Il 31 marzo è finito lo stato di emergenza Covid-19, ma non le restrizioni sono molte ancora quelle che restano in vigore, e, cosa ancora più preoccupante, il ministro Speranza con un semplice atto amministrativo a qui alla fine dell’anno può:
- Adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome
- Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
- Imporre misure sanitarie in dipendenza dagli spostamenti da e per l’estero.
Fino al 30 aprile 2022 la mascherina di tipo FFP2 è obbligatoria per:
- accesso ai mezzi di traporto e loro uso, tra cui aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche - locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione di:
- abitazioni private
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso nel momento del ballo
- situazioni nelle quali sia garantito in modo continuativo l’isolamento delle persone non conviventi, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze
Esclusi da questo obbligo solo:
- i bambini di età inferiore ai sei anni
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Resta il Green Pass
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
Fino al 30 aprile 2022 il Green Pass Base è necessario per l’accesso ai seguenti servizi e alle seguenti attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari
- partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
- mezzi di trasporto, quali: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Resta anche il Super Green Pass. Fino al 30 aprile è obbligatorio per:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
- feste ed eventi assimilati che si svolgono al chiuso
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Super Green pass anche per reparti di degenza, hospice e strutture assimilate fino al 31 dicembre 2022:
- Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.
- L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (certificazione rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).
- L’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).
Resta l’obbligo vaccinale
- per sanitari fino al 31 dicembre
- per gli over 50 fino al 15 giugno
- Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica anche:
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, compreso il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
- persone che abbiano superato il cinquantesimo anno d’età