Reintegro sanitaria non vaccinata purché faccia tamponi periodici, Tribunale di Sassari

I tribunali stanno cambiando le disposizioni sanitarie prese per il Covid. La tendenza è sempre più quella del rientro e del buon senso. Ultima tra le tante una sentenza del tribunale di Sassari reintegra al lavoro una sanitaria non vaccinata purché faccia a sue spese dei tamponi periodici, come era previsto per i lavoratori non vaccinati under 50, durante l’ultimo periodo. La logica è quella della tutela dei pazienti. Se con un tampone si dimostra che la persona in questione non ha il Covid, è evidente che non può trasmetterlo.

Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Gaetano Savona, ha accolto il ricorso cautelare presentato dall’avvocatessa Maria Paola Demuru per un sanitario sospeso.

Il giudice solleva anche l’illegittimità costituzionale della normativa impositiva della vaccinazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha già stabilito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost a varie condizioni, tra cui quella che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”.

“E’ proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”. Tuttavia, precisa il giudice, “attingendo a circostanze che possono essere ormai considerate notorie può affermarsi che la vaccinazione non elide il rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2, né, tanto meno, di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si entri in contatto“. In tal senso, ad esempio, “depongono tutti i report del Istituto Superiore della Sanità, che rilevano un’efficacia limitata dei diversi tipi di vaccino, che peraltro cala nel corso di un breve lasso di tempo, rispetto al rischio di contrarre la malattia”.

Di conseguenza, “il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce, né abbatte il rischio in modo prossimo alla certezza, che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto”.

Il tampone invece “consente di escludere, sebbene per un periodo di tempo limitato (due o tre giorni), con probabilità affatto elevata, superiore al 90%, che un soggetto sia portatore del virus e, quindi, allo stesso tempo possa trasmetterlo agli altri”: conseguentemente, la normativa che ha introdotto l’obbligo vaccinale appare “irragionevole” nonché in contrasto anche con “gli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove non consente, in alternativa allo strumento del vaccino, l’utilizzo di quello assai più efficiente del tampone, da ripetersi con periodicità adeguata a cura e carico del lavoratore che non voglia sottoporsi alla vaccinazione”.

L’obbligo vaccinale contrasta anche con il diritto al lavoro, sancito nell’art.4 dellaCostituzione.

Nella sentenza il giudice parla di “un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole”. Per i sanitari non vaccinati infatti è appunto stata prevista la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale”, il quale però “non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica”.

La conclusione a cui arriva il giudice, quindi, è quella secondo cui il bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti sia stato operato dal legislatore in maniera “manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita”, ovverosia quella di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.

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