I docenti di sostegno a scuola ai bimbi disabili devono essere qualificati: il Tar del Lazio ordina al Ministero di depositare la documentazione su come vengono scelti

Dalle aule giudiziarie giungono importanti sentenze sul diritto degli alunni disabili ad avere in tempi e quantità congrue l’insegnante di sostegno: stavolta ad esprimersi è stato il TAR del Lazio, che con l’ordinanza n. 10646 di due giorni fa, il 27 Maggio, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare in giudizio la documentazione relativa all’individuazione dei criteri di definizione dell’organico di diritto degli insegnanti di sostegno.

“La vicenda – scrive Orizzonte Scuola – nasce dal ricorso proposto dagli avvocati dell’Anief, in rappresentanza di un gruppo di docenti precari specializzati sul sostegno, avverso la circolare ministeriale n. 422 del 18 Marzo 2019 con cui, nell’impartire le istruzioni operative in riferimento alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, era stato disposto che il contingente per il sostegno dovesse rimanere invariato”.

Con la nuova ordinanza del 27 Maggio, il TAR Lazio ha chiesto quindi che il Ministero dell’Istruzione e del Merito depositi, entro 40 giorni, la documentazione da cui si evinca che l’organico di diritto sia stato individuato in base al fabbisogno effettivo. E, in particolare, si riferisce alla documentazione comprovante: il numero complessivo di alunni disabili che, nell’ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza, hanno frequentato la scuola pubblica, suddivisi per Regione e con separata indicazione degli alunni con disabilità grave; gli insegnanti di sostegno assunti, nell’ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza e in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, con contratti a termine efficaci sino al 30 giugno o al 31 agosto; i ricorsi presentati negli ultimi cinque anni rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza per la corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico, anch’essi suddivisi per Regione.

Il problema di fondo è che negli ultimi anni la definizione dell’organico di diritto del personale docente di sostegno è stata ancorata al valore, stabilito dalla legge n. 244 del 2007, pari al 100% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007 (così come rideterminato a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 in virtù dell’art. 1 comma 75 della legge n. 107/2015), con il rischio di vincolare di fatto le amministrazioni nel fissare il numero massimo dei posti di sostegno da inserire nell’organico utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato e per la mobilità. A questo proposito, la legge n. 244/2007 era stata già censurata della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale che aveva affermato la centralità del rapporto tra le esigenze degli alunni con disabilità e la definizione del numero degli organici, da valutare in concreto e non in automatico, soprattutto in presenza di alunni con grave disabilità.

“L’esplosione delle cattedre cosiddette in deroga, che ormai hanno superato la soglia 100 mila, deriva dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 Febbraio 2010, secondo la quale l’amministrazione scolastica, in presenza di alunni con disabilità grave (art.3, comma 3, della legge 104/92), deve attribuire l’insegnante di sostegno andando anche oltre il limite della dotazione organica di diritto”, spiega l’avvocato Walter Miceli, che opera per Anief. E, in effetti, è stato numericamente rilevante il ricorso alle supplenze sui posti di sostegno, come si evince dai dati relativi all’anno scolastico 2022/2023: 7.034 supplenze in più rispetto all’anno scolastico 2021/2022, per un totale di 129.298 supplenti su posto di sostegno (qui per approfondire); il 55% del totale delle supplenze sono state impiegate sui posti di sostegno (qui per approfondire).

Resta fermo l’ampliamento già previsto nel 2021, in sede di legge di bilancio e confermato dal decreto n. 33 del 26 Febbraio 2024, che ha portato il numero complessivo dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 a 126.270.

La relazione illustrativa alla stessa legge di bilancio 2021, però, analizzando le modifiche introdotte ai criteri di quantificazione delle ore di sostegno, precisa che “al fine del superamento dell’automatismo nell’assegnazione delle ore di sostegno” il sistema dei cosiddetti range permetterebbe, in ipotesi, “una riduzione annua potenziale di circa 5000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno […] 180 milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo. E il nuovo sistema di attribuzione delle ore di sostegno – continua l’avvocato Miceli a colloquio sempre con la stampa specialistica – in base ai range ha come unico obiettivo la riduzione degli insegnanti di sostegno, separando la gravità della disabilità dall’attribuzione delle ore di sostegno in deroga: il nuovo sistema è stato concepito per eludere la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010“.

La recente vicenda giudiziaria, tuttavia, si inserisce in un quadro più ampio e prende avvio con la sentenza n. 149/2019 con la quale il TAR Lazio aveva condannato l’Amministrazione (allora, il ricorso fu presentato contro l’USR Sicilia) per “eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari […] spetta all’amministrazione di acquisire i dati […] individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate“. Ciò non significa, sottolineava il TAR Lazio, che i posti in deroga dovessero confluire automaticamente in quelli di diritto, ma che “l’individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata […] a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti”.

In conclusione, la sentenza n. 149/2019 “richiede di adeguare gli organici di sostegno alle reali esigenze rilevate – spiega l’avvocato Miceli (Anief) – trasferendo 100 mila cattedre dall’organico in deroga all’organico di diritto, in virtù del mutato contesto complessivo sulle disabilità. Il mancato rispetto di questa sentenza ha portato a una crescita esponenziale degli insegnanti precari, con conseguente riapertura della procedura di infrazione dell’UE contro l’Italia per abuso di precariato. Inoltre, la carenza di insegnanti di ruolo è la causa diretta della discontinuità didattica”.

I fatti, però, ci dicono che nelle nostre scuole le cose vanno diversamente: come segnalato dall’ISTAT nel report sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità relativo all’anno scolastico 2022-2023, in media il 59,6% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all’anno precedente. La percentuale sale al 62,1% nelle scuole secondarie di I grado e al 75% nelle scuole dell’infanzia. Inoltre, l’ISTAT stesso segnala come oltre 67 mila insegnanti per il sostegno (il 30%) sia stato selezionato dalle liste curricolari: si tratta di docenti che non hanno una formazione specifica per il sostegno, utilizzati per far fronte alle carenze di figure specializzate.

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