“Nel 1990 è stata pronunciata la sentenza 307 che ha dichiarato l’illegittimità della legge sull’obbligo vaccinale antipolio (L. 51/1966), nella parte in cui non prevedeva l’ipotesi di indennizzo in caso di danni conseguenti. Nel 1992 arriva la legge sull’indennizzo. Da allora in poi le pronunce della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità proprio della L. 210/1992 (art. 1 comma 1) nella parte in cui non prevedeva l’ipotesi di indennizzo di quello specifico caso (vaccinazione non obbligatoria, vaccinazioni raccomandate, ecc.) come a dire: se esiste l’ipotesi di indennizzo per quei danni, nulla quaestio. È il cd. mercimonio del diritto alla salute, se un danno può essere indennizzato l’obbligo non è illegittimo, questo in virtù di un principio di solidarietà trasversale (che chiamo cavallo di Troia e alla cui ratio la L. 210/ ha dato risposta) in base al quale il singolo, per solidarietà verso la collettività, si assume il rischio derivante dal t.s.o. (es. la vaccinazione) e del pari la collettività, tramite lo Stato, si accolla l’indennizzo a favore del singolo nel caso il rischio che ha sopportato si trasformi concretamente in un danno permanente alla sua integrità psico fisica.
Singolare, ma non troppo secondo questo disegno ben orchestrato, che arrivi la previsione normativa -pochi mesi prima che la Consulta fosse investita della questione di legittimità della legge sull’obbligo vaccinale Sars-Cov2 (che combinazione!) il 27 gennaio 2022, col DL 4 che inserisce all’art. 1 comma 1 della L. 210/1992 (indennizzo) il comma 1 bis, estendendo l’indennizzo anche ai danni da vaccino anti Sars-Cov2 che comportano menomazioni permanenti all’ integrità psico fisica.
Guarda caso… hanno messo le mani avanti… e poi hanno indirizzato molti avvocati a far richiesta di giudizio di legittimità nei loro ricorsi alla giustizia e alcuni giudici (tra cui il famoso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia)
a ritenere fondata la richiesta, sollevando per l’effetto la questione dinanzi alla Corte che ha deciso con le famose sentenze 14, 15 e 16 del 30 novembre e poi a seguire.
Tutto chiaro? Non c’è che dire, un disegno orchestrato sapientemente per decenni senza neppure che noi giurusti ce ne accorgessimo. Anzi, proprio a quelle sentenze ci ancoravamo per avere conforto e proprio a quelle stesse sentenze si è ancorata la Consulta, ad es., con le pronunce del 30 novembre 2022 (pensiamo fra tutte alla 14) per non dichiarare l’illegittimità dell’obbligo vaccinale anti Sars-Cov2, dichiarando manifestamente inammissibili o non fondate le questioni di legittimità così come sollevate (il che, per lo meno, non ha efficacia erga omnes).
Abbiamo tanto sperato che la Corte Costituzionale fosse investita del gudizio di legittimità sull’obbligo vaccinale anti Sars-Cov2, abbiamo esultato quando questo è avvenuto, eravamo coscienti sarebbe stata una difficilissima partita a scacchi col Sistema ma nutrivamo fiducia nel fatto, per noi assodato, che la giurisprudenza costituzionale in tema vaccinale avrebbe supportato quelle speranze che la Consulta, soprattutto stavolta, non avrebbe potuto sovvertire. Ma era veramente così? Quelle pronunce ci confortavano davvero? E se invece sollevare la questione di legittimità fosse stata un assist, involontario, al Sistema? Noi giuristi siamo stati miopi, di una miopia dettata dall’ incapacità di vedere quello che era inaccettabile alle nostre menti nutrite di duritto e legalità.
E così è iniziato il mio viaggio nella giurisprudenza costutizionale in tema vaccinale, di oltre trent’anni. Quello che ho scoperto mi ha non solo sorpresa ma profondamente sconvolta.
Manola Bozzelli – vicepresidente Associazione ARBITRIUM PSG
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.
1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale
2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario
3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto
4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine
5- Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2023: La corte costituzionale insiste sull’obbligo vaccinale. Irricevibile il ricorso di uno psicologo che lavorava a distanza
6 – Sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2023 – Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale dei guariti: “valutazione tecnica sulla scorta dei suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico”
7 – Sentenza della Corte Costituzionale 5 ottobre 2023 – Obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori: “scelta non irragionevole nè sproporzionata”, la Corte Costituzionale. Irricevibile il ricorso
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