Pandemia e orientamenti della Corte Costituzionale: “calpestati i diritti e libertà dei cittadini che sono rimasti per lo più inermi e impauriti di fronte ad aggressioni che avvenivano per norma di legge”, avv. Roberto di Martina

“Negli ultimi quattro anni abbiamo visto accadere tante brutture, con i diritti e le libertà dei cittadini calpestati, e questi sono rimasti per lo più inermi e impauriti di fronte ad aggressioni che avvenivano per norma di legge”, commenta l’Avv. Roberto Martina di ALI al Convegno OMS, “Dalla pandemia al trattato pandemico”.

“Lo stato di emergenza in Italia poteva essere dichiarato una volta e poi prorogato per massimo due volte, per un totale complessivo di 12 mesi. Poteva quindi durare 18 mesi; tuttavia, è finito per durare 26 mesi. Su questo aspetto, la Corte Costituzionale ha dato un avallo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo il principio per cui si era in una di quelle situazioni legate alla profilassi internazionale che, ai sensi dell’articolo 117, lettera Q, induceva, per motivi di opportunità, anche il governo italiano a fare ulteriori proroghe per un tempo complessivo superiore al dovuto, cosa che naturalmente ha lasciato molte perplessità, ma di fatto è rimasta tale e nessuno è più ritornato su questo aspetto.

La Corte Costituzionale è intervenuta contro la Regione Valle d’Aosta, che aveva varato una legge regionale per disciplinare, secondo le sue prerogative sempre ai sensi dell’articolo 117, la pandemia e la vita della regione, sia nei punti che riguardavano più strettamente le attività produttive e sportive, sia quelli che riguardavano i cittadini comuni. Immediatamente la Presidenza del Consiglio ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per sentire dichiarare l’illegittimità costituzionale di questa norma, e la Corte Costituzionale ha nuovamente dato avvallo all’impostazione dell’avvocatura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo che si trattava di una prerogativa in cui poteva legiferare esclusivamente lo Stato, sempre richiamando la profilassi internazionale all’articolo 117.

Abbiamo visto l’uso disinvolto dei DPCM, una produzione normativa ipertrofica che trattava di atti amministrativi i quali, come tali, non avevano un posto nella gerarchia delle fonti tale da consentire la compromissione e la sospensione di diritti fondamentali previsti nella prima parte della Costituzione. Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza 37 è intervenuta dicendo che in effetti l’uso disinvolto dei DPCM era legittimo in quanto, con il Decreto Legge 2 del 2020, il Governo aveva già previsto di poter utilizzare il DPCM. Quindi, in sostanza, si è avallato un meccanismo per il quale, sebbene un diritto potesse essere sospeso o compresso in una misura più o meno ampia solo per legge ordinaria, il governo, prima ancora di ricevere la conversione da parte del Parlamento, stabiliva che si potevano fare. Il DPCM è stato ritenuto una voce gerarchicamente corretta per procedere nella direzione delle quarantene, dei lockdown, della sospensione dei diritti legati alla religione e di quant’altro lo sappiamo tutti perfettamente. Il DPCM non è soggetto ai controlli che il decreto legge ha, che è un controllo preventivo da parte tanto del Consiglio dei Ministri quanto successivamente del Parlamento. Il DPCM è un arbitrio lasciato nelle mani di un Presidente del Consiglio.

Nell’aprile 2021 vediamo il decreto 44 del 2021 e il decreto 52 del 2021, che introducono l’obbligo vaccinale per il comparto sanitario inizialmente e poi successivamente, primi in Europa, con il decreto 52, il certificato digitale vaccinale, il cosiddetto Green Pass. Questo viene fatto addirittura anticipatamente rispetto a quanto fatto dalle istituzioni europee, che soltanto con il regolamento 953 lo avrebbero adottato il successivo giugno. Anche in questo caso lo zelo dell’Italia nel recepire determinate indicazioni, anche solo ventilate, è estremo e va sicuramente evidenziato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7045 dell’ottobre 2021, licenzia il profilo di sicurezza e il profilo di efficacia dei vaccini anti-Covid, i cosiddetti vaccini, con contenuti che apparivano già in quel momento scorretti e arbitrari, ma che dopo due anni di sperimentazione in vivo sulla popolazione che ha subito le vaccinazioni risultano totalmente non solo fantasiosi ma proprio con un intrinseco carattere antisociale pericoloso per la cittadinanza. Questo veniva avallato dall’AIFA, che nei suoi report già da subito attestava una ventina di decessi correlati alla vaccinazione senza contare le mille segnalazioni di decessi da reazione avversa che ancora aspettano di essere accertate.

A dispetto dei dati di rischio, viene varato l’obbligo vaccinale per gli over 50 nel novembre 2022, e si rincara la dose nel comparto esercito, pubblica sicurezza e comparto della scuola. L’obbligo per i militari scadeva il 31 marzo 2022, ma subito poi con il decreto 24 marzo 2022 viene dichiarata la conclusione dello stato di emergenza, fermo restando che rimane in vigore l’obbligo per gli over 50, rimane in vigore anche l’obbligo dei sanitari, con un’antinomia clamorosa che a leggere le norme farebbe quasi sorridere se non ci fosse da arrabbiarsi, e rimane in vigore fino al 15 giugno e per i sanitari addirittura fino al 31 dicembre dello stesso anno, 31 dicembre 2022, nonostante la dichiarazione di fine emergenza.

Alla cessazione dello stato di emergenza, circa sei mesi dopo, nel settembre, votiamo anche nelle elezioni politiche, quindi si avvicendano governi diversi, di un segno partitico differente o suppostamente differente per quello che vediamo sulla gestione delle questioni che attengono alla salute e alla sanità. Perché dico questo? Innanzitutto il nuovo governo era partito benissimo perché aveva anticipato già di un mese l’obbligo di vaccinazione dei sanitari. Per i cinquantenni, invece, si è limitato a sospenderlo, un segno buono anche se dobbiamo considerare che pendono ancora davanti ai giudici di pace migliaia di opposizioni agli avvisi di debito per mancata vaccinazione.

Quindi si poteva completare in modo coerente anche rispetto agli over 50, sarebbe stato sicuramente un segnale importante. Poi accade che nell’Europarlamento, il 23 ottobre 2022, viene approvato il regolamento 2371 del 2022 e gli europarlamentari italiani votano tutti positivamente, quindi lo approvano. Si tratta di un regolamento molto incisivo per quanto riguarda le competenze legislative italiane. Si prevede di riconoscere formalmente a livello unionale l’emergenza di sanità pubblica, incluse le pandemie.

Con la sentenza 198 della Corte Costituzionale è stata avallata la possibilità di ricorso ai DPCM, con le sentenze 1415 e 171 è stato licenziato un farmaco sperimentale. Ora, in questo quadro, quale postura ha assunto la Corte? Ritengo una postura profondamente sbagliata, trattando quei principi fondamentali, quei diritti fondamentali della persona che non sono soltanto prerogativa del diritto su cui si fonda il convivere civile e tutta la vita di relazione della collettività, ma su cui si fonda direttamente lo Stato, perché fanno parte di quella prima parte della Costituzione che non è modificabile nemmeno con il procedimento di revisione costituzionale. La stessa Corte Costituzionale si è pronunciata molte volte, affermando che questa sarebbe un’operazione non fattibile. Tuttavia, abbiamo visto, credo, riscrivere di fatto la Costituzione. Il vincolo di solidarietà sociale, che appartiene alla seconda parte, è stato elevato al di sopra del diritto al lavoro e al diritto alla salute individuale, riscrivendo di fatto una gerarchia delle fonti che non aveva la prerogativa per fare. Non è possibile trattare il diritto al lavoro come un diritto tiranno, quando la Repubblica è fondata sul lavoro. Non è possibile trattare il diritto individuale alla salute come un diritto tiranno, che noi sappiamo essere l’unico luogo della Costituzione in cui viene scritta la parola “diritto fondamentale della persona”. Abbiamo visto iniettare, addirittura per obbligo sia diretto che subdolo, dei farmaci sperimentali sulla popolazione inerme, con la minaccia di sospenderne la retribuzione, introducendo uno scudo penale che la Corte non ha mai spiegato. L’articolo 3 del Decreto 44 introduce uno scudo penale per i medici somministratori e per tutta la catena di somministrazione. Questo deve essere cessato.

Come scritto nell’articolo 16 della Carta dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, dopo la Rivoluzione Francese, una società senza un ceto di giuristi all’altezza non ha una Costituzione. Questo è stato ripetuto anche da Garth Smith ed è un po’ quello in cui ci ritroviamo. Al momento siamo senza Costituzione.

La Corte Costituzionale ha sbagliato? No, è complice, è diverso”.

Fonte

Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

5- Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2023: La corte costituzionale insiste sull’obbligo vaccinale. Irricevibile il ricorso di uno psicologo che lavorava a distanza

6 – Sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2023 – Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale dei guariti: “valutazione tecnica sulla scorta dei suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico”

7 – Sentenza della Corte Costituzionale 5 ottobre 2023 – Obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori: “scelta non irragionevole nè sproporzionata”, la Corte Costituzionale. Irricevibile il ricorso

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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