Annullata la multa per non aver chiesto il green pass e condannata la prefettura a pagare 800 euro, il Giudice di Pace di Lucca

Annullata la multa a un commerciante che non ha verificato “il rispetto delle prescrizioni anti-Covid per coloro che svolgevano l’attività all’interno del locale posto in Lucca”. La sentenza include anche la condanna della Prefettura al pagamento delle spese legali associate al caso.

Ecco la sentenza.

Il Giudice di Pace di Lucca seguente

SENTENZA

, ha  pronunciato la sentenza nella causa iscritta al n. 1129 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2023

Parte istante:

TRA….. rappr. e dif. dall’Avv. EMANUELE FUSI (FSUMNL78A06A657M)

E

Controparte: PREFETTURA DI LUCCA (80005950466)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Conclusioni delle parti: come da verbale dell’udienza del 21.11.2023.  proponeva opposizione contro l’ordinanza n. M_IT PR_LUSPC 00033638, emessa dalla Prefettura di Lucca in data 5.8.2022 per l’importo di Euro800,00 a seguito della contestazione effettuata con il verbale della GDF n.38/2021, in data 23.12.2021, in riferimento all’art. 3 DL n.127/2021, in quanto titolare dell’esercizio commerciale non verificava il rispetto delleprescrizioni anti-Covid per coloro che svolgevano l’attività all’interno del locale posto in Lucca,

La ricorrente eccepiva il difetto del potere di accertamento degli agenti della GDF, l’incompletezza del verbale, la violazione di norme internazionali e costituzionali, la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’illegittimità del Green Pass l’illegittimità dei decreti legge n.52 e per far fronte all’epidemia Covid -19, nonché lo stato di necessità.

La Prefettura di Lucca trasmetteva delle controdeduzioni degli accertatori senza procedere ad una formale costituzione mediante comparsa, rimanendo quindi contumace.

All’udienza del 21.11.2023 la causa veniva decisa mediante la lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

La contestazione risulta generica, non essendo specificata la condotta illecita, facendosi riferimento ad un nonben precisato mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla certificazione Covid-19.

Il ricorso, quindi, merita accoglimento e il provvedimerfto impugnato deve essere annullato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi d’impugnazione.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza. •.•

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di PREFETTURA DI LUCCA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla il prowedimento impugnato;

condanna la Prefettura di Lucca al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nellacomplessiva somma di Euro 243,00, di cui Euro 50,00 per la fase di studio, Euro 50,00 per la fase introduttiva, Euro 100,00 per la fase decisoria ed Euro 43,00 per es orsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed accessori di legge, daliquidarsi in favore del difensore antistatario.

Cosi deciso in Lucca, lì 22-11-2023 Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

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