Sospensione illegittima per non essersi vaccinata, il tribunale condanna l’Asl al pagamento degli stipendi non corrisposti

La giudice Lucia Mancinelli del tribunale del lavoro di Livorno ha condannato l’Asl al pagamento degli stipendi non corrisposti a una dipendente a tempo determinato, che avrebbe dovuto lavorare nel reparto informatico, non a contatto, quindi con i pazienti.

Ecco la Sentenza n. 1552/2023 pubbl. il 12/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

 

 

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all’udienza del 12/09/2023 nella causa

  1. 7447/2022 RGL, promossa da:

 

, assistita dall’avv. VALERIO SAVINO

 

PARTE RICORRENTE

contro:

 

PARTE CONVENUTA

Oggetto: retribuzione Premesso che:

– la ricorrente                      , dipendente dell’ASL  con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 18/02/2008 e qualifica di coadiutore amministrativo, impiegatapresso la S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate, afferma di svolgere esclusivamente mansioni amministrative che non comportano il contatto diretto con l’utenza, in un edificio sito in , nel quale sono presenti unicamente uffici amministrativi e nel quale non è previsto l’accesso di pazienti o utenza esterna e che, pertanto, non è qualificabile come struttura richiamata dall’art. 8-ter D.Lgs. 502/1992; riferisce di essere stata sospesa dal servizio, senza retribuzione, in forza del DL 172/2021 a decorrere dal 01/01/2022, a seguito dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di vaccinazione contro il Sars-CoV-2, e di essere rimasta sospesa per oltre 10 mesi, sino alla revoca della sospensione a far data dal 02/11/2022, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del DL 162/2022; lamenta che, in tale periodo, non le sia stato consentito di svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile o che non le siano state offerte mansioni alternative, pur avendo avanzato richieste in tal senso con comunicazione del 16.09.2022, rimasta priva di riscontro;

la ricorrente reputa illegittima la sospensione dal lavoro evidenziando come questa sia stata disposta ai sensi dell’art. 4-ter DL 44/2021 senza che ve ne fossero i presupposti, non lavorando in una struttura di cui all’art. 8-ter del D.lgs 502/1992; sostiene l’inefficacia della vaccinazione contro il contagio e lamenta il mancato pagamento degli assegni alimentari previsti dall’art. 82 DPR 3/1957; agisce per ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione, e la condanna dell’ASL  al pagamento di tutte le competenze retributive e previdenziali relative al periodo di sospensione e, in subordine, il pagamento degli assegni alimentari;

− l’azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate, sostenendo in particolare di aver correttamente applicato alla ricorrente l’art. 4-ter DL 44/2021, la mancanza di un diritto allo svolgimento della prestazione in lavoro agile, o all’attribuzione di mansioni alternative, sottolineando infine la non debenza degli assegni alimentari;

può ritenersi incontestato che la ricorrente fosse, all’epoca della sospensione, assegnata alla Struttura Complessa Sistemi informativi e tecnologie integrate con mansioni di coadiutore amministrativo, ed operasse negli uffici siti nella sede di ; la ASL convenuta precisa che la ricorrente svolgeva attività amministrativa consistente principalmente nella emissione di ordini e liquidazioni, acquisizione preventivi relativi ad interventi e all’esecuzione di contratti di assistenza nel settore elettromedicale e delle tecnologie biomediche, curando i rapporti con i fornitori e con i tecnici biomedici; la convenuta, pur non contestando che nellostesso edificio di via

fosse presente anche                                        ,

precisa

  • che erano altresì presenti gli uffici di altri servizi di competenza della medesima ASL  (il Servizio di prevenzione, il Servizio di gestione del patrimonio,parte del personale del Servizio approvvigionamenti e logistica e del Servizio di gestione del personale);
  • la sig.ra è stata sospesa dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale a decorrere dal 01/01/2022 fino al 02/11/2022 con provvedimento esplicitamente assunto sulla base dell’art. 4-ter del DL 44/2021, introdotto con il DL 172/2021; la ricorrente afferma in via principale che la sospensione deve ritenersi illegittima in quanto non le sarebbe applicabile la disposizione richiamata, in ragione delle mansioni svolte e della ubicazione dei locali in cui lavora;
  • l’art. 4 ter DL 44/2021, introdotto nel c.d. Decreto Covid dal DL 172/2021 in vigore dal 27/11/2021, è venuto ad aggiungersi alle altre disposizioni che già in precedenza avevano individuato i soggetti a cui era imposto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2: gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (cfr. art. 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (cfr. art. 4 bis, introdotto con DL 122/2021);
  • con l’introduzione dell’art. 4 ter in esame l’obbligo vaccinale “si applica anche alle seguenti categorie: (…) c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”;
  • la questione dirimente per la definizione del giudizio riguarda la interpretazione della disposizione riportata, al fine di stabilire se la ricorrente possa ritenersi rientrare nel personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter citato;
  • pare preliminarmente opportuno riportare i primi tre commi dell’art. 8-ter Lgs. 30/12/1992 n. 502, rubricato “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture eall’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”: “1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
    1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
    2. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
    3. strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi , e per l’erogazione di cure domiciliari.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cuiall’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. (…)”

4. la difesa dell’ASL convenuta richiama l’autorevole interpretazione di tale disposizione adottata dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 594 del 15/11/2022, in atti, che con approfondita motivazione – attenta a valorizzare le finalità dell’art. 4 ter DL 44/2021 di estendere l’obbligo vaccinale ad una platea di lavoratori più ampia rispetto ai soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario – afferma che: “Il richiamo all’art. 8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell’autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti(ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), che possono essere istituiti, eliminati o modificati autonomamente dalla ASL con proprio atto aziendale. La scelta del legislatore di individuare l’ambito in cui vige l’obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all’art. 4 del D.L. n. 44/2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all’art. 8-ter del D. L.vo n. 502/92 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della Regione di riferimento (v. art. 8- ter, commi 3-5, D. L.vo n. 502/92, relativi ai presupposti per ottenere l’autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia). Nell’elencare le “strutture” che richiedono l’autorizzazione l’art. 8-ter cit. dà quindi rilievo non alla natura del soggetto, ma alla natura dell’attività di fornitura di servizi sanitari e socio sanitari esercitata. La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l’autorizzazione ex art. 8-ter cit.. Del resto, lafunzione dell’art. 4-ter è proprio quella di estendere l’obbligo vaccinale, già previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l’art. 4-ter fa espressamente salvo l’art. 4. Dunque, l’estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni “non sanitarie” (quali quelle svolte dall’appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell’art. 4-ter D.L. n. 44/21. A seguito di detta estensione, l’obbligo vaccinale vale quindi per tutto il personale dipendente delle “strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della ASL TO3), senza quindi distinguere né tra mansioni (sanitarie, amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati. L’obbligo vaccinale è stato infatti esteso dall’art. 4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”. Non rileva dunque la collocazione fisica dell’ufficio (Ufficio del Servizio Veterinario) a cui è assegnato l’appellato, ossia il fatto che esso si trovi all’esterno dei luoghi in cui viene erogata l’attività sanitaria. La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l’abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172/21, per il personale che si sottrae volontariamente all’obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L. n. 44/21, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie (…)”;

5. la presente decisione si pone in consapevole contrasto con la statuizione sopra riportata, che appare condivisibile laddove afferma che l’art. 4-ter DL 44/2021 ha inteso estendere l’obbligo vaccinale al personale che a qualsiasi titolo svolge la propria attività nelle strutture in esame, e quindi non solo agli esercenti le professioni sanitarie, ma non può essere seguita nell’affermazione che per struttura non si intenda il luogo fisico di svolgimento dell’attività lavorativa, bensì il soggettogiuridico che gestisce l’attività sanitaria soggetta ad autorizzazione: tale pur interessante ed argomentata interpretazione non pare compatibile con il contenuto dell’art. 8-ter cit., a cui l’art. 4 ter DL 44/2021 fa espresso richiamo al fine di individuare il personale a cui è esteso l’obbligo vaccinale;

  • non va infatti trascurato che l’art. 4-ter lettera c) non prende in considerazione tout court il personale dipendente dei soggetti che esercitano attività sanitarie, ma si riferisce genericamente al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture del cui all’articolo 8-ter”, così chiarendo che la delimitazione dei destinatari dell’ampliamento dell’obbligo vaccinale prescinde dalla formalizzazione del rapporto, avendo quale unico riferimento il luogo di svolgimento dell’attività stessa;
  • il richiamo all’art. 8-ter non può risolversi nell’indicazione del soggetto giuridico che intenda erogare – dietro autorizzazione – servizi ospedalieri, sanitari e socio-sanitari con esclusione degli spazi fisici in cui tali servizi siano esercitati, in quanto l’art. 8-ter cit. non disciplina solo l’autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria, ma anche quella alla realizzazione delle strutture: la rubrica dell’articolo parla di “autorizzazioni”, al plurale, che subordinano sia la realizzazione delle strutture, sia l’esercizio delle attività sanitarie; il comma primo chiarisce che tali autorizzazioni “si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”;
  • non possono esservi dubbi che per “strutture” debbano intendersi gli spazi fisici, ovvero gli edifici in cui si erogano le prestazioni elencate nel primo comma alle lettere a), b) e c), se si considera il comma 3 dell’art. 8-ter, che prevede la verifica di compatibilità del progetto da parte del comune, nell’ambito delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni urbanistiche, rispetto – tra l’altro – “alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;
  • deve quindi ritenersi che l’obbligo vaccinale sia stato esteso al personale che presta la propria attività, con qualsiasi mansione e qualunque tipo contrattuale e alle dipendenze di chiunque, in strutture – ovvero edifici, complessi, insediamenti urbanistici – in cui sono erogate prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime residenziale;
  • tale interpretazione appare coerente con le finalità enunciate dall’art. 4 DL 44/2021, nell’introdurre per il personale sanitario quell’obbligo vaccinale poi oggetto di estensione con la decretazione successiva, ovvero tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza: finalità che non sarebbero perseguite imponendo l’obbligo vaccinale a personale non sanitario che operi in strutture distinte da quelle in cui è esercitata la prestazione sanitaria;
  • per quanto osservato in precedenza, l’edificio in cui è collocata la S.C. Sistemi informativi e tecnologie integrate (a cui è addetta la ricorrente con mansioni esclusivamente amministrative), oltre ad altre funzioni della ASL di natura tecnica e gestionale, non prevede l’erogazione di alcuna delle prestazioni di tipo sanitario sopra elencate: non può pertanto ritenersi che la ricorrente fosse assoggettabile all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 ter DL 44/2021;
  • ne consegue l’illegittimità della sospensione disposta dalla datrice di lavoro, e la fondatezza della domanda della ricorrente di condanna della convenuta al pagamento delle somme corrispondenti al trattamento retributivo a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto nel periodo di sospensione; la regolarizzazione contributiva e assicurativa non può essere disposta in assenza di partecipazione al giudizio degli enti previdenziali, ma consegue ex lege all’esecuzione della presente decisione;
  • la novità della questione, la natura interpretativa della decisione e la presenza di precedenti di merito di segno discordante impongono la deroga al criterio della soccombenza: deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite;

 visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

  • accerta l’illegittimità della sospensione dal servizio della ricorrente disposta con decorrenza 01/01/2022, e condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente il trattamento retributivo spettante per l’intera durata della sospensione, cessata il 02/11/2022, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
  • compensa tra le parti le spese di

La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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