Corte Costituzionale: intervengano non solo gli avvocati, “per dirvi come si muore, fuori da qui”

“Qual’è l’utilità dell’intervento: è informarvi, guardare cosa succede fuori da qua. E’ dirvi come si muore” così l’avvocato Sinagra chiede di fare intervenire non solo avvocati, ma anche testimoni davanti alla Corte Costituzionale, le persone le cui cause hanno portato a chiedere ai giudici un giudizio di costituzionalità.

“Qui si parla di vita e di morte, mentre voi discutete la gente muore di morte improvvisa, di nessuna correlazione, ma si muore. Fuori si muore!”, continua

“E allora dovreste arrivare a comprendere che anche se si dovessero avere dei problemi logistici e di organizzazione dell’udienza

Da quello che vedo la cosa più importante qua è organizzare l’udienza. Complimenti è organizzata benissimo!

Il punto è questo: bisognerebbe tenere udienza mattino, pomeriggio e sera per sette giorni”

“Noi siamo pronti a farlo”, replica la presente della Corte Costituzionale

“Perché la gente non muoia più!”

Anche l’Avv. Di Lorenzo è dello stesso avviso:  “chiedo che venga ammesso l’intervento della mia assistita e chiedo un rinvio per poterla poi discutere nel merito.

“Qui vengono coinvolti diritti e situazioni soggettive, che trascendono ciascuno di voi, trascendono la Corte, perché afferiscono a qualcosa di superiore e universalmente riconosciuto, a un patrimonio indifettibile della persona in quanto essere umano e che nessun giudice dovrebbe rifiutarsi, non di riconoscere una tutela, ma quantomeno di riconoscerlo. Non si tratta di un interesse processuale, è un interesse qualifica e sostanziale in relazione al rapporto dedotto in questo giudizio costituzionale.

Esiste un diritto ad essere ammessi a discutere dinanzi a questa corte costituzionale. Incombe sulle nostre sorti il precedente del giudizio gemello e dichiarato inammissibile il 30 novembre 2022.

Art. 4 delle norme integrative, si chiede di superare quell’arresto ultra restrittivo della corte in merito alla particolare caratteristica che dovrebbe avere un interesse che è comunque qualificato e meritevole di tutela, ma dovrebbe avere questa particolarità, questa sorta di qualità selettiva per essere ritenuto degno di trovare ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

La risposta fu con quella ordinanza di inammissibilità, una lapidaria inammissibilità, con il semplice e freddo richiamo a quella giurisprudenza ultra restrittiva, di cui chiedevamo una rivisitazione. Nessuna rivisitazione, nessuna motivazione adeguata e, dunque, nessuna innovazione interpretativa dell’Art.4  si è avuta.

Anzi addirittura, abbiamo registrato una ulteriore restrizione della possibilità di poter portare davanti alla Corte interessi qualificati di terzi con la sentenza 35 del 2023, dove si è confermato che “le norme integrative sono estranee al sindacato di legittimità affidato a questa corte, qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti

Personalmente io non soffro di un masochismo difenzionale e non voglio andare incontro nuovamente ad una inammissibilità basata su un modello che si tramanda di giudizio eni giudizio, di collegio in collegio e che ci porta a cambiare ul paradigma della richiesta di ammissione, che possano far comprendere alla Corte una verità che è ineludibile, una verità autentica. Non si può sfuggire da questa verità”.

“L’art.4 delle norme integrative dicono che possono intervenire le parti del giudizio remittente, presidente del consiglio dei ministri, presidente della giunta regionale”, spiega l’avvocato Sinagra. “Possono partecipare altri soggetti che abbiano il famoso interesse diretto, immediato all’oggetto del giudizio. Là finisce la norma, poi la vostra giurisprudenza ha aggiunto la parola principale. Secondo la vostra interpretazione voi avete abolito l’intervento. L’avete ammesso solo in un caso, si parlava dell’ordine dei medici, che aveva l’interesse riferibile, secondo la vostra giurisprudenza, all’oggetto del giudizio principale. Il problema, se ricordo bene, per l’ordine dei medici era se poter applicare una sanzione disciplinare oppure no. Problema inesistente, perché tu ordine dei medici, applichi la sanzione disciplinare, poi puoi sempre in sede di autotutela revocarla, se sorgessero problemi. Là dove non ce n’era bisogna la vostra giurisprudenza è arrivata ad ammetterlo (l’intervento di un terzo). E’ un solo calo. Siccome la statistica non è la legge del pollo, non è possibile che a parte un unico caso, in nessun altro caso è stato possibile rinvenire i presupposti e le ragioni di un intervento. L’avete abolito. Complimenti. Almeno è un fatto di chiarezza.

C’è di più. L’intervento ha un interesse derivante dalla ricaduta che le vostre decisioni portano sui giudizi di merito. Allora perché sfuggire a questo? Magari l’idea di un intervento largo, permissivo, nella testa di qualcuno, non so se di qualcuno di voi fa pensare a una sorta di ramparo all’italiana surrettizio? No, non è così! Ramparo, questo lo sapere bene, nei paesi sudamericani e in Sapgna è cosa ben diversa, non c’è questo timore.

Rimarrete giudici delle leggi, non abbiate paura non diventerete mai giudici dei diritti. Io questo possono capirlo sotto altro profilo con l’affollassi dell’udienza con molte parte convenute, la difficoltà di gestire logisticamente… condivido. Ma quando mai realisticamente sarebbe successo questo? E se dovesse succedere… io mi rivolgo alla vostra coscienza, non al vostro intelletto, quello lo dò per scontato.

Quello che penso io non conta niente, ma sappiate che avete la mia più totale disapprovazione per quelle sentenze del 30 novembre scorso, con le quali, a parte alla distorsione e la negazione di una vostra giurisprudenza saggia e trentennale, che voi avete distrutto. Voi avete mercificato la vita e la morte. Non ha importanza se si muore da cosiddetto vaccino. L’importante è che ci sia il risarcimento? No, presidente. L’importante è la vita: una vita regolare, ordinata, una vita pacifica, che meriti di essere vissuta. Con le vostre sentenze voi ci portate a vivere una vita che non merita di essere vissuta. Ho finito”.

Qui trovate il video dell’interventi completo dell’avvocato Sinagra:  https://www.youtube.com/watch?v=VSQcVXMINog&t=306s

Qui trovate il video con l’intervento dell’avv. Di Lorenzo: https://www.youtube.com/watch?v=BjMytaGinSk

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Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

Può interessarti anche: Chi compone la Corte Costituzionale, che si è espressa a favore dell’obbligo vaccinale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: L’Avv. Sinagra alla Corte Costituzionale: “Quale scienza avete seguito voi? Adesso i nodi vengono al pettine con l’inchiesta di Bergamo…”

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023:  “La legge è entrata in conflitto con i diritti fondamentali, di salvaguardare la propria sopravvivenza”, Avv. Di Lorenzo alla Corte Costituzionale

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