“E’ un dirigente medico che presta servizio all’unità di terapia intensiva e di rianimazione dell’ospedale dei Colli. E’ un medico di alta specializzazione, che in epoca Covid, dal marzo 2020 ha fatto parte di quella platea di di medici che tutti, televisione, mass media, telegiornali, dipingevano come angeli, come eroi. Si vedevano fotografie ovunque”, così l’avv. Emilio De Stefano alla Corte Costituzionale chiede di portare “il caso dell’interveniente, perché concretizza l’ammissibile dell’intervento
Ha lasciato i propri affetti e si è dedicata alla cura dei malati Covid. Improvvisamente con il decreto legge 44 dell’aprile del 2021, il cui art. 4 è oggi oggetto di questa udienza, la dottoressa ha ritenuto da scienziata di non doversi sottoporre a questo vaccino, così detto, perché lo rileva, a ragion veduta, inutile per l’immunizzazione dalla SARS-CoV-2, lo riteneva anche sostituibile rispetto alla malattia del Covid 19 e riteneva che non ci potessero essere altri effetti se non quelli deleteri per la salute.
Lei si è sottratta a questo obbligo.è stata sospesa dal suo datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice di Napoli, ha eccepito e sollevato la medesima questione di costituzionalità, che è all’attenzione di questa corte. Successivamente si è dovuta attivare davanti al giudice amministrativo perché è stata sospesa dal proprio ordine di appartenenza, con il 172. Anche qui è stata sollevata la medesima questione di costituzionalità che oggi pende davanti a questa corte.
Ovviamente ora è tornata al lavoro, perché da novembre dello scorso anno con il 162 è tornata a lavorare, ma quella dignità che le è stata tolta in quell’anno e mezzo che è stata sospesa deve esserle restituita.
Io ritengo che l’ammissibilità dell’intervento della dottoressa avrà effetti immediati e concreti anche nei giudizi che pendono innanzi al giudice di Napoli, che verranno discussi a luglio.
Qui trovate l’udienza alla Corte Costituzionale: https://www.youtube.com/watch?v=Po9aa1lhngY
Art.4 del decreto legge aprile 2021
(Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario).
1. Fino al ((1° novembre 2022)), al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far
data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della
salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata
altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' alle
previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal 15
febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati
nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo
determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono
i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui
al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma secondo modalita' a campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio
medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo
di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il
tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine
operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati
personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la
verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale
territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da
eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla
ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al
comma 1, nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso
di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alla
Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda
sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di
farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli
obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli
Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e
per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte
dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito
delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non
disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla
comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale
territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto
di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento
del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno
completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della
dose di richiamo e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). Per il
periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro
verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione
l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione,
sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in
base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della
salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il
certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla
scadenza del predetto termine di differimento.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per
la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali
l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini
dell'iscrizione fino al ((1° novembre 2022)). A tal fine la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione
della certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere
il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
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Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.
1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale
2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario
3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto
4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine
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