Medici sospesi: per il Tar non si possono ridurre le persone all’indigenza. Va contro la Costituzione

Il Tar della Lombardia ha deciso: “Serve un assegno di assistenza alimentare o un reddito di cittadinanza”, non si possono ridurre le persone all’indigenza e per questo motivo rimanda la questione dei sanitari sospesi alla Corte Costituzionale. E’ l’ultima di molte sentenze che si schierano contro quello che ha fatto prima il governo Conte e poi il governo Draghi.

La dignità dell’individuo deve essere intangibile, a prescindere sia dall’imputabilità di un suo comportamento lecito o illecito (il sottoporsi o meno a sperimentazione farmaceutica), sia dalla causa della condizione di indigenza. Non si può “ragionevolmente sostenere che la mancata corresponsione di una misura di sostegno per tutto il periodo di durata della sospensione dal servizio sia un sacrificio tollerabile rispetto ai fini pubblici da perseguire. Al dipendente che (nell’esercizio della libertà di autodeterminazione nella somministrazione di un trattamento sanitario) scelga di non adempiere all’obbligo vaccinale, infatti, viene richiesto un sacrificio la cui durata non è in grado né di prevedere né di governare, visto che le misure precauzionali adottate dal legislatore non si prestano ad essere inquadrate entro una cornice temporale certa e definita, a causa dello sviluppo oggettivamente incerto e ricorrente dell’andamento della pandemia”.

La normativa in vigore pone il dipendente inadempiente all’obbligo vaccinale dinanzi ad una scelta obbligata tra farsi vaccinare ed essere sospeso dal servizio senza stipendio e senza alcun trattamento economico: ma questo assetto “si rivela sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine di tutela della salute pubblica, in quanto l’esito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti, effettuato dal legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità politica, conduce ad un risultato implausibile”.

Secondo il Tar nelle norme plica per la pandemia è “eccedente il necessario limite di ragionevolezza”. Le leggi, è vero, sono tratte introdotte in una situazione di emergenza, ma “trascurano il valore della dignità umana, specie ove si consideri che la sospensione da qualunque forma di ausilio economico del dipendente non trova causa nel venir meno di requisiti di ordine morale”. E anzi, l’effetto automatico di totale stop allo stipendio “rischia di creare un’irragionevole disparità di trattamento con tutti gli altri tipi di sospensione dal servizio di natura preventiva, quali appunto la sospensione cautelare del dipendente disposta nel corso di un procedimento disciplinare o penale”, casi nei quali “viene invece percepita una quota della retribuzione”.

Per tutti questi motivi il Tar della Lombardia ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale.

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