Per effetto dell’ultimo decreto Covid, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2022, non è più prevista la sospensione per chi non si vaccina pur rientrando in una delle categorie sottoposte all’obbligo di vaccinazione. Ma “sottrarsi all’obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: la vaccinazione costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni”, ha precisato il ministro per i Rapporti per il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo al question time alla Camera. Nelle scuole è il caos. Si pagano i professori che rientrano e anche i supplenti perché loro non possono andare in classe se non sono vaccinati. Nel frattempo chi aveva il green pass da malattia o ha solo due dosi, si vede scadere il pass. Chi ha deciso di non vaccinarsi si unirà ai colleghi che vanno a scuola e non possono insegnare. Un caos pazzesco, insomma, che pagheremo noi e soprattutto i nostri figli.
Cosa accade per ad insegnanti e Ata sospesi dal servizio perché non vaccinati e riammessi a scuola in questi giorni per effetto del decreto-legge n. 24 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 24 marzo? A rispondere ai tanti dubbi ancora vivi è il sindacato Anief, con una serie di FAQ chiarificatrici pubblicate stamane. Premesso che detti lavoratori possono tutti tornare nelle loro scuole di servizio se “in possesso della certificazione verde base”, il sindacato ricorda che “il personale docente non può rientrare in classe per svolgere attività didattica in presenza”. Mentre il personale Ata, sempre non vaccinato, non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Tutto chiaro? Non proprio. Anief fornisce delle risposte pratiche a tutti i docenti che non vogliono vedersi sfilare di mano diversi loro diritti.
Gli insegnanti privi di vaccinazione, invece, vengono impiegati in attività “a supporto alla istituzione scolastica”, come previsto dalla una specifica nota ministeriale n. 620 del 20 marzo scorso. Questo significa, spiega Anief, che “il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”. E tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche figurano “il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto”.
Sempre per i docenti non vaccinati, “la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.)”. Sarà compito dei dirigenti scolastici provvedere “d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate”. Inoltre, non è previsto “il pagamento delle ore in più rispetto a quelle indicate nel proprio contratto di docenza”. Dunque, “lo stipendio del personale che rientra dal periodo di sospensione rimarrà immutato a fronte comunque dell’incremento orario”. Infine, “il Dirigente scolastico può stabilire che l’orario di 36 ore sia suddiviso in 6 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato), venendo meno così il diritto ad usufruire del ‘giorno libero’”.
Il sindacato Anief, tuttavia, “ritiene che l’utilizzo del personale docente per ore aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro sia illegittimo per violazione delle norme contrattuali”. Ne consegue che lo stesso giovane sindacato “sta predisponendo una apposita azione legale per impugnare i provvedimenti di assegnazione dei docenti a svolgere la prestazione lavorativa oltre le ore previste dal proprio profilo contrattuale e oltre il proprio mansionario con richiesta di pagamento anche dello straordinario”. Sempre Anief, sulle 36 ore settimanali imposte ai docenti non vaccinati ha avviato apposito ricorso: il giovane sindacato continua infatti a chiedere con forza l’annullamento della nota del Ministro che impone le 36 ore, ancora di più qualora sia seguita da ordine di servizio del dirigente scolastico e per richiedere comunque il pagamento delle ore straordinarie aggiuntive oltre il proprio orario di servizio.
Sulle mansioni da attuare, “il personale docente dovrà comunicare al dirigente scolastico di essere in possesso della certificazione verde base ed attendere l’ordine di servizio da parte del dirigente scolastico con l’individuazione delle attività e dei compiti da svolgere nonché con l’indicazione dell’orario di lavoro”. Successivamente, “una volta ricevuta la comunicazione di cambio mansioni su 36 ore, i docenti dovranno inviarne copia alla mail rientro1aprile@anief.net per la valutazione da parte dell’ufficio legale del sindacato delle azioni giudiziarie da intraprendere e l’invio di eventuali modelli di diffida da parte del personale”.
Sempre tenendo conto del DL n. 24/2022, “il personale della pubblica amministrazione, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022”: questo provvedimento, tuttavia, non comporta “conseguenze disciplinari” e il docente o Ata ritenuto assente ingiustificato per mancata presentazione della certificazione verde mantiene comunque il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Nell’ultima FAQ, il sindacato Anief si sofferma su un aspetto che conferma il carattere punitivo della disposizione che tiene lontani i docenti dagli alunni fino al 15 giugno prossimo: riguarda la disposizione contenuta nella nota del 1 aprile 2022 n. 461, la quale consente, “fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione”. Ne consegue che “il personale esente deve continuare a svolgere il proprio servizio a contatto con gli alunni mantenendo quindi il proprio orario di servizio”.
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