Personale scolastico: dal 1° aprile tornano in servizio in 10mila, ma non possono insegnare

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, con entrata in vigore da oggi, il Decreto Legge Covid n. 24/2022 approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana: rispetto alla bozza iniziale del Governo, il testo presente nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 24 marzo, è stato modificato all’articolo 8 con una novità rilevante, perché riguarda la fine della sospensione dal servizio dei circa 10mila lavoratori tra docenti, amministrativi, educatori della Scuola, Università e Afam non vaccinati. Dal prossimo 1° aprile, tutto questo personale che opera per lo Stato potrà quindi tornare a scuola, anche se verrà utilizzato non a contatto con gli alunni, ma solo a supporto delle attività: fino al 30 aprile, però, per l’accesso a scuola servirà presentare comunque il Green Pass base, ricavabile anche solo attraverso l’effettuazione di un tampone. Anief chiede un incontro urgente con il dirigente Filippo Serra per avere chiarimenti sulle modalità applicative al personale della scuola.

“La decisione del Cdm è comunque tardiva e ora ci batteremo in tutti i modi per assicurare i risarcimenti a coloro che vorranno presentare ricorso con Anief – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – , ma significa anche che tra il 5 e il 7 aprile il personale scolastico, universitario, Afam riammesso in servizio potrà anche votare alle elezioni Rsu e decidere con il voto da chi farsi rappresentare in questo triennio contrattuale 2022-2025. Sulla decisione del Governo – fa osservare ancora Pacifico – siamo convinti che hanno pesato tantissimo le denunce al Tar dell’Anief per l’illegittimità dell’uso della certificazione “verde” anti Covid19, con conseguenti prese di posizioni dei giudici: come l’ultima, del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, che ha ritenuto incostituzionale l’obbligo vaccinale”.

Dopo le battaglie al Tar e al CGA, portate avanti in solitudine e con caparbia dai legali Anief, nel testo del Decreto Legge 24 è stato dunque disposto il rientro in servizio per attività di supporto alla istituzione scolastica del personale scolastico sospeso, facendo quindi venire meno la disposizione precedente che prevedeva l’allontanamento coatto, con sospensione, fino al prossimo 15 giugno.  E anche il personale universitario e Afam potrà accedere con il Green Pass base.

Il leader dell’Anief, Marcello Pacifico, annuncia che “nei prossimi mesi, dopo le pronunce della Consulta dove i legali di Anief si costituiranno in giudizio in merito all’Ordinanza di non infondata costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale (Tar Lombardia, CGRSA, Tribunale di Catania, Tribunale di Brescia, Tribunale di Padova – anche CGUE), in caso di accoglimento il personale sospeso potrà così ottenere il risarcimento dovuto, i mancati stipendi e/o l’assegno alimentare. E a quel punto avremo ancora una volta ottenuto giustizia”, conclude il sindacalista autonomo.

 

IL TESTO DELLA NUOVA NORMA

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione

tecnica superiore.

  1. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1.
  2. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita’ di supporto alla istituzione scolastica.
  3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ didattica.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  5. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. All’articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
  7. L’articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e’ sostituito dal seguente:  «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). – 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.

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