“La libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol dire che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge”.
“volendo affrontar la questione sollevata dalle parti, anche sotto diverso profilo, sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall’art. 4 della legge689/81, eventualmente anche nella forma”
Ecco la sentenza nella sua versione integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DIPACE DI Lucca
Sezione 11
Il Giudice Onorario diPace di Lucca Dott pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.I003 /2023 Ruolo Generale contenzioso dell’anno2023
– ,..,,.,.,.,ha
Parte istante:
TRA
——— ) nata a
- • – – rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Fusi delforo di Lucca e domiciliata nello studio deldifensore.
.t, E
Controparte: ADER (13756881002) Agenzia delle Entrate Riscossione – direzione Regionale Toscana – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaDistrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata in viaDegli Arazzieri 4
Opposizione asanzione amministrativa- contro – avviso di addebito n. 0622022600023870I000 mediante il quale veniva irrogata la sanzione di euro 100 dal Ministero della Salute per il tramite di Agenzia Entrate Riscossione(in relazione all’elenco n.220309001 trasmesso il9.03.2022)per aver violato l’obbligo vaccinale di cui all’art.4 quater del DL44/2021 in quanto alla data del
15.06.22 non hainiziato il ciclo vaccinale primario. Passata in decisione all’udienza del 10.10.2023 Conclusioni delle parti:
Parte opponente – annullamento del provvedimento opposto Parte opposta – rigetto delricorso come in comparsa Ilricorso va accolto
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Per le compiute argomentazioni del ricorrente si rimanda al ricorso in opposizione e per quelle di parte opposta si richiama la comparsa di costituzione erisposta. Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell’art. 132 cpc.
- In via preliminare deve essere accolta la doglianza di parte opponente circa la illegittima emissione dell’avviso di addebito di ADER (qui opposto) poiché non preceduto(o almeno non provato che lo sia) dalla notifica dell’avviso di avvio del procedimento ex 4 sexies c.4 e 5 DL 44/2021.
Per semplicità si richiama la previsione normativa di cui all’art. Art.4sexies:
- L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e’ effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per lafinalita’ dicui alpresente comma,ilSistema Tessera Sanitaria e’autorizzato altrattamento dellelnformazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni,acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini aisensi dell’articolo 3, comma5-ter, deldecreto-legge 14gennaio 2021,
- 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,nonche’al trattamento deidati relativi agliesenti, acquisiti secondo le modalita’definite con ildecreto delPresidente del Consiglio dei ministridicuiall’articolo 9-bis, comma 3, deldecreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.(1)
4.11 Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita’. Entro il medesimo termine, glistessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione ditale comunicazione.(1)
- L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilita’ di adempiervi di cui
- L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero
l’impossibilita’ di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689, e mediante la notifica, ais ensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, entro duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Siapplicano, in quanto compatibili, le disposizionidell’articolo 30 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(1)
Pertanto l’assenza di prova della notifica dell’avvio del procedimento non consente (sempre ammesso che vi sia una volontà del destinatario) di percorrere i vari passaggi ed esercitare le previste facoltà determinandola annullabilità dell’atto finale consistente nell’avviso di addebito quii mpugnato.
Nonostante il valore assorbente del primo motivo di doglianza, vistala particolarità della materia, si ritiene comunque di procedere ad ulteriore analisi.
- Quanto alla ritenuta costituzionalità dell’obbligo vaccinale per le persone over 50 secondo la ricostruzione di parte opponente e
Ritiene il Giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell’epoca, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol dire che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge. Svolte le premesse di cui sopra, viene in evidenza che come da recente pronunce anche di legittimità costituzionale(14-15 /2023) l’obbligo vaccinale è stato avallato in ragione di un contemperamento di interessi per alcune categorie (v. servizio sanitario – strutture residenziali e socio assistenziali – militari…) in ragione del contatto con il pubblico e la necessità di tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, confermando anche la legittimità di quanto previsto in materia di green pass per accedere a servizi e luoghi di lavoro, ma non appare compiutamente analizzata la questione dell’obbligo di vaccinazione pe rcoloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età nel caso in cui non vi sia una appartenenza a determinate categorie professionali, ragion per cui l’interesse del singolo dovrebbe essere sacrificato per il superiore interesse pubblico.Infine, si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli over 50, vista la primitiva previsione della sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24, sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione.
- In ultima analisi, volendo affrontar la questione sollevata dalle parti, anche sotto diverso profilo, sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall’art. 4 della legge689/81, eventualmente anche nella forma
Ritenuta equa lacompensazione delle spese di lite, in quanto,la materiain contesa comporta, per complessità evidente, soluzioni interpretativenon agevoli, nonché, parte opposta risulta mera esecutricedi un adempimento previsto e delegato di legge.
P.Q.M
Il Giudice diPace definitivamente pronunciando,sulla domanda proposta da
\., neiconfronti di ADER , ogni altraistanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
t
Accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e annulla il provvedimento amministrativo opposto. Spese compensate.
Dispositivo letto all’udienza del 10.10.2023Cosi deciso in Lucca, lì 10-11-2023
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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