Il Tar del Lazio ordina di rilasciare i dati sui morti entro 14 giorni dal vaccino al Ministero della Salute

Il TAR del Lazio chiede al ministero della Salute di presentare entro 30 giorni il numero dei decessi avvenuti entro 14 giorni dalla somministrazione del vaccino Covid “ordina alla intimata amministrazione l’esibizione della documentazione indicata nella stessa parte motiva nelle forme e nel termine ivi perentoriamente prescritto”

“Nel novembre del 2022 l’Avv. Lorenzo Melacarne presentava al Ministero della malattia ed all’Agenzia italiana per il veleno istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 co.2 D. Lgs. n. 33/2013 al fine di conoscere il “numero di soggetti, nonché la relativa età media, ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo 27/12/2020 – 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione della dose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo, non necessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino”, spiega l’avv. Angelo Di Lorenzo

“La richiesta era motivata dalla circostanza che i dati richiesti sarebbero fondamentali (se incrociati con altri dati statistici) al fine di meglio valutare gli eventi avversi che possono scaturire dalla vaccinazione ma, proprio per questo, sia il Ministero sia l’Agenzia (compresi ISTAT e ISS) si sono rimpallati la propria reciproca ignoranza, opponendo al richiedente la mancanza del possesso di tali dati.

Vista l’ignoranza non collaborativa degli enti regolatori tenuti alla raccolta ed alla tenuta di tali dati, in data 05/01/2023 l’Avv. Melacarne presentava istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza il quale, interpellata la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, dichiarava che il Ministero della Salute non risulta essere in possesso di tali dati.

Così l’avv. Melacarne ricorreva al TAR deducendo che non corrisponderebbe al vero l’affermazione del Ministero di non essere in possesso dei dati richiesti, perché la disponibilità di questi ultimi in capo al Ministero della Salute sarebbe manifesta dalle disposizioni normative che regolano l’Anagrafe Nazionale Vaccini (ANV), cui qualsiasi cittadino ha diritto di conoscere attraverso l’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), a prescindere da una specifica legittimazione o interesse qualificato richiesto invece dalla legge 241/1990.

L’accesso civico generalizzato, infatti, è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, poiché è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e concretamente si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni (cfr. C. di St. n. 60/2021).

A questo punto, richiamando l’art. 1 del D.M. della Salute del 17.9. 2018 istitutivo dell’Anagrafe nazionale vaccini (ANV) presso il Ministero della salute con l’obiettivo di garantire il monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale e la verifica delle coperture vaccinali, è previsto dall’art. 3 del D.L. n. 2 del 14.01.2021 che nella ANV siano inseriti “Data di nascita”; “Data decesso”; – “Vaccinazione”; – “Dose vaccinazione” anti Covid-19 di ciascun soggetto inoculato, e che tali dati siano trasmessi dalle Regioni e Province autonome all’ANV presso Ministero della salute con frequenza almeno quotidiana.

E’ dunque evidente che il Ministero è in possesso dei dati richiesti dqall’Avv. Melacarne che, perciò, dovevano essere ostesi, previo oscuramento delle generalità dei singoli individui: se non in forma “elaborata”, il Ministero è stato condannato dal TAR Lazio con sentenza 12013 del 17.7.2023 a fornire l’elenco dei cittadini vaccinati, con indicazione della data di nascita degli stessi, della data in cui si sono sottoposti a vaccino, della dose somministrata ed eventualmente della data del decesso.

Condanna importantissima”.

La sentenza del Tar del Lazio

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2023, proposto daLorenzo Melacarne, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Melacarne,con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria exlege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto ad accedere ai dati – in possesso del Ministero della Salute –richiesti nella propria istanza di accesso civico generalizzato del 29/11/2022e, per l’effetto, annullare e/o dichiarare illegittima la nota prot. DGPRE n.2295 del 23/01/2023, Segnatura: 0002295-23/01/2023-DGPRE-MDS-P eogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ordinando alMinistero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, dicomunicare al ricorrente i dati richiesti nell’istanza di accesso del 29/11/2022,e nello specifico il: “numero di soggetti, nonché la relativa età media, ai quali

sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo 27/12/2020 –26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione delladose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo,non necessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssaFrancesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nelverbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Questi i fatti per cui è causa.

In data 16 giugno 2022, l’avv. Melacarne ha presentato al Ministero dellaSalute istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n.33/2013, con la quale ha chiesto di poter conoscere il numero di soggettideceduti nei 14 giorni successivi alla somministrazione della prima dose divaccino, il cui decesso sia subentrato per qualunque causa, e quindi nonnecessariamente riconducibile al vaccino.

La richiesta è motivata dalla circostanza che i dati richiesti sarebberofondamentali (se incrociati con altri dati statistici) al fine di meglio valutare glieventi avversi che possono scaturire dalla vaccinazione.

Il successivo 6 luglio il Ministero ha dichiarato la competenza dell’AIFA e hainoltrato a quest’ultima l’istanza, al fine di darvi seguito.

Nelle more, ISTAT, AIFA ed Istituto Superiore della Sanità si sono dichiaratinon in possesso di tali dati.

Nella propria risposta, l’ISS ha indicato espressamente il Ministero dellaSalute quale organo competente a fornire adeguato riscontro, in quanto

titolare del trattamento dei dati riferibili all’anagrafe vaccinale in forza dell’art.5 D.M. 17 settembre 2018.

Con nuova istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.Lgsl. N. 33/2013 datata 29 novembre 2022, l’avv. Melacarne ha chiesto alMinistero della Salute “di poter conoscere i dati relativi al numero di soggetti, nonché larelativa età media, ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo27/12/2020 – 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazionedella dose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo, nonnecessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino”.

In mancanza di riscontro, l’istante ha formulato in data 05/01/2023 istanza diriesame indirizzata al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, ilquale ha invitato la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e dellasicurezza delle cure e la Direzione Generale della digitalizzazione, del sistemainformativo sanitario e della statistica, a fornire un riscontro alla richiestaentro il termine del 24/01/2023.

Successivamente, in data 23/01/2023 perveniva la risposta, avverso la quale siricorre in questa sede, con cui il Ministero della Salute, e nello specifico laDirezione Generale della prevenzione sanitaria, pur non contestando il dirittodel ricorrente di accedere alle informazioni richieste, dichiarava che ilMinistero della Salute non risulta essere in possesso di tali dati.

Con ricorso ritualmente notificato, l’avv. Melacarne ha chiesto l’annullamentoe/o la declaratoria di illegittimità della predetta nota del 23 gennaio.

A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzaticome segue:

– “Violazione degli artt. 1, 2, 5 del Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre2018 in combinato disposto con l’art. 3 del D.L. n. 2/2021”: non corrisponderebbeal vero l’affermazione del Ministero di non essere in possesso dei datirichiesti. La manifesta disponibilità dei dati richiesti in capo al Ministero dellaSalute emergerebbe dalle disposizioni normative che regolano l’AnagrafeNazionale Vaccini;

– “Violazione dell’art. 5 D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013”: il D. Lgs. n. 33/2013prevede la possibilità per il cittadino di accedere ai dati posseduti dallepubbliche amministrazioni, anche quando questi non siano soggetti ad unobbligo di pubblicazione. Conseguentemente, il Ministero avrebbe dovutoostendere i dati richiesti, atteso il perseguimento, da parte dell’istante, di uninteresse a valenza pubblica.

Si è costituito il Ministero, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perchéinfondato in fatto ed in diritto.

In particolare, l’Amministrazione ha sostenuto che i dati richiesti nonsarebbero in possesso del Ministero della Salute: l’Anagrafe costituirebbe unmero database di raccolta di dati volti a monitorare l’andamento del pianovaccinale e l’istanza de qua comporterebbe una attività di elaborazione datinon prevista dalla normativa sull’accesso, “posto che viene richiesto il <<numero disoggetti, nonché la relativa età media, ai quali sia stata somministrata la prima dose divaccino nel periodo 27/12/2020 – 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giornidalla somministrazione della dose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) perqualunque motivo, non necessariamente riconducibile alla somministrazione delvaccino>>”.

Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023, la causa è stata trattenuta indecisione

2. Il ricorso è fondato nei limiti che si vengono ad illustrare.

3. E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/1990, oltre adessere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare ipropri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i lorointeressi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato inconnessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non èancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzatigli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di unasua instaurazione.

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all’interessatotrasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, daparte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di dirittoo interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel nostro ordinamento, giustadelega di cui alla l. n. 124/2015, dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che hanovellato l’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), nonostantealcuni punti di contatto di tipo “testuale”, si pone su un piano diverso rispettoall’accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990, che rimane caratterizzato daun rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendonoconoscere, derivante proprio dalla titolarità in capo al soggetto richiedente diuna posizione giuridica qualificata tutelata dall’ordinamento.

Il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini di interessegenerale, si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione online di cui al decreto trasparenza del 2013 e all’accesso agli atti amministratividel 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispirato,l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere dimotivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, in modo da far assurgere latrasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento deicittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogniipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamentodell’Amministrazione.

Con il d.lgs. n. 33/2013, infatti, viene assicurata ai cittadini la possibilità diconoscere l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni ancheattraverso l’obbligo a queste imposto di pubblicare sui siti istituzionali, nellasezione denominata “Amministrazione trasparente”, i documenti, i dati e leinformazioni concernenti le scelte amministrative operate, ad esclusione deidocumenti per i quali è esclusa la pubblicazione, in base a norme specificheovvero per ragioni di segretezza, secondo quanto indicato nello stessodecreto.

Invero, la giurisprudenza ha reiteratamente precisato che “L’accesso civicogeneralizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale,concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senzaoneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicitàdiffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, d.lg. n. 33 del2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenzadell’azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione econcretamente si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti edinformazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessipubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo” (cfr. C. di St.n. 60/2021).

Il comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 chiarisce che – come per ildiritto di accesso “classico” disciplinato dalla L. 241/90 – “il procedimento diaccesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trentagiorni dalla presentazione dell’istanza”, e che “il rifiuto, il differimento e la limitazionedell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis”.

In forza della previsione del comma 11, “restano fermi gli obblighi di pubblicazioneprevisti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo Vdella legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Disposizione, questa, che conduce la giurisprudenza amministrativa adammettere il concorso degli accessi, perché “nulla infatti, nell’ordinamento,preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso” (cfr., ex multis, Ad.Pl. 10/2020).

Avverso la decisione dell’amministrazione competente, l’istante può proporrericorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 delCodice del processo amministrativo che disciplina il giudizio non solo “controle determinazioni e contro il silenzio” mantenuto sulle (vere e proprie) “istanze diaccesso ai documenti amministrativi”, ma anche “per la tutela del diritto diaccesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza”,

prevedendo che (per entrambe le fattispecie) “il giudice decide con sentenza informa semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, lapubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trentagiorni, dettando, ove occorra, le relative modalità”.

4. Orbene, nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha proposto istanza diaccesso agli atti ex art. 5 comma 2, D. Lgs. 33/2013, chiedendo al Ministerodella Salute “di poter conoscere i dati relativi al numero di soggetti, nonché la relativa etàmedia, ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo 27/12/2020- 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione della dose(ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo, nonnecessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino”.

Osserva il Collegio che l’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 17settembre 2018 dispone che: “Il presente decreto istituisce e disciplina ilfunzionamento, presso il Ministero della salute, dell’Anagrafe nazionale vaccini, conl’obiettivo di garantire, nell’ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorionazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinalenazionale vigente e l’elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale,anche a fini comparativi. I dati contenuti nell’Anagrafe nazionale vaccini sono utilizzatidal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativiconcernenti la raccolta e lo scambio di informazioni con gli organismi comunitari edinternazionali e la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altrerelazioni o rapporti di carattere nazionale”.

L’allegato A del suddetto D.M. 17.09.2018 indica i dati memorizzatiall’interno del database e segnatamente:

– “Data di nascita”;

– “Data decesso”;

– “Vaccinazione”; – “Dose vaccinazione”; – “Data effettuazione”.

L’art. 3 del D.L. n. 2 del 14.01.2021 prevede espressamente l’inserimento neldatabase dell’ANV dei dati relativi alle somministrazioni di massa dei vaccinianti Covid-19, aggiornati con frequenza giornaliera: “Fermo restando l’obbligo

informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto delMinistro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell’Anagrafe NazionaleVaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell’attuazione del piano strategico di cui alcomma 1, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o,nell’eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale,trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazionidei vaccini per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, inconformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana ecomunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internetistituzionale dello stesso Ministero”.

E’ dunque evidente che il Ministero è in possesso dei seguenti dati chedunque dovranno essere ostesi, previo oscuramento delle generalità deisingoli individui: elenco di coloro che si sono sottoposti al vaccino nelperiodo 27/12/2020 – 09/01/2022, con indicazione della data di nascita deglistessi, della data in cui si sono sottoposti a vaccino, della dose somministrataed eventualmente della data del decesso.

Laddove il programma del data base non permetta di acquisire i dati incontestazione attraverso una semplice interrogazione, cioè attraverso unadempimento che sembra effettivamente implicare un’attività veramenteminima, dovranno comunque essere consegnati: l’elenco dei cittadini vaccinati(previo oscuramento delle generalità), l’elenco delle date di nascita, l’elencodelle dosi somministrate, l’elenco delle date in cui sono state somministrate,l’elenco dei decessi con indicazione della data in cui sono avvenuti.

Non può costituire oggetto di ostensione, invece, il dato relativo all’età mediaperché sicuramente oggetto di rielaborazione (ex multis, TAR Brescia n.1015/2021).

5. In conclusione, per le ragioni sopra espresse, il ricorso va accolto nelleforme e con i limiti di cui si è detto, con l’obbligo per il Ministero ditrasmettere al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente

sentenza, copia degli atti richiesti, oscurando gli elementi relativi allegeneralità dei soggetti vaccinati.

Deve invece essere respinta la richiesta di ostensione dell dato relativo all’etàmedia dei vaccinati.

6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle speselegali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, loaccoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:

a) annulla il diniego del 23 gennaio 2023 pure in epigrafe indicato, conriferimento ai dati indicati nella parte motiva;

b) ordina alla intimata amministrazione l’esibizione della documentazioneindicata nella stessa parte motiva nelle forme e nel termine iviperentoriamente prescritto;

c) respinge la domanda di annullamento del diniego del 23 gennaio 2023 inrelazione alla domanda di ostensione del dato relativo all’età media deisoggetti vaccinati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 conl’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L’ESTENSORE Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE Maria Cristina Quiligotti 

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