Medico rianimatore, ha curato i malati Covid, poi sospesa, ora vuole parlare alla Corte Costituzionale

“E’ un dirigente medico che presta servizio all’unità di terapia intensiva e di rianimazione dell’ospedale dei Colli. E’ un medico di alta specializzazione, che in epoca Covid, dal marzo 2020 ha fatto parte di quella platea di di medici che tutti, televisione, mass media, telegiornali, dipingevano come angeli, come eroi. Si vedevano fotografie ovunque”, così l’avv. Emilio De Stefano alla Corte Costituzionale chiede di portare “il caso dell’interveniente, perché concretizza l’ammissibile dell’intervento

Ha lasciato i propri affetti e si è dedicata alla cura dei malati Covid. Improvvisamente con il decreto legge 44 dell’aprile del 2021, il cui art. 4 è oggi oggetto di questa udienza, la dottoressa ha ritenuto da scienziata di non doversi sottoporre a questo vaccino, così detto, perché lo rileva, a ragion veduta, inutile per l’immunizzazione dalla SARS-CoV-2, lo riteneva anche sostituibile rispetto alla malattia del Covid 19 e riteneva che non ci potessero essere altri effetti se non quelli deleteri per la salute.

Lei si è sottratta a questo obbligo.è stata sospesa dal suo datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice di Napoli, ha eccepito e sollevato la medesima questione di costituzionalità, che è all’attenzione di questa corte. Successivamente si è dovuta attivare davanti al giudice amministrativo perché è stata sospesa dal proprio ordine di appartenenza, con il 172. Anche qui è stata sollevata la medesima questione di costituzionalità che oggi pende davanti a questa corte.

Ovviamente ora è tornata al lavoro, perché da novembre dello scorso anno con il 162 è tornata a lavorare, ma quella dignità che le è stata tolta in quell’anno e mezzo che è stata sospesa deve esserle restituita.

Io ritengo che l’ammissibilità dell’intervento della dottoressa avrà effetti immediati e concreti anche nei giudizi che pendono innanzi al giudice di Napoli, che verranno discussi a luglio.

Qui trovate l’udienza alla Corte Costituzionale: https://www.youtube.com/watch?v=Po9aa1lhngY

Art.4 del decreto legge aprile 2021

 
 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e  gli
                 operatori di interesse sanitario). 
 
  1. Fino al ((1° novembre 2022)), al  fine  di  tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione  del  piano  di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori  di  interesse
sanitario di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  1°  febbraio
2006, n. 43, per la prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  sono
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita,  comprensiva,  a  far
data dal 15 dicembre  2021,  della  somministrazione  della  dose  di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel  rispetto  delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero  della
salute.  La  vaccinazione  costituisce   requisito   essenziale   per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione  e'  somministrata
altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  conformita'  alle
previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo. 
  1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a  decorrere  dal  15
febbraio 2022, anche agli studenti  dei  corsi  di  laurea  impegnati
nello svolgimento  dei  tirocini  pratico-valutativi  finalizzati  al
conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio   delle   professioni
sanitarie.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo  periodo
determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono
i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di  cui
al secondo  periodo  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma secondo  modalita'  a  campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza. 
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche  documentate,  attestate  dal  proprio
medico curante di medicina generale ovvero  dal  medico  vaccinatore,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste  l'obbligo
di cui ai commi 1 e 1-bis e la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. 
  3. Gli Ordini degli esercenti  le  professioni  sanitarie,  per  il
tramite delle  rispettive  Federazioni  nazionali,  che  a  tal  fine
operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati
personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la
verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi
COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2,  secondo  le  modalita'  definite  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  9,  comma
10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  Qualora  dalla
Piattaforma   nazionale-DGC   non   risulti   l'effettuazione   della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche  con  riferimento  alla  dose  di
richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1,  l'Ordine  professionale
territorialmente competente invita l'interessato  a  produrre,  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione   dell'invito,   la   documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa  ai  sensi  del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione,  da
eseguirsi entro  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  dalla
ricezione   dell'invito,   ovvero   la   documentazione   comprovante
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo  vaccinale  di  cui  al
comma 1,  nonche'  a  specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso
di  presentazione  di  documentazione  attestante  la  richiesta   di
vaccinazione,   l'Ordine   invita   l'interessato    a    trasmettere
immediatamente   e   comunque   non   oltre    tre    giorni    dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. 
  4.  Decorsi  i  termini  di  cui  al  comma  3,  qualora   l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da'  comunicazione  alla
Federazione  nazionale   competente,   all'interessato,   all'azienda
sanitaria  locale  competente,  limitatamente  alla  professione   di
farmacista, e, per il personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli
obblighi di comunicazione di cui al  primo  periodo  da  parte  degli
Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini  e
per gli effetti dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  del  Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge   17   aprile   1956,   n.   561.   L'atto   di    accertamento
dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  e'  adottato  da   parte
dell'Ordine  professionale  territorialmente  competente,   all'esito
delle verifiche di cui al comma  3,  ha  natura  dichiarativa  e  non
disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio  delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. 
  5. La  sospensione  di  cui  al  comma  4  e'  efficace  fino  alla
comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine  professionale
territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto
di lavoro dipendente, anche al datore di  lavoro,  del  completamento
del ciclo vaccinale  primario  e,  per  i  professionisti  che  hanno
completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione  della
dose di richiamo e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). Per il
periodo di sospensione non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento,  comunque  denominato.  Il  datore  di  lavoro
verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del  comma
4 e, in caso di omessa verifica, si  applicano  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 4-ter,  comma  6.  In  caso  di  intervenuta  guarigione
l'Ordine  professionale  territorialmente  competente,   su   istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione,
sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in
base alle indicazioni contenute nelle circolari del  Ministero  della
salute. La sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora
l'interessato  ometta  di   inviare   all'Ordine   professionale   il
certificato di vaccinazione  entro  e  non  oltre  tre  giorni  dalla
scadenza del predetto termine di differimento. 
  6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono  per
la prima volta agli  albi  degli  Ordini  professionali  territoriali
l'adempimento   dell'obbligo   vaccinale   e'   requisito   ai   fini
dell'iscrizione fino al ((1° novembre 2022)). A tal fine la  verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione
della certificazione verde COVID-19. 
  7. Per il periodo in cui la vaccinazione  di  cui  al  comma  1  e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma  2  a  mansioni  anche  diverse,   senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
  8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di  contenere
il    rischio    di    contagio,    nell'esercizio     dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Per la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo  vaccinale  da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

Può interessarti anche: Chi compone la Corte Costituzionale, che si è espressa a favore dell’obbligo vaccinale

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023: L’Avv. Sinagra alla Corte Costituzionale: “Quale scienza avete seguito voi? Adesso i nodi vengono al pettine con l’inchiesta di Bergamo…”

Udienza Corte Costituzionale 4 aprile 2023:  “La legge è entrata in conflitto con i diritti fondamentali, di salvaguardare la propria sopravvivenza”, Avv. Di Lorenzo alla Corte Costituzionale

Può interessarti anche: Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la Corte Costituzionale italiana

Può interessarti anche:  “Epidemia colposa aggravata” indagati Conte, Speranza, Fontana e altri funzionari

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Sfero: https://sfero.me/users/presskit-quotidiano-on-line

Seguici su Telegram https://t.me/presskit


 

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com