Esperti per esaminare i documenti sui vaccini. La Corte Costituzionale ha detto no alla richiesta degli avvocati

“Prima dell’udienza avanti alla Corte Costituzionale avevo depositato una istanza in cui chiedevo che la Corte Costituzionale si avvalesse di un esperto avendo dimostrato che non conosceesse minimamente la materia che avrebbe dovuto giudicare. Tale circostanza risultava provata dall’ abnorme inescusabile e determinante confusione tra agente virale ( sars cov 2) e malattia ( covid 19) che aveva espresso in una precedente sentenza. Avevo reiterato la richiesta nel corso del mio intervento. Rendo disponibile il contenuto di quell’istanza. La Corte Costituzionale aveva tirato dritto ignorando la censura. Non aveva altra scelta: sapeva che quanto avevo scritto era la verità e non poteva replicare con alcuna fantasiosa giustificazione. Le sentenze della Corte Costituzionale devono essere ritenute non utilizzabili perché gli errori di fatto pregiudicano la credibilità ed il fondamento di qualsiasi giudicato”, spiega l’avv. Mauro Sandri.

La pregevole sentenza del Tribunale dell’Aquila Sez. Lav., 13 settembre 2023, n. 136 ha recepito questa tesi che riverso in centinaia di cause ed ha affermato:
Piuttosto, l’audizione di esperti di chiara fama andrebbe di converso disposta in tutti quei casi in cui l’evidenza del fatto notorio venisse messa in discussione, non bastando certamente, al riguardo, apodittici richiami alle prese di posizione delle “autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore” – come invece si fa nelle già citate sentenze della Corte Costituzionale (vedasi art. 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni).

Oltre a non avere cognizioni tecniche specifiche i giudici costituzionali non sapevano nemmeno( forse…) che le c.d. autorità sanitarie nazionali ed internazionali non hanno mai raccolto di dati sulla asserita diffusione del virus perché tale incombenza è stata svolta solo da laboratori in gran parte privati, per cui è risultante di un abnorme errore di fatto l’affermazione che la Corte abbia deciso “sulla base delle prese di posizione delle autorità istituzionali nazionali ed europee”.

Il timore reverenziale non è accettabile in questi frangenti. Gli errori di fatto contenuti nelle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale ne rendono insostenibili i contenuti e vanno denunciati”.

Il ricorso presentato alla Corte Costituzionale

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

 Istanza di di nomina di esperto ai sensi dell’ art. 17 Norme Integrative

 I sottoscritti avv. Mauro Sandri, ed avv. Nino Moriggia, difensori delle parti Bariletti, più altre, nel procedimento Reg.Ord.n. 47/2022 con udienza fissata per il giorno 30/11/2022

premesso che:

-nel “Ruolo delle udienze” comunicato si afferma che la materia in esame sarebbe inerente le “Vaccinazioni anti SARS-CoV-2”. Si tratta di un errore di fatto conseguente a violazione di diritto: i vaccini sono stati approvati ,infatti, dalla Commissione Europea, soggetto deputato all’incombenza, con proprie specifiche Delibere, perché,asseritamente, efficaci a contrastare l’insorgenza della malattia covid 19. Essi non sono mai stati approvati perraggiungere l’effetto immunizzante e, quindi, la protezione dal contagio dal virus sars cov 2 (quello che avrebbe dovuto essere il normale esito di qualsivoglia vaccino) tale scopo non essendo esso mai stato nemmeno l’endpoint della ricerca, degli studi e della sperimentazione.

– nella sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 Codesta Corte ha rilasciato la seguente affermazione al par. 4.1: Ciò premesso, l’obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19 (omissis) L’espressione “virus COVID-19” è stata ribadita anche in altra parte della sentenza (vedasi par. 6.1), per cui non può ritenersi un mero refuso lessicale. Si tratta, piuttosto, di ulteriore errore di fatto. E’ fatto notorio, infatti, che il virus sia l’agente biologico, definito sars cov 2, mentre la covid 19 sia la specifica malattia che può, ma solo rarissimamente, consegue al rilevamento, qualora certo, del virus sars cov 2. Ilvirus è la causa, la malattia è l’effetto. Sono concetti scientifici totalmente diversi, distinti, autonomi tra loro, sotto tuttii possibili profili di loro esame. L’errore di fatto determina l’esito di numerare come malate decine di milioni di persone che non si sono mai trovate in tale stato di salute e, quindi, di prospettare la diffusione di una pandemia in realtà inesistente, come provato nella comparsa di costituzione e risposta;

-nella medesima sentenza al par.6.1 si afferma ancora: Del resto, (omissis) l’affidabilità degli esami diagnosticiper rilevarne la presenza, sulla base di test scientifici obiettivi (omissis). Una simile considerazione, del tuttoapodittica, presenta, preliminarmente, il limite fattuale di non distinguere le modalità di utilizzo e gli esiti delle diverse tipologie di test in vitro, rt-PCR ed antigienico, seppure si tratti di test in vitro molto diversi tra loro.

In secondo luogo, essa non valuta l’essenziale fatto che gli asseriti “test scientifici “non siano affatto “obiettivi” perché la loro efficacia e precisione è meramente autocertificata dalle case produttrici dei medesimi non essendovi stata alcuna validazione da parte di enti di verifica “terzi”.

Come esplicitato nella comparsa di costituzione l’esito positivo di qualsivoglia esame non è sufficiente, altresì, né a ritenere “rilevato” il virus sars cov 2, né a ritenere, soprattutto, il soggetto “positivo” malato di covid 19. L’OMS ha smentito qualsivoglia simile approccio semplicistico nelle linee guida del 7/14 dicembre 2020, ribadendo il concetto in quelle del gennaio 2021 (entrambe in atti). In esse ha ben distinto l’ipotesi di mero rilevamento del virus sars-cov-2,“detection of virus”, in sè irrilevante ai fini della contagiosità, da quello di sussistenza di un effettivo contagio dal virus sars cov2 , “truly infected by virus”. Quest’ultimo consegue dalla prova della presenza di sintomi ed eventualicontatti con contagiati. In assenza di sintomi, o con carica virale bassa, il mero unico test in vitro secondo l’OMS, è inutilizzabile e deve essere ripetuto, possibilmente con un kit diverso, con indicazione del numero di cicli perché il suo esito possa essere utilizzato a qualsivoglia fine.

Nel nostro Paese la filiera di numerazione dei casi di positivi al sars cov 2 e, peggio di malati di covid, 19 consegue, esclusivamente, da un solo esame in vitro svolto da laboratori in parte privati, sempre con kit autocertificati dalle case private produttrici dei medesimi. Non vi è ripetizione di test nei casi previsti dall’OMS che sostanzialmente sono la stragrande maggioranza di quelli svolti: circa il 90% come precisato nella comparsa di costituzione.

L’ulteriore errore di fatto inerente l’asserita “affidabilità” degli esiti dei test in vitro da parte della Corte è, anch’esso, immediatamente riconoscibile e determinante. I laboratori italiani amplificano, infatti, i campioni organici prelevati, con un numero di cicli superiore a 40. Il fatto è provato, oltre che dalla documentazione riversata in atti nella comparsa di costituzione e risposta, anche da quella successiva acquisita da questa difesa a seguito di FOIA inviati a ciascuno degli oltre 400 laboratori italiani autorizzati a riversare gli esiti dei test nella piattaforma dirilevamento dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Le risposte hanno fatto emerge che i kit utilizzati nel nostro paese amplificano i campioni con un numero di cicli da 40 a 45, circostanza che priva i risultati dei test di qualsivoglia possibile corretto rilevamento del virus sars cov2 contrastando con le linee guida di OMS ed ECDC che fissano il limite di amplificazione massimo a non oltre i 30 cicli.

espone

Non sussiste prova di alcuna affidabilità non solo dei test in vitro, ma nemmeno dei vaccini. Come emerge dallarecentissima corrispondenza intercorsa tra l’European Medicines Agency (EMA) e l’avv. Giulio Marini, a differenza di quanto comunemente ritenuto anche in sede giudiziaria, l’Agenzia europea per i farmaci, che è l’ente deputato afornire i pareri sull’ efficacia dei vaccini e sul favorevole rapporto rischi-benefici dei medesimi, pilastri di tutte le sentenze anche di Codesta Ecc.ma Corte, ha reso noto che non ha effettuato direttamente tali valutazioni, come avrebbe potuto, in forza delle prerogative attribuitale dalle normative in materia di autorizzazione al commercio difarmaci, ma che si è rimessa alla valutazione svolta da un ente “terzo” indipendente che, comunque, fa partedell’Agenzia, vale a dire il CHMP,

acronimo        di        Committee        for        Medicinal        Product        for        Human        Use (https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/chmp-rules-procedure_en.pdf

Quest’ultimo Comitato è stato, a sua volta, interpellato dall’ avvocato Marini con domande rivolte al componenteitaliano presente nel medesimo, il dr. Armando Genazzani. Egli ha precisato che CHMP non ha svolto alcun esame microbiologico sui vaccini e che si è limitato a prendere atto degli studi allegati dalle case farmaceutiche. Ha precisato che la prerogativa di          svolgere         esami       sostanziali avrebbe potuto   essere         esercitata      da    EMA o, complementariamente, dalle autorità statali del farmaco. Nessuno di tali soggetti hasvolto questa indagine. I “pareri” di efficacia della vaccinazione ed di favorevole rapporto rischi- benefici       dei       medesimi       rilasciati       da       EMA       alla       Commissione      Europea, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public- assessment-report_en.pdf ,dei quali essa si è avvalsa per giustificare la commercializzione in via provvisoria dei vaccini, sono null’altro se non lariproduzione dell’esposizione di dati e delle valutazioni rilasciate dagli stessi produttori dei medesimi.    L’EMA, ilCHMP, AIFA, hanno omesso lo svolgimento di qualsivoglia verifica limitandosi al recepimento acritico dei dati auto- attestati dai produttori dei vaccini (doc n.1).

L’ECDC, a sua volta, ha precisato, in una corrispondenza intercorsa con il sottoscritto, la circostanza che non effettua alcuna verifica dei dati trasmessigli dalle varie autorità sanitarie nazionali (doc.n. 2). Ha lamentato, in uno specifico documento: ECDC, technical Report 15 marzo 2022: Analysis of Covid-19 contact tracing data fromIreland, Italy and Spain (doc.n. 3) che non sia l’ISS ad inviargli i dati statistici epidemiologici, come era onere delmedesimo ente in forza del contenuto della Ordinanza in data 27 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile definita: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazioneall’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020), ma che essi siano inviati da ogni singolo laboratorio.

Si tratta di una circostanza che non consente una esaustiva corretta verifica, anche solo formale, dei dati effettivi nel nostro Paese anche perché i laboratori forniscono dati imprecisi.

L’ECDC rilascia, nel documento sopra menzionata, una censura pesantissima all’operato delle autorità sanitarie nazionali. In particolare, precisa di aver ricevuto complessivamente solo 20.889 esiti di meri “casi rilevati” (tavola 9, pag.12, e seguenti – quindi di “casi PCR detected”, irrilevanti ai fini epidemiologici) su oltre 13 milioni dicasi asseritamente verificatisi e testati in Italia (si veda la tabella n. 2 del bollettino Epicentro del 23 febbraio 2022, sotto riprodotta): un campione evidentemente irrilevante, sia quantitativamente, che qualitativamente, per svolgere una qualsiasi statistica attendibile. In secondo luogo, l’ECDC precisa che i dati sono stati forniti dalle regioni, e non dall’ISS.

L’ECDC eccepisce che i dati inviati da molte regioni presentavano diversi problemi di incongruenza, incoerenza, assenza di referti, eccetera. In quarto luogo, l’ente europeo evidenzia la non coerenza nemmeno dellemodalità di acquisizione ed elaborazione dei dati da parte delle regioni italiane tra loro. Tale pot-pourri incoerente di informazioni rende del tutto inattendibili i dati inviati ed elaborati.

È falso affermare, pertanto, che un qualsivoglia ente pubblico abbia verificato sostanzialmente, e con propriavalidazione “terza”, l’effettiva rispondenza alla verità scientifica di tutta la filiera, sia diagnostica che terapeutica, dell’asserita emergenza sanitaria pubblica sars cov 2 e covid 19. Quest’ultima è gestita, esclusivamente, da societàprivate che agiscono attraverso loro mere autodichiarazioni di efficacia dei test in vitro, dei vaccini e di positivo rapporto rischi benefici di questi ultimi, fondate su studi effettuati da soggetti da loro stessi scelti e pagati. Tutti gli enti pubblici intervengono nella problematica gestionale, esclusivamente, quali sponsor e promotori compulsivi di fatturati di industrie private,in quanto fanno loro realizzare enormi profitti spostando somme di denaro pubblico nei loro bilanci. La tutela della salute pubblica, quanto all’agente virale sars cov 2 ed alla malattia covid 19, è un mero affare privato che leindustrie che lo sorreggono pongono in essere in conflitto di interessi: circostanza che obbliga ad un approfondimento sostanziale dei dati statistici su cui si fonda l’obbligo vaccinale.

Nella dichiarazione di pandemia, l’OMS ha, infatti, voluto precisare: “Abbiamo quindi valutato che COVID-19 possa essere caratterizzato come una pandemia1. Tale termine non va usato con leggerezza o poca attenzione,perché può provocare terrore immotivato, o d’altra parte accettazione ingiustificata del fatto che non abbia senso combattere, provocando così inutile sofferenza e morte.”

L’OMS ha, pertanto, ritenuto essenziale, al fine di evitare qualsiasi eccesso di allarmismo, che sia svolta una diagnostica della più assoluta rigorosità.

Una sentenza che dovesse statuire la legittimità costituzionale di una legge, che oltre ad impedire l’esercizio del diritto al lavoro, oltre ad impedire il diritto a procurarsi qualsivoglia mezzo di sostentamento (i dipendenti statali non possono svolgere alcun lavoro durante la sospensione) oltre a ritenere compatibile con il diritto di uguaglianza la corresponsione di un assegno alimentare ad un docente assassino, stupratore, rapinatore, ma non ad un docente in stato di salute perfettamente sano e che conserva in tale “stato” sé stesso e tutte le persone che frequentano il luogo di lavoro, compromesso dai colleghi che si vaccinano, fosse anche motivata al di fuori del minimo rispetto della Scienza, violerebbe le norme sul giusto processo garantite da normative Unionali e dalla Corte dei Diritti dell’Uomo.

Tutto ciò premesso ed esposto

i sottoscritti difensori, al fine di evitare il ripetersi di determinanti errori di fatto che hanno viziatoirrimediabilmente il fondamento medico-scientifico-statistico di tutte le pronunce fino ad ora licenziate, anche di Codesta Ecc.ma Corte,

propongono formale istanza affinché,

previo rinvio ad altra udienza, nomini ex art. 17 delle Norme Integrative, uno o più esperti di chiara fama, ai fini diacquisire le corrette informazioni attinenti le modalità con cui, in ossequio ai principi ed alle linee guida dettate dall’OMS e dall’ECDC, deve essere effettuata la diagnostica e la numerazione dei casi di virus sars cov 2 e dimalattia covid 19, nonché al fine di verificare se esse siano state e siano, attualmente, rispettate nel nostro Paese.

1  Si veda il link:  https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media- briefing-on-covid-19   11-march-2020 4/4

Citazione originale, pag 1e 2: “Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It is a word that, if misused, can cause unreasonable fear, or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO’s assessment of the threat posed by this virus. It doesn’t change what WHO is doing, and it doesn’t change what countries should do”.

Si tratta di un accertamento, in fatto, pregiudiziale alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale dellanorma che riguarda le parti patrocinate dai sottoscritti difensori. Se gli esiti dei test in vitro fossero accertati come inutilizzabili, perché manipolati al fine di produrre tutti falsi positivi, come sostenuto e provato da questa difesa, non sarebbe sussistente alcuna diffusione del virus sars cov 2 nel corpo sociale del nostro Paese, non vi sarebbero statieffettivi malati di covid 19, non sarebbe sussistente la prova dell’ effettiva efficacia della vaccinazione, del favorevole rapporto rischi-benefici della medesima e quella dell’ effettiva veridicità della comparazione dei dati tra vaccinati e non vaccinati. Verrebbe meno l’astratto presupposto, ritenuto, erroneamente, incontroverso, della necessità della vaccinazione per la tutela della salute pubblica e, quindi, sarebbe provata l’illegittimità dell’imposizione del suo obbligo. Il “bilanciamento” richiesto dall’art. 32 Cost. si sposterebbe, legittimamente, afavore della tutela della salute individuale lesa, potenzialmente, ed in misura non irrilevante, alla luce degli effettiavversi                 accertati                          (vedasi                  il         sito http://eudravigilance.ema.europa.eu/Decommissioned/Decommissioned.html ) dall’inutile inoculazione di una rischiosa terapia genica.

Con ossequi

Roma 27/11/2022                    avv. Mauro Sandri                  avv. Nino Filippo Moriggia

Si allegano:

  • Scambio epistolare Marini/dott.Genazzini membro CHPM
  • Risposta deIl’ECDC, in data 12 aprile 2022, ad Mauro Sandri, in seguito a sua interrogazione
  • ECDC, technical Report 15 marzo 2022: Analysis of Covid-19 conact tracing data from Ireland, Italy and Spain.

 

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

5- Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2023: La corte costituzionale insiste sull’obbligo vaccinale. Irricevibile il ricorso di uno psicologo che lavorava a distanza

6 – Sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2023 – Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale dei guariti: “valutazione tecnica sulla scorta dei suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico”

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