Il Tribunale di Pisa dichiara illegittimo lo stato di emergenza e tutte le delibere conseguenti

“La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 1° gennaio 2020 è illegittima, per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi. Non è rinvenibile alcuna fonte con forza di legge che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo Stato di emergenza per rischio sanitario.”

L’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una violazione dell’articolo 13 della Costituzione che stabilisce che “la libertà personale è inviolabile”.

Il giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa si pronuncia in tal senso.

Il ricorrente si è opposto alla violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8 marzo 2020, che vietava per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità.

Il reo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.

A causa dell’epidemia Covid – si legge nella sentenza – al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli art. 13 e seguenti della stessa. 

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che secondo la dottrina maggioritaria (…) non sono revisionatili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 della Cost. – Revisione della Costituzione – ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela dei diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l’ordinamento costituzionale italiano, non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto dall’articolo 78 della Costituzione.

Lo Stato di emergenza è una condizione giuridica particolare, che può essere attuata al verificarsi di eventi eccezionali.

Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fini di tutelare i cittadini da eventuali danni.

Tuttavia, pre fronteggiare una tale situazione, gli strumenti idonei a cui far ricorso, devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione Italiana, non prevede alcun articolo che disciplini lo Stato di emergenza/eccezione, volto a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne), che non si riferiscano al vero e proprio stato di guerra, per cui non è possibile far ricorso all’art. 78 della Costituzione (inerente conflitti bellici esterni)

Peraltro, la situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo stato di guerra, per cui non è possibile far ricorso all’art.78 della Costituzione. Del resto l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto della consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, la proposta di introdurre la previsione dello stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali, con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri. L’allora presidente della Consulta, oggi ministro della giustizia Marta Cartabria ebbe a dichiarare “Non c’è un diritto speciale anche in emergenza, La Costituzione sia bussola per tutti”.

(…) non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione di assoluta prevalenza di un diritto sull’altro.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge (assoluta o relativa) necessità, proporzionalità, bilanciamento, e temporaneità, in quanto altrimenti si determinerebbe l’insorgere del cit. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del diritto delimitato dalla carta costituzionale (non una non-costituzionalità, ma una a-costituzionalità …)

Nella situazione venutasi a creare con la diffusione del virus Sarà-Cov2, si è ravvisata la necessità di contemplare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, contemplata nell’articolo 32 della Costituzione, non è irrilevante, ai fini di decidere, verificare se la composta filiera normativa emergenziale messa in atto dal governo, rispetto o meno i principi di legalità, riserva di legge, ragionevolezza, bilanciamento e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale e, se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del consiglio dei ministri abbiano o meno copertura normativa.”

Nella sentenza si spiega anche come la pandemia non sia da assimilare ad eventi naturali catastrofici e nemmeno nel rischio igienico- sanitario.

“Manca perciò un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.21, con consequenziale illegittimità della stessa, per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione la delibera dichiarativa dello stato di emergenza, adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, è illegittima per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto non è rivedibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonchè tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e riserva di legge in quanto – nel modello emergenziale costituito dal governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti legge fin qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dal DPCM, atti di natura amministrativa. (…)

A questo link la sentenza completa

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