Multa over 50 annullata perché manca la burocrazia richiesta, dall’avviso dell’avvio del procedimento a seguire

Giudice di pace di Roma con una sentenza 26 ottobre 2023 (n. 18663/2023) ha anullato la multa a un over 50 non vaccinato per problemi burocratici. Nel verbale di accertamento non ci sono “i legittimati passivi, nello specifico il MINISTERO DELLA SALUTE, ha dato prova di una notifica di accertamento di violazione o quanto meno non è stata fornita la prova della p.a. della notifica dell’accertamento, ovvero non c’è un avviso di avvio di procedimento sanzionatorio, non vi è una notifica di contestazione e/o una ingiunzione di pagamento. Prima di pervenire alla fase di irrogazione della sanzione, la violazione amministrativa deve costituire oggetto di apposita fase prodopeutica, la quale deve essere portata a conoscenza del trasgressore, mediante contestazione, nel rispetto dell’art. 14 L. 689/81”. Multa per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale annullata.

 

REPUBLICA lTALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIAO

IL GlUDICE DI PACE DI ROMA

IL RICORRENTE

Ministero della Salute, in persona del ministro pt, rapp.to e difeso dall’avvocatura Generale dello stato, tx lege, clett.te dom.ta presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12

RESISTENTE

OGGETTO opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81 avverso il provvedimento irrogativo di sanzione ammistrativa di cui all’avviso di addebito n. 097 2022 6004527462 000 not il 17.5.22
CONCLUSI IONI: come da verbale di causa del 18.10.23

Sentenza emessa ai sensi dell’art. 132 Il comma n.4 c p c così come modificato dall’art. 52 c. 5 della Legge n. 69 del 18/6/09.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato nelle forme e termini di legge, l’opponente chiede l’annullamento dell’addebito impugnato di cui in epigrafe per violazioni dell’obbligo vaccinale, irrogato dal Ministero della Salute, per non avere iniziato il ciclo vaccinale primario contro il Covid 19, avendo formalmente contestato con memorie difensive inviate il 2.9.22, a cui la P.A. non ha risposto, inoltre in quanto la pa. non fornisce alcuna prova di aver concluso l’iter di accertamento sanzionatorio. Non vi è verbale di acceertamento della infrazione e la sua successiva notifica.
Si è costituito Il Ministero della Salute come in epigrafe, contestando la domanda .
All’udichza del 18.10.23, la causa veniva trattenuta in decisione , dopo la discussione. Preliminarmente soggetto legittimato passivamente è il Ministero della Salute in quanto ha adottata ed emesso il provvedimento opposto. Lo stesso pertanto è l’ente impositore, titolare delcredito.
Nel mrerito il ricorrente ha eccepito una serie di vizi formali che il giudicante ha presentato in parte fondati. Nel caso di specie, non vi è un verbale di accertamento, né i legittimati passivi, nello specifico il Ministero della Salute, ha dato prova di una notifica di accertamento di violazione o quanto meno non è stata fornita la prova da parte della p.a. della notifica dell’accertamento, ovvero non c’è un avviso di Avvio di procedimento sanzionatorio, non vi è una notifica di contestazione e/o una ingiunzione di pagamento. Prima di pervenire alla fase di irrogazione della sanzione, la violazione ammanistrativa deve costituire oggetto di apposita fase propedeutica, la quale deve essere portata a conoscenza del trasgressore, mediante contestazione, nel rispetto dell’art. 14 L. 689/81
Pertanto, essendo onere della p a. fornire la prova della legittimità del provvedimento opposto, e della fondatezza della sua pretesa, e non essendo stata fornita tale prova, la domanda deve essere accolta al sensi dell’art. 23 L. 689/81.
L’art. 23, ima 12, legge 698/81, infatti, afferma che il Giudice accoglie l’opposizione in quando ci sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Con tale norma il legislatore inteso invertire il tradizionale onere della prova di cui all’art. 2697 cc,
imponendo alla P.A., evocata in giudizio, di allegare fatti ed atti non estintivi delle asserzioni dell’opponente, bensi costitutivi, che cioè confermino la pretesa punitiva posta in dubbio dall’opponente.
Spese compensate, considerata la particolarità della materia.

| PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
«accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’avviso di addebito e intimazione di pagamento n.097 2022 6004527462 000 not il 17.5.22;

“spese compensate.

Roma 18.10.23

DEPOSITATO IN CANCELLARIA

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