifica, con corresponsione della retribuzione dal giorno della sospensione fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa;

• in via principale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;

inoltre,

Voglia adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia.

• In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda,

Voglia, alla luce del fatto che la normativa oggetto del giudizio è di recente applicazione, senza che vi sia giurisprudenza costituita, compensare le spese di giudizio. • Con vittoria di spese e compensi del giudizio..”; 

che l’Azienda convenuta si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di respingerlo con il favore delle spese; 

che parte ricorrente ha rinunciato al subprocedimento ex art. 700 cpc che è stato conseguentemente dichiarato estinto; 

che il giudice ha disposto doversi procedere alla discussione della causa con le modalità della trattazione scritta e ha autorizzato il deposito di note; 

che le parti hanno depositato le note richieste; 

rilevato che la ricorrente dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto 1° è stata quindi sospesa dal lavoro e dalla retribuzione con comunicazione PEC del 05/11/2021 a far tempo dal 27/10/2021 per non aver aderito all’obbligo vaccinale; 

rilevato che vari Tribunali (con svariate pronunzie alcune delle quali richiamate e prodotte dalla ricorrente), hanno nel frattempo sollevato eccezione di illegittimità costituzionale quanto all’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, sospendendo i relativi giudizi e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale; 

rilevato che, in ogni caso, tra gli altri il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 marzo 2022,ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo con ampie e condivisibili argomentazioni che la previsione di una sospensione senza alcuna retribuzione si ponga in evidente contrato con gli artt. 2,3, 32 comma 2, oltre che 36 della Costituzione (“Visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11.3.53 n.87; visti gli artt. 2, 3, 32, c. 2, Cost., ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui, nel prevedere che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021, l’erogazione dell’assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare.”.); 

rilevato che le questioni di legittimità costituzionale prospettate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate e consigliano di avvalersi dell’istituto della c.d “sospensione impropria” in attesa dell’esito dei relativi giudizi; 

rilevato che il giudice, non avendo nel nostro ordinamento il potere di disapplicare norme della cui legittimità costituzionale dubita, non può invece ordinare, prima della decisione della Corte Costituzionale, la riammissione in servizio della ricorrente ovvero condannare l’azienda resistente a pagare il 50% della retribuzione per il periodo di sospensione. 

P.Q.M. 

Sospende il giudizio in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale 

Roma lì 14 giugno 2022 

 

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Può interessarti anche: Il 13 luglio la corte europea si pronuncerà: green pass e obbligo vaccinale sono compatibili con i regolamenti UE?

Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

Può interessarti anche: Chi compone la Corte Costituzionale, che si è espressa a favore dell’obbligo vaccinale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: L’Avv. Sinagra alla Corte Costituzionale: “Quale scienza avete seguito voi? Adesso i nodi vengono al pettine con l’inchiesta di Bergamo…”

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023:  “La legge è entrata in conflitto con i diritti fondamentali, di salvaguardare la propria sopravvivenza”, Avv. Di Lorenzo alla Corte Costituzionale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: “Avete la possibilità di non voltare più le spalle alla sofferenza”, alla Corte Costituzionale l’Avv. Di Lorenzo

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: Medico rianimatore, ha curato i malati Covid, poi sospesa, ora vuole parlare alla Corte Costituzionale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: Vite umane contro indennizzo = incapacità del sistema di tutelare il diritto, Avv. Di Lorenzo alla Corte Costituzionale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: Corte Costituzionale: intervengano non solo gli avvocati, “per dirvi come si muore, fuori da qui”

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: Hans Kelsen riuscì a dare legittimazione legale all’ordinamento giuridico nazista, avv. Sinagra alla Corte Costituzionale

Può interessarti anche: La sentenza che condanna per diffamazione Bassetti contro gli eredi del premio Nobel Montagnier: “parole dirette a screditarne il valore come persona”

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Può interessarti anche: Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la Corte Costituzionale italiana

Può interessarti anche:  “Epidemia colposa aggravata” indagati Conte, Speranza, Fontana e altri funzionari

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

 

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com