Non si presenta l’Agenzia delle Entrate e viene annullata una multa per gli over 50 non vaccinati per l’incertezza sul mantenimento in vigore della sanzione”

“La domanda appariva fondata e, conseguentemente, meritevole di accoglimento”, scrive il giudice di Pace di Asti.

Senza entrare nel merito della conformità ai principi costituzionali della normativa in tema di vaccinazione contro il Covid-19, si accertava che aveva trasmesso comunicazione con la quale instava per l’audizione personale, richiesta rimasta, tuttavia, priva di alcun riscontro.

Sul punto, occorreva rilevare che, se è pur vero che la P.A. non ha alcun obbligo di risposta, è altrettanto corrispondente a realtà che, in base all’art. 7 comma 1 bis, Legge n. 199/2022 (in vigore dal 31.12.2022), la sanzione a capo ai cittadini ultracinquantenni, inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, è stata sospesa dal 31.12.2022, ma, nonostante ciò, è stato notificato a molti soggetti (tra cui al sig. -. l’avviso di addebito di posto dagli Uffici in date antecedente al 31 dicembre u.s.

Da qui è nato il disguido cui seguiva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo la quale, “Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, adotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4 ex-series, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023”. Premesso ciò, ne derivava che la sanzione d i€ 100,00 rimaneva, per ressa disposizione normativa, congelata fino al 01.07.2023, salvo ulteriori proroghe o cancellazioni.

Per quanto sopra descritto, restando nell’incertezza sul mantenimento in vigore della sanzione ed attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, il ricorso doveva ritenersi meritevole di accoglimento, stante certezza della legittimità dell’vviso di addebito impugnato. In considerazione dell’entità e della natura del procedimento, per giusti motivi, si riteneva di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M

Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta

nei confronti di

MISTERO DELLA SALUTE ,

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

  • accoglie il ricorso;
  • dichiara nullo ed inefficace l’opposto provvedimento;
  • dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

 

Così deciso in Asti, lì 2-10-2023

 Il Giudice di Pace: Dott. GUGLIELMINA MECUCCI

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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Per non dimenticare – 15 febbraio 2022: Da oggi il over 50 saranno allontanati dal lavoro senza super green pass. Vergogna Italia

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