Nuovo annullamento della multa a un non vaccinato over 50 per “mancata contestazione immediata della violazione”, da parte del giudice di Pace di Lucca, che condanna la prefettura anche al pagamento delle spese processuali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICEDI PACE DI Lucca
‘ _ Sezione 11
Il Giudice di Pace di Lucca Dot_, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 348 I 2023 Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2023
TRA
Parte istante=–:—�—�——-� rappr. e dif. dall’Avv. EMANUELE FUSI (FSUMNL78A06A657M)
E
Controparte: PREFETTURA DI LUCCA (80005950466)
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La causa veniva decisa sulle conclusione delle parti, come da verbale di udienza. come in atti rappresentata e difesa, proponeva opposizione avversol’ordinanza della Prefettura di Lucca n. 56290 del 27.12.2022 relativa al verbale di contestazione di sanzione amministrativa 43-28/2021 del 17.04.2021 dei Carabinieri diLucca.
A sostegno della opposizione la ricorrente, ampiamente argomentando in ricorso, cui si rinvia, chiedeva l’annullamento del provvedimento opposto, eccependo l’illegittimità dell’ordinanza opposta per difetto di motivazione, violazione dei termini perentori di notifica, illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata della violazione , per violazione dell’art. 1 I. 689/81, permancata violazione del dcpm, mancata audizione della ricorrente, illegittimità dei divietiimposti dal dpcm, illegittimità dei decreti legge.
L’Amministrazione opposta si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte ricorrente.
Osserva il Giudice che in effetti , preliminarmente come emerso dalla complessiva istruttoria espletata, seppure infondati altri motivi di opposizione, come eccepito da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento l’eccezione in ordine alla l’illegittimità dell’ordinanza opposta per difetto di motivazione.
Invero ritiene il Giudice che a fronte delle precise copiose doglianze avanzate dalla ricorrente in sede di memorie difensive avverso la violazione amministrativa, l’ordinanza prefettizia abbia di fatto omesso la motivazione rilevandosi infatti che l’ordinanza afferma apoditticamente che il ricorso “è infondato per inadempimento dell’onere probatorio”, ma senza che parte ricorrente avesse eccepito alcunché sul fatto contestato, e le altre brevi considerazioni espresse nella ordinanza, si traducono in una motivazione apparente, in quanto trascura, che tra i motivi di opposizione vi era pure quello concernente l’illegittimità del verbale per violazione dell’art. 1 L. 689/81, sul quale motivo la Prefettura nulla ha dedotto.
Da rilevarsi peraltro che meritevole di accoglimento è altresì la doglianza in ordine alla mancata contestazione della violazione.
Alla luce di quanto sopra è ragionevole affermare che non vi siano prove sufficienti per affermare la responsabilità del ricorrente, vista anche, in maniera assorbente gli altri motivi di opposizione, la precisa eccezione in ordine alla mancata contestazione immediata della violazione, limitandosi invero il verbale presupposto ad una motivazione che non appare esauriente, mancando infatti nei motivi indicati a verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che hanno reso impossibile la contestazione immediata della violazione., e pertanto, ai sensi dell’art. 6 e 7, d. l.vo 150/2011, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, si impone l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame appare pacifico che gli agenti accertatori oltre a chiederei datiidentificativi, potevano ben contestare gli illeciti amministrativi ritenuti.
La omessa contestazione immediata non appare quindi che sia stata impossibile nel caso inesame e neppure vi è una motivazione oggettiva della eventuale impossibilità.
.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ed in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M t
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
nei confronti di PREFETTURA DI LUCèA ,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
come da dispositivo letto all’udienza del 28 settembre2023 accoglie
l’opposizione proposta da
——
- nei confronti della
PREFETTURA DI LUCCA, ed annulla ilprowedimento opposto. Condanna la Prefettura di Lucca al pagamento delle spese processuali che liquida in€ 43,00 per spese ed€ 90,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15% IVA e CAP come perlegge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Lucca, lì 14-2-2024 Il Cancelliere
Il Giudice di Pace
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