Torna in commissione Affari Costituzionali per l’approvazione a Palazzo Madama, presentato dalla Lega, il disegno di legge contro l’antisemitismo, che di fatto vieterebbe qualsiasi manifestazione o opinione contraria a quello che Israele sta facendo a Gaza.
Tra le altre cose prevede di
- “creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo,
- prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti,
- elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia
- promuovere, in televisione, sui media e nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo
Vietare
- Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
- 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.
Il testo non dà una definizione di antisemitismo ma si rifà a quella formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, che qui riportiamo.
“Considerando il contesto generale, esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa includono (ma non si limitano a):
- Incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista.
- Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una società.
- Accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei.
- Negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto).
- Accusare gli ebrei come popolo o Israele come stato di essersi inventati l’Olocausto o di esagerarne i contenuti.
- Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.
- Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.
- Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico.
- Usare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (per esempio l’accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
- Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti.
- Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.
Gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del paese (per esempio, negazione dell’Olocausto o la distribuzione di materiali antisemiti in alcuni paesi).
Gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l’obiettivo degli attacchi, sia che siano persone o proprietà – edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri – sono scelti perché sono, o sono percepiti, ebrei, ebraici o legati agli ebrei.
La discriminazione antisemita è la negazione nei confronti degli ebrei di opportunità o servizi che sono disponibili agli altri ed è illegale in molti paesi”.
Questo il testo che vogliono far passare con il DDL S. 1575
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore SCALFAROTTO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2025
Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo
Onorevoli Senatori. – Dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, gli episodi di antisemitismo e di intolleranza nei confronti della comunità ebraica nel nostro Paese si sono moltiplicati, venendosi a creare un clima diostilità e intolleranza inaccettabile verso le persone israeliane.
N. 1575
La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamentoeuropeo, del 1° giugno 2017, è intesa ad inserire nel nostro ordinamento la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (InternationalHolocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della presente legge medesima.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
- La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo,favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
- La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dal l’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, dinatura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
- Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituiscauna minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.
Art. 2.
- Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché alfine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:
- creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;
- prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;
- elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;
- attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;
- dare rilievo all’educazione interculturale e al rispetto delle diversità all’interno del curricolo di educazionecivica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);
- promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia inbase a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;
- promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazionefinalizzate alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d’odio antisemiti;
- promuovere, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Art. 3.
- Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
- 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.
…Il tutto mentre Netanyahu vuole attaccare Gaza per conquistarla interamente, dopo averla bombardata per due anni, ucciso almeno 400mila persone, di cui la maggior parte donne e bambini, e ora li sta facendo morire di fame con oltre 300 camion di aiuti bloccati fuori della striscia, un genocidio in diretta (in questo momento di può ancora dire)… come se l’orrore di quello che sta accadendo potesse essere bloccato con una legge che lo silenzia, assieme alle pronunce contro Israele della Corte dell’Aia.
…Ora si capisce il premio dato a Matteo Salvini come amico di Israele: la proposta è stata presentata dalla Lega.
Qui trovate il ddl in approvazione
Qui trovate la definizione di antisemitismo a cui si rifà la legge dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA)
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
Leggi le ultime notizie su www.presskit.it
Per non dimenticare: Come l’antisemitismo è usato per giustificare il genocidio in corso a Gaza
Per non dimenticare: Così Israele cambia la definizione di antisemitismo per giustificare i suoi crimini e criminalizzare chi si oppone al genocidio in corso a Gaza
Per non dimenticare: “La ricetta perfetta per aumentare l’antisemitismo: fare cose malvagie sotto la stella di David, uccidere migliaia di bambini”, Caitlin Johnstone
CORTE DELL’AIA – NOVEMBRE 2024 –La Corte Internazionale dell’Aia emette un mandato di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. La sentenza
CORTE DELL’AIA – OTTOBRE 2024 – Il Sud Africa presenta un memoriale di 750 pagine sui crimini di Israele alla Corte dell’Aia
CORTE DELL’AIA – LUGLIO 2024: Israele deve porre fine all’occupazione dei territori palestinesi e risarcire i Palestinesi
CORTE DELL’AIA: PRIME MISURE A FAVORE DEI PALESTINESI- La Corte dell’Aia chiede ad Israele di prendere “tutte le misure in suo potere” per prevenire tutti gli atti che rientrano nell’ambito della convenzione sul genocidio
UDIENZA ALLA CORTE DELL’AIA PER GENOCIDIO CONTRO ISRALE – Le nove richieste poste al tribunale dell’Aia ad Israele per fermare il genocidio a Gaza
UDIENZA ALLA CORTE DELL’AIA PER GENOCIDIO CONTRO ISRALE – Le argomentazioni del Sud Africa contro Israele all’udienza all’Aia per genocidio
UDIENZA ALLA CORTE DELL’AIA PER GENOCIDIO CONTRO ISRALE – La difesa di Israele dall’accusa di genocidio alla corte dell’Aia
LA CORTE DELL’AIA INTIMA AD ISRELE DI FARE ENTRARE GLI AIUTI UMANITARI A GAZA – La Corte dell’Aia intima ad Israele di fare entrare gli aiuti umanitari e loro attaccano i campo profughi di Rafah
LA CORTE DELL’AIA CONDANNA IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO E IL CAPO DI HAMAS COME CRIMINALI DI GUERRA: La corte penale internazionale chiede un mandato di arresto per Netanyahu e Yahya Sinwar, capo di Hamas
Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it
Seguici su X: https://x.com/Presskit_
Seguici su Sfero: https://sfero.me/users/presskit-quotidiano-on-line
Seguici su Telegram https://t.me/presskit
Copiate l’articolo, se volete, vi chiediamo solo di mettere un link al pezzo originale.






