Nella sentenza, che riportiamo qui sotto per esteso, c’è un passaggio che va evidenziato, vediamolo assieme.
“In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).”
A seguito del vaccino Covid sono state accertate diverse morti, conseguenza non normale e neppure tollerabile. Andrea Crisanti, microbiologo dell’università di Padova, commenta così la nuova trovata del governo: «C’è un problema di carattere giuridico perché lo si fa per impedire la malattia, ma non per limitare la trasmissione. Questo diventa un obbligo terapeutico, è una novità assoluta nella sanità pubblica. Mi sembra solo frutto del panico. Tra l’altro lo si impone a tutti, anche a persone che magari non ne avrebbero bisogno, è una autentica follia».
Ecco il testo completo della sentenza, preso direttamente dal sito della Corte Costituzionale