Pericolo di bavaglio alla stampa con il decreto sulla presunzione di innocenza. La denuncia

La libertà di stampa è sempre più in pericolo, come il caso si Julian Assange insegna. In Europa ed in Italia il pericolo arriva dal decreto sulla presunzione di innocenza.

“È il livello di democrazia in questo Paese ad essere messo in discussione, dal momento che ridurre gli spazi per chi deve legittimamente esercitare il diritto di cronaca significa impedire sempre più ai cittadini di conoscere e di partecipare e quindi, di conseguenza, impoverire la democrazia”, ha osservato nel corso di un seminario organizzato da Assostampa Puglia, venerdì 24 giugno, il segretario generale Fnsi Daniele Lorusso, che ha anche ventilato l’ipotesi di sollevare un’eccezione di incostituzionalità rispetto ad una «norma controversa» che in Italia «rischia di mettere la stampa in condizioni di non nuocere», limitando la libertà di espressione e il diritto dei cittadini di essere informati.

“Il decreto sulla presunzione d’innocenza – questo il nodo – rischia di connotarsi come un bavaglio alla stampa in un contesto in cui norme a garanzia del diritto a non essere indicati come colpevoli prima del definitivo pronunciamento della giustizia esistono già e tenuto conto che i nuovi oneri posti a carico dei procuratori dal decreto di recepimento della direttiva potrebbero portare a non divulgare in maniera tempestiva e completa anche fatti di rilevanza sociale e di pubblico interesse”, scrive in un articolo la Federazione Stampa Italiana.

Cosa prevede il decreto sulla presunzione di innocenza

Il fulcro del decreto consiste nella disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.

In tal senso, l’art. 2 dispone che

«è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

L’art. 3 del nuovo decreto aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa e a condizione che «risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o ricorrano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

La decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie ai cronisti.

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