Il Giudice di pace di Pistoia ha annullato la multa una signora over 50, che non si era vaccinata contro il Covid, motivando la decisione con il fatto che l’azienda sanitaria non ha mai risposto (e quindi nemmeno nei termini previsti per legge) alla memoria difensiva della donna, in cui spiegava le ragioni della scelta di non vaccinarsi contro il Covid. Per il giudice tale ragione basta.
Ecco la sentenza.
N.RG 1705 / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DELGIUDICE DI PACE DI Pistoia
_ Sezione 01
Il Giudice di Pace di Pistoia Dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA t
nella causa iscritta al n. 1705 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2023
TRA
Parte istant, )
rappr. e dif. dall’Avv. E™ANUELE FUSI (FSUMNL78A06A657M)
E
Controparte: ADER (13756881002)
rappr. e dif. dall’Avv. AWOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (ADS80039250487)
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La sig.ra ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 0892022600016552-8000notificato in data 9.3.2023 con il quale le era stata irrogata la sanzione di€ 100,00 per aver violato l’art. 4 sexies del d.l. n. 44/2021 convertito con legge n. 76/2021.
A sostegno della opposizione la ricorrente eccepiva: 1) violazione dell’art. 3 e 1O L. 241 /90; 2) decadenza della pretesa pecuniaria – superamento dei termini previsti dall’art. 4 sexies comma 6 D.L. 44/2021; 3) mancanza della prescrizionemedica limitativa della vaccinazione; 4) obbligatorietà e incoercibilità del consenso informato; 5) illegittimità dell’obbligo vaccinale e della sanzione per violazione dell’obbligo alla luce della normativa comunitaria ed internazionale; 6) non sicurezza e grave pericolosità dei sieri sperimentali; 7) trattamento illecito dei dati personali
L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita tramite l’Awocatura dello Stato chiedendo la reiezione del ricorso per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.
All’udienza del 23.10.2023 la ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti, mentre nessuno compariva perl’ADER; il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in ragione dell’accoglimento del primo motivo di impugnazione.
Il procedimento prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’ADER, comunichi ai soggetti inadempienti, l’avvio del procedimento sanzionatorio indicando ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva di impossibilità.
Entro lo stesso termine, gli stessi destinatari devono dar notizia all’ADER dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione (v. doc. 2 relativo alla comunicazione avvio procedimento sanzionatorio). Nel caso specifico, con atto datato 5.5.2022 (v. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente) la sig.ra- tramite l’avv. Fusi, inviava alle controparti (ADER, Ministero Salute e USL Toscana Centro) memoria difensiva motivando l’illegittimità del procedimento amministrati o sanzionatorio e quindi esponendo le ragioni dell’impossibilità all’obbligo vaccinale.
Avverso tale memoria non risulta essere stata data alcuna risposta, tanto che l’ADER ha provveduto direttamente all’emissione dell’avviso di addebito.
Tale circostanza non è di poco conto perché costituisce, a detta del decidente, una violazione del procedimento amministrativo poiché il prowedimento conclusivo (l’addebito) risulta essere stato emesso senza una valutazione delle ragioni della ricorrente.
Infatti, la comunicazione di avviso di avvio del procedimento appare strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione con il privato il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l’amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti (Consiglio di Stato sentenza n. 3861/2009). Ciò anche al fine di evitare eventuali successive vertenze. La violazione del procedimento amministrativo lo si deduce anche da quanto disposto al comma 6 dell’art. 4 series laddove si prevede che l’ADER,”..nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi…provvede…mediante la notifica… di un avviso di addebito..”, con ciò facendo presumere che l’Azienda sanitaria debba comunque emettere un giudizio di conferma o meno susseguente ‘alla memoria difensiva del privato. Ebbene, di tale giudizio di conferma o reiezione della ricorrente non c’è traccia, per cui si impone l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’awiso di addebito.
L’accoglimento del ricorso per il primo motivo di opposizione rende superfluo l’analisi degli altri.
La soccombenza dell’Agenzia Entrate Riscossione impone la condanna della stessa al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese legali del presente giudizio che vengono liquidate, in dispositivo, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
nei confronti di ADER,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso proposto da ; annulla inogni sua parte l’avviso di addebito n. 08920226000165528000 emessa dall’Agenzia Entrate Riscossione in data12.11.2022; condanna l’Agenzia Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e domiciliata, al pagamento, in
favore della sig.ra •;, delle spese legali del presente giudizio che liquida in via equitativa in € 80,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre ad € 43,00 per speseborsuali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute. Con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Pistoia, lì 14-11-2023
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