Atto di diffida al Governo contro il rinnovo del Memorandum d’intesa Italia-Israele, che sarà fatto in automatico il prossimo 8 giugno. Come aderire

“Abbiamo creato un link per chiedere ai membri delle commissioni Difesa di Camera e Senato, che il governo Italiano interrompa e revochi l’accordo di cooperazione militare con Israele, che si rinnova automaticamente l’8 giugno”, scrivono

Pubblichiamo integralmente l’atto di diffida.

AVVOCATO LUIGI PACCIONE

Via Quintino Sella civico 120 – 70122 BARI Tel. 0805245390 – 080 5230873

e-mail: avvocato@luigipaccione.compec:luigi.paccione@legalmail.it

 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA, IN PERSONA DELMINISTRO P.T.,

VIA XX SETTEMBRE CIVICO 8- 00187 ROMA

PEC:udc@p_ostacert.difesa.it

AL  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN PERSONA DELMINISTRO P.T.,

PIAZZALE DELLA FARNESINA CIVICO 1- 00135 ROMA

PEC: m.affariesteri@cert.esteri.it

 

 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE CON CONTESTUALE DIFFIDA AD ADEMPIERE PER DOVEREDI FEDELTÀ ALLA COSTITUZIONE.

 

I sottoscritti:

  • CARDUCCI Michele [Cod. Fisc.: CRD1\IIHL63P22E506Z], nato a Lecce il 09.1963, ivi residente alla Via Aldo l\!Ioro civico 31, primofirmatario in calce al presente atto,
  • DINI Veronica [Cod. : DNIVNC74E71D612N], nata a Firenze il 31.05.1974, residente in Milano alla Piazza Cinque Giornate civico 3,
  • GALLO Domenico [Cod. : GLLDNC52A01A509B],nato ad Avellino il01.01.1952, residente in Pistoia alla Via Valdibrana civico 151/E,
  • GIANNANGELI Ugo [Cod. : GNNGUO49L23H501F],nato a Roma il23.07.1949, residente in Veniano [CO]alla Via Fontanelle civico 38,
  • GIANNELLI Fausto [Cod. Fisc.: GNLFST65B09G393I], nato a Pavullo nelFrignano [lVIO] IL 02.1965, ivi residente alla Via Niviano civico4,
  • MARCELLI Fabio [Cod.: l\lIRCFBA56C15H501Z], nato a Roma il15.03.1956, ivi residente alla Via Costanzo Cloro civico 61,
  • MATTEI Ugo [Cod. : l\lITTGUO61D22L219Z], nato a Torino il 22.04.1961, ivi residente alla Via Martiri Libertà civico 28,
  • FACCIONE Luigi[Cod. :PCCLGU59L06L220M],nato a Toritto [BA] il06.07.1959, residente in Bari alla Via Quintino Sella civico 120,
  • SALTALAMACCHIA Luca [Cod. : SLTLCU73M13F839L], nato a Napoli il 13.08.1973, ivi residente alla Via Posillipo civico 69/13,
  • VITALE Gianluca [Cod. Fisc.: VTLGLC66L30G478L], nato a Perugia il 07.1966, residente in Torino alla Via Garibaldi civico 10,

tutti rappresentati ai soli fini del presente documento dall’AvvocatoLuigi Faccione, giusta delega sottoscritta da ognuno di essi in attoseparato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dettoprocuratore [il quale agisce anche in proprio] sito in Bari alla ViaQuintino Sella civico 120,nonché,ove occorra, all’indirizzo PEC: luigi.paccione@legalmail.itrisultante dal Registro Generale degliIndirizzi Elettronici [RegindE] gestito dal Ministero della Giustizia,

agendo in nome

della Costituzione italiana, della CEDU e dei Trattati della UE,nonchédella “Carla internazionale dei diritti dell’uomo” dell’ONU e della“Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani”, adottatacon Risoluzione n. 53/144 dell’Assemblea generale ONU nel 1999,

premettono quanto segue:

  1. Il 16 giugno 2003 è stato sottoscritto a Parigi ilemorandumd’intesa(d’ora in poi Memorandum) «tra il Governo della Repubblica italianaed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nelsettoremilitare e della difesa».
  2. Il Memorandum è stato ratificato dalla legge 94 del 17 maggio 2005,entrata in vigore 1’8 giugno 2005, contenente anche l’ordine di esecuzione.
  3. Come si legge dalla “Re!azj,one tecnica” allegata al disegno di legge diratifica dello stesso, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 28 ottobre2004 (atto n. 3181), l’attuazione del Memorandum «comporla oneri per ilbilancio dello Sfato» (dunque a carico dei cittadini).
  1. Il Memorandum contempla il periodico rinnovo tacito quinquennale, ove nonintervenga denuncia scritta, notificata da una delle parti all’altra, primadella scadenza del
  2. In caso di denuncia,il Memorandum cessa di avere efficacia al sesto mesesuccessivo alla sua notifica.
  1. Per il procedimento amministrativo di denuncia del Memorandum si seguonole regole di procedura disciplinate dalla Segreteria Generale del Ministerodegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(d’ora in poi, MAECI), formalizzate in apposita Circolare, di cui l’ultima, in ordine di vigenza, èla 1 del 24 aprile 2025 (prot. A/XII/4), con allegate FAQ per la suaapplicazione.
  2. Ad oggi il Memorandum non è stato denunciato da nessuna delle due
  3. Il Memorandum abilita a una serie di attività non tutte conoscibili daicittadini italiani, in ragione del fatto di contenere informazioni riservatee addirittura coperte da segreto militare, il che fa supporre, proprio invirtù del segreto, che lo stesso consista in scambi di informazioni (tecnicheo politiche) con finalità non civili, bensì, come minimo, di difesa se non distrategia geopolitica o di
  4. Di fatto il Memorandum è rimasto in vigore in tutti questi anni, senzaconsentire ai cittadini italiani di conoscere, anche solo sommariamente, nonsolo le ragioni e le finalità del suo utilizzo da parte degli Staticontraenti, ma soprattutto la sua effettiva applicazione negli scenari realidi impiego, per esempio se riferiti al territorio italiano oppure a quellodello Stato israeliano o addirittura nel cl. PTO (“Palestinian Territories Occupied’ – “Territorio Palestinese Occupato”), su cui, com’è noto, pendeuna pluridecennale strutturale violazione, da parte dello Stato di Israele, deldiritto internazionale e umanitario.
  1. In particolare, la riservatezza del Memorandum impedisce ai cittadiniitaliani(nella loro qualità di popolo sovrano che opera «nelleforme eneilimiti della Costituzione stessa>>, per ossequio all’art. 1 ) diconoscerne ilsuo impiego in conformità o meno tanto con l’art. 1 della leggen. 185/1990 quanto, soprattutto, con la Costituzione italiana e, dunque, congli artt. 1, 2, 3, 10, 11, 28, 54, 117, comma 1, Cost.. Ciò integra la violazione, a tutti gli effetti, sia del diritto all’informazione,costituzionalmente protetto dall’art. 21 Cost., sia del diritto umano allapace, presidiato dall’art. 10 Cost. nel combinato con l’art. 28 dellaDichiarazjone universale dei din”tti dell’Uomo, il quale riconosce che «ogniindividuo ha din”tto ad un ordine sociale e internazionale nelquale idiritti e le libettà enunciati in questa Dichiarazione possono esserepienamente realizzati>>, in coerenza, tra l’altro, con lo Statuto delleNazioni Unite, dove, com’è noto, innovando il precedente dirittointernazionale, si attribuisce ai <<popoli>> (non certo agli Stati) la decisione di «salvare lefuture generazjoni dalflagello della guerra>>. InItalia, il “popolo”, come altrettanto noto,si identifica nei cittadini e viveattraverso i diritti e doveri dei singoli cittadini della Repubblica, ai sensidegli artt. 1,2,3 e 54 della Costituzione.

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Prima incostituzionalità da denunciare sull’applicazione trascorsa del

Memorandum.

  1. L’applicazione del Memorandum ha operato, sino ad oggi,in uno statopermanente di violazione della Costituzione, impedendo ai cittadini italiani,nonostante gli oneri a carico del bilancio dello Stato, di essere informatisul suo utilizzo ( e sui costi del suo utilizzo) in conformità con l’art. 1della legge 85/1990, con conseguente violazione del dirittoall’informazione ex art. 21 Cost. e del diritto umano alla pace, nel combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 10, 11, 28, 54 e 117, comma 1, dellaCostituzione italiana.
  2. Valgano, a conferma dello stato permanente di incostituzionalità, i seguenti riscontri:

 

  1. il primo rinnovo del suddetto Memorandum ha di fatto coinciso conl’operazione denominata “Piombofuso”, che ha provocato oltre 1400 vittimepalestinesi nonché migliaia di feriti a Gaza (cfr. Report ofthe UnitedNations Fact-Finding Mission on the Gaza CotiflictA/ HRC/ 12/48, nonchéAmnesty International, Israel/ Gaza: Operation “Cast Lead”: 22 dcrysofdeath and destruction, 2009);
  2. il secondo rinnovo di fatto ha coinciso con l’evento denominato“Margine protettivo”, che ha provocato oltre 2200 vittime palestinesi(dicui 547 bambini) oltre migliaia di feriti a Gaza (cfr. UN Report of theindependent commission of znquzry established  pursuant  to    Human     Rights   Council resolution S-21/1, la Risoluzione A/HRC/RES/S-21/1, i Rapporti del Consiglio dei diritti umani dell’ONU A/HRC/RES/29/25 e A/HRC/29/52), quando, poco tempo prima era già circolata la notizia della consegna dei primi 30 aerei M346 prodottidalla Alenia Aermacchi(oggi confluita nel gruppo Leonardo SpA) concontratto stipulato nel 2012 (in coincidenza con altro evento denominato “Pilastro di difesa”, che ha provocato oltre 170 vittime nonché migliaia di feriti a Gaza: Report of the United Nations High Commissionerfar Human Rights on the implementation of Human Rights Councilresolutions S-9/ 1 and S- 12/1 https://docs.un.org/en/A/HRC/22/35A/HRC/22/35/Add.1 nonché Amnesty International, Israele/ Gaza: un annodopo l’operazj,one Pilastro di difesa’, l’incubo continua, 2013);
  3. Il terzo rinnovo ha coinciso con l’operazione effettuata dall’esercitoisraeliano durante la “Grande marcia del ritorno”, che ha provocato oltre 230 vittime nonché 33.000 feriti(secondo Assopace del 27 novembre 2020), nonostante tale“Grande marcia del ritorno”, una delle più grandi manifestazionipacifiste e pacifiche della storia, svoltasi ogni venerdì dal 30 marzo2018 per 86 settimane, rivendicasse semplicemente il diritto al ritornodei profughi in conformità col diritto sancito dalla Risoluzione ONU  n.194 del 1948 (cfr. Report ofthe independent international commissionofinquiry on the protests inthe Occupied Palestinian Territory A/ HRC/40/14).

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Seconda incostituzionalità da denunciare sull’applicazione odierna del

Memorandum.

  1. Adesso, il quarto rinnovo del Memorandum rischierebbe di coincidere non più semplicemente con uno stato permanente di incostituzionalità interna, maaddirittura con una palese, deliberata, sistematica e intersezionaleviolazione del diritto internazionale generale, del diritto internazionalepatrizio e del diritto
  2. Giova,in merito, formulare alcune

L’occupazione israeliana nel PTO non costituisce soltanto una violazione deldiritto internazionale umanitario (ius in bello), ma rappresenta una vera epropria minaccia alla pace,in violazione dello ius ad bellum sancito dalla Carta delle Nazioni Unite.

Di conseguenza, essa si pone in palese contrasto tanto con il dirittointernazionale patrizio, cui l’Italia è assoggettata ai sensi degli artt. 10e 117, comma 1, Cost.(per esempio in materia di riconoscimento dei dirittiumani per qualsiasi persona in coerenza con gli artt. 2 e 3 Cost.), quanto conil “ripudio” della guerra, di cui all’art.

11 Cost., e con il diritto internazionale generale di cui all’art. 10 stessotesto fondamentale.

  1. Inoltre, costituisce fatto notorio ilcontesto in cui sta operando,dacircadueanni, lo Stato di
  2. Si tratta diuncontestodidistruzione,morteecostantemortificazionedella dignitàdellapersonaumana,sesolosiconstatacheperessosicontanogià000 vittimeaccertate(senonaddirittura il triplo, stando alle stimeelaborate dalla rivista T he Lancetin Counting the dead in Gaza: dijfìcultbutessential, vol. 404,2024), di cui 18.000 bambini, nonché 115.000 feriti (con 60.000 bambini a rischio morte per malnutrizione o malattie e 1055bambini in stato di detenzione o restrizione della libertà personale inCisgiordania).
  3. Siffatto contesto di distruzione, morte e costante mortificazionedelladignitàdella personaumanaèstatoaccertatodadiverseAutoritàcompetentieinquadratonelle sueconseguenzediconclamataillegittimitàper il dirittointernazionale e non solo per il diritto umanitario.

 

  1. Il diritto umanitario, infatti, regola la condotta dei conflitti, ma nonstabilisce se un’occupazione sia legittima né quando debba cessare. La Corte Internazionale di Giustizia(d’ora in poi,CIG)ha chiarito, negli atti citatiinfra, che quella israeliana non è un’occupazione “ordinaria”, celando -neanche troppo, dopo le ultime dichiarazioni ufficiali dei rappresentantidello Stato di Israele – un progetto di annessione territoriale tramite l’usodella forza, dunque con un abuso strutturale di strumenti, conoscenze eservizi di varia natura ed entità (militare, di intelligence, di know-how,diimpianti e infrastrutture …),finalizzati a perpetuare un fattoillecito e a incrementare atti illeciti di aggressione in violazione puredello “Statuto di Roma” al quale l’Italia aderisce.
  2. Su tali fonti eAutoritàONU,comesuicontenutidiinquadramentogiuridico,lo Statoitalianononhamaiformulatoalcunaufficialedichiarazioneoformalizzazione di dissenso, presa di distanza o rettifica diqualificazione dei
  3. Di conseguenza, lo Stato italiano ha prestato acquiescenzasulledeterminazioni delleAutoritàcompetentiONU,quantomenosuifattidallestesseinquadratiesulle qualificazioni giuridiche ivi
  4. Tra l’altro, fatti, inquadramenti equalificazioniformulatesonopuredinotorio dominio pubblico, consistendo nelle seguenti evidenze:
    1. Ordinanza emessa il26 gennaio 2024 dalla CIG nel procedimento “SouthAfn”ca
    2. Israe!’ ravvisante, nelle condotte dello Stato di Israele, gli estremi delcrimine di genocidio;
    3. Ricorso attivato il 1° marzo 2024 dal Nicaragua contro la Germania sempre

dinanzi alla CIG, motivato da presunte gravi violazioni di norme di diritto internazionale, sia convenzionale che consuetudinario, in atto nel PTO, in particolare nella striscia di Gaza;

  1. Parere, sempre della CIG, del 19 luglio 2024, dove, nel riconfermare la già accertata(col precedente Parere intitolato “Conseguenze legali dellacostruzjone delmuro nei tem”tori palestinesi occupati”) illegittimità didiritto internazionale della cl. colonizzazione israeliana, si inquadranole conseguenze giuridiche di siffatta

 

illegalità israeliana per le condotte in buona fede degli altri Statiaderenti all’ONU, chiarendo che «gliobblighi violati daIsraele includonotaluni obblighi erga omnes …[sicché tutti gli Stati] hanno l’obbligo dinon prestare aiuto o assistenza per mantenere la situazjone creata dallapresenza illegale diIsraele nei Tern”tori Palestinesi Occupati… [e]tuttigli Stati parte della Quarta Convenzione di Ginevra hanno l’obbligo,nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e deldiritto internazjonale,diassicurare ilrispetto dapatte diIsraele deldiritto internazjonaleumanitario sancito da tale Convenzione>> (traduzione nostra);

  1. Risoluzione del 13-19 settembre 2024 con cui l’Assemblea Generale dell’ONU

ha fatto proprio il suddetto Parere della CIG, confermando definitivamente l’obbligo di tutti gliStati di astenersi, per buona fede, dal fornire alloStato diIsraele qualsiasi forma di cooperazione comportante il consensoesplicito o concorso fattuale all’utilizzo di conoscenze, tecniche, metodi,strumenti, servizi, beni (a partire dalla fornitura di armi) comunquefunzionali a perpetuare le illegittimità, accertate dalla CIG e, perl’effetto, di astenersi dal favorire l’offensività delle condotte materialidello Stato di Israele;

  1. Ordine diarrestoemessodallaCortepenaleinternazionaleil21novembre2024 nei confronti del Presidente israelianoNetanyahue del MinistroGallant, per accertandi crimini di guerra e contro l’umanità.
  1. In sintesi,l’anno 2024rappresenta un punto disvolta nellaqualificazionegiuridica della condotta illecita permanentedello StatodiIsraele, con conseguenze rilevatissimepergliobblighicostituzionalidelloStatoitaliano,aisensidegli1,2, 3, 10, 11,21,28,54, 117,comma 1,Cost.
  2. In particolare, il punto di svolta è dato:
  • dal citato Parere CIG del 19 luglio 2024, relativo alle conseguenzegiuridiche derivanti dalle politiche e pratiche diIsraelenelPTO,compresa Ge1usalemme Est,
  • dalle misure provvisorie, impartite dalla CIG nel citato caso “SouthAfrica

Israe!’, ravvisante, come accennato, gli estremi del crimine di genocidio,

  • dal procedimento pendente“Nicaragua Germania”.
  1. Il parere CIG di luglio impone giuridicamente un superamento del precedente approccio ristretto, incentrato su singoli comportamentiisraeliani – come l’impatto degli insediamenti – a favore di un’attenzione alproblema più ampio dell’illegalità della stessa presenza di Israele nel PTO,considerata una questione generale e grave, implicante crimini
  2. Infatti, la CIG ha dichiarato che la presenza prolungata di Israele intutto il territorio palestineseoccupatodal1967,inclusoilsuoregimecoloniale-composto dapresenzamilitare,insediamenti,infrastruttureassociate,controllodellerisorse naturalipalestinesi-èillegittimanellasuainterezza,inquantofondatasuviolazioni persistentidi due normeimperativedel dirittointernazionale: il diritto all’autodeterminazionedelpopolopalestineseeildivietodiacquisizionediterritorio conlaforzaafinidiannessione(cfr.Report ofthe Special Rapporteur on the situationof human rights inthe Palestinian Territories Occupied since 1967, 1ottobre 2024). La Corte ha inoltre accertato la violazione della normainderogabile che proibisce la segregazione razziale e l’apartheid(paragrafi223-229 del Parere).
  3. La constatazione della CIG sulla violazione del divieto dell’uso della forza qualifica l’occupazione,a tutti gli effetti, come atto di
  4. Di conseguenza, qualsiasi attività chesupportiomantengal’occupazioneeilsuo apparatopuòconfigurarecomplicitàinuncrimineinternazionaleaisensidell’art.8- bis dello Statuto di Roma della Corte Penale
  5. Questo datodifattorendeinequivocabilmenteillegittimal’interapresenzae condottaisraeliananel In altri termini,sebbeneIsraele,inquantopotenza occupante di fatto, rimanga vincolata dal dirittointernazionale umanitario, l’insieme dellesueattivitàamministrativeemilitariinqueiterritori-dalcontrollodeivisti, permessi e movimenti, alla detenzione e alla regolazione economica -difettadi qualsiasibaselegalesecondoildirittointernazionaleedeveessereconsideratonullo eprivo di effetto giuridico.
  6. Inoltre, la violazione del diritto all’autodeterminazione comprometteanche l’interpretazione di tutti gli altri diritti umani e obblighi giuridici derivanti da Si tratta, infatti, del diritto fondamentale e costitutivo dell’esistenza diogni popolo, poiché riguarda la capacità intrinseca di un popolo di esistere eautodeterminarsi in un dato territorio, libero da controllo straniero eoccupazione. Senza questo diritto un popolo non può esercitare alcun controllosulla propria vita e sulle proprie risorse, anche se quel territorio èriconosciuto come di sua appartenenza dal diritto internazionale. In taleprospettiva, l’autodeterminazione riflette il diritto umano alla pace siacome comunità di persone sia come singola persona umana,ai sensi dell’art. 28della“Dichiarazj,one universale dei diritti,dell’uomo”, il quale statuisceche «ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nelqualei diritti, e le liberlà enunciati in questa Dichiarazj,one possono essere pienamente realizzati>>.
  7. Nella vicenda delpopolopalestinese,tenutocontodellaframmentazioneedello smembramento sistematicocausatoda Israeletramiteoccupazionee trasferimenti forzati,taledirittosiapplicaall’insiemedelpopolopalestinese,dicuiquasiseimilioni vivonosottooccupazioneIl riconoscimento da partedellaCIGdella negazionedell’autodeterminazione esternaevidenziaun sistemadeliberatamente consegnatopernegarel’esistenzadiunpopolo: il che implica, come conseguenza, l’incapacitàstrutturale di quel sistema di garantire in modo significativo qualsiasi altrodiritto umano alle singole persone di quel popolo.
  8. Pertanto, è stato stabilitochel’occupazioneisraelianadeveessereritirata totalmenteeincondizionatamente entro il 17 settembre 2025 (A/RES/ES-10/24 – 18 September 2024 -, paragrafo 2). Finoa quelmomento, non deveesservialcun riconoscimento,assistenzaosostegno,chepossacontribuire,ancheindirettamente, al mantenimento del fatto illecito e allaprosecuzione degli atti illeciti
  9. È per tale motivo che gli altri Stati sono obbligati a rivedere e/o adastenersi da qualsiasi accordo economico o commerciale con lo Stato diIsraele, e devono intraprendere misure per impedire relazioni commerciali od’investimento che contribuiscano al mantenimento dellasituazioneillegalecreatadaIsraelenelPTO (cfr. paragrafo 278 del Parere).
  10. Per quanto riguarda, invece, le misure provvisorie impartite dalla CIG il 26 gennaio 2024, nel citato caso “South Africa Israe!’, è daconstatare che esse sono state adottate in ragione del “rischio sen·o” chegli atti commessi a Gaza possano costituire genocidio, imponendo allo Stato israeliano di “prevenire” tali atti genocidari contro i palestinesi (cfr.Application of the Convention on the Prevention and Punishment ofthe CrimeofGenocide inthe GazaStrip(South Afn’ca v.IsraeJ, Order, 26January2024,I.C.J. Reports 2024, paragrafo 86(1)).
  11. Nel maggio 2024,rilevando chel’effettocumulativodelleostilitàincorsoedella privazionedeiserviziessenzialiavevaaccresciuto il rischiodiun“danno irreparabile” al diritto dei palestinesi a non essere sottopostia genocidio, la CIG ha poi ordinato a Israele di“interrompereimmediatamente” le operazioni militari potenzialmente miranti alladistruzione del popolo palestinese [cfr. Application ofthe Convention onthe Prevention and Punishment ofthe Cn·me ofGenocide in the GazaStnp(South Africa IsraeJ, Requestfar the Modijìcation ofthe Order of28March 2024, Order, 24 Mqy 2024, I.C.]. Reports 2024, paragrafi 29 e 57(2)(a)].
  12. Nel procedimento separato “Nicaragua Ge-rmania”, la CIG ha ribaditogli obblighi internazionali degli Stati, relativi al trasferimento di armialle parti coinvolte in un conflitto armato, al fine di evitare il rischio delloro utilizzo in violazione del diritto internazionale [Alleged Breaches ofCertain International Obligations in Respect ofthe Occupied PalestinianTerritory (Nicaragua v. Ge-rmatry), Order, 30 Apnl2024, I.C.J. Reports 2024, paragrafi. 22-24, nonché LegaiConsequences Arisingfrom the Policiesand Practices of Israelinthe Occupied Palestinian Territory, includingEastJerusalem, Advisory Opinion, 19Ju/y 2024, I.C.J. Reports 2024,paragrafo 285(7)].
  13. Di conseguenza, la buona fede dello Stato, nell’essere coerentementeconseguente con quanto emersodagliaccertamentifattualiequalificazionigiuridiche delleAutoritàcompetenticitate,noninsorge,comeobbligodicondottamateriale, soloedesclusivamentesulpianointernazionale,edellerelativefonticheloregolano, maassumeprecipuorilievodidirittocostituzionaleinterno,declinandosiindovere di fedeltàallaCostituzione, ai sensi dell’art. 54 , e obbligodi buona fede nei

 

rapporti con i cittadini, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n.241/1990, secondo cui, in conformità con il citato art. 54 Cost., «i rapportitra il cittadino e la pubblica amministraz.fone sono improntati aipn·ncipi della col!aboraz.fone e della buonafide».

  1. Di qui,dunque,la manifesta illegittimità del rinnovo delMemorandum inquestione per violazione,immediata e diretta,sia delle fonti del dirittointernazionale,così come inquadrate dalla CIG e dagli organiinternazionali,in nome del diritto umanitario e della pace, sia degli 1, 2, 3, 10, 11, 21, 28, 54, 117, comma 1, della Carta Costituzionale, normeche conferiscono legittimità di diritto interno a quelle fonti internazionalie alle Autorità ONU in nome del primato della dignità della persona umana edel diritto umano alla pace.

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Conseguenze delle due illegittimità costituzionali riscontrabili, aseguito del rinnovo del Memorandum, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10,11, 21, 28, 54, e

117, c. 1, Cost.

  1. Non è revocabile in dubbio che la sovranità dello Stato italiano, tantoesterna quanto interna, appartenga al popolo aisensidell’art.1,sicchéspettaalpopolo, dunqueaicittadini,esercitarla«nelleforme enei limiti della Costituzione stessa>> e limitarla ai sensi dell’art. 11 Cost.
  2. Neppure dubitabile è la constatazione che il dovere di agire, nellafedeltà costituzionale richiesta dall’art. 54 , investa tutti gli organie funzionari (ex art. 28) e tutti i cittadini della Repubblica italiana.
  3. Ovviamente non è neppure dubitabile che su tutti i soggetti e organidella

Repubblica incomba altresì il dovere di informare, nello specularericonoscimento del diritto a essere informati, ai sensi dell’art. 21 Cost.

  1. E non è altrettanto dubitabile che l’art. 28 si applichi allo Statoente come anche ai suoi organi e funzionari, nei loro atti e nelle lorocondotte materiali.
  2. Infine, manifestamente ovvio è che Stato apparato, da un lato e ai sensidell’art. 54 Cost. e nella responsabilità che gli attribuisce l’art. 28 stessotesto, e cittadini, dall’altroe ai sensi del medesimo art. 54 manellasovranità che può esercitare

 

«nelle forme e nei limiti della Costituzjone stessa>> richiesti dall’art. 1Cost., debbano rispettare qualsiasi persona umana, come richiesto dagli artt. 2e 3 Cost., e debbano altresì agire nel rispetto delle fonti e della lorogerarchia disegnata dagli artt. 10,11 e 117,comma 1, Cost.

  1. Da questo quadro costituzionale e internazionale, manifestamente non

contestabile, deriva l’inammissibilità e incostituzionalità del rinnovo delMemorandum, ripugnante all’identità costituzionale stessa dell’Italia che«ripudia la guerra>> e la cui sovranità appartiene al popolo, che ha ildiritto di essere informato sul suo utilizzo, e non allo Stato, che ha invece l’obbligo di conformarsi alle Autorità ONU, per limitazione ex art. 11Cost., e di informare sul rispetto del diritto umanitario da parte propria edello Stato di Israele in conformità con l’art. 21 Cost.(che non contemplalimitiin materia).

  1. L’ulteriore rinnovo tacito del Memorandum costituirebbe atto deliberatodi

volontaria negazione, da parte degli uffici e degli organi competenti,dell’obbligo di fedeltà alla Costituzione e del conseguente rispetto delsuddetto quadro giuridico costituzionale e internazionale.

  1. La negazione della fedeltà alla Costituzione e del rispetto del quadrogiuridico

costituzionale e internazionale comporta una serie di diversificateresponsabilità, ai sensi degli artt.1O,11,28 e 117,comma 1, della Costituzione.

  1. Sul piano del diritto internazionale e umanitario, l’eventuale rinnovotacito del

Memorandum configurerebbe,a tutti gli effetti, una violazione del principiodi buona fede nell’adempimento degli obblighi internazionali e umanitari daparte dello Stato, come indentificati dalla CIG e dall’Assemblea Generaledell’ONU.

  1. Inoltre, sempre sul piano del diritto internazionale e umanitario, laprosecuzione

della cooperazione con lo Stato di Israele,in costanza di un possibilegenocidio sotto accertamento e in pendenza di specifici mandati di arresto,potrebbe configurare ipotesi di concorso o comunque appoggio ai criminiinternazionali di uno Stato straniero, appoggio difficilmente giustificabilein nome dei cittadini italiani, cui appartiene per Costituzione la sovranitàpopolare.

 

  1. E le violazioni del diritto internazionale e umanitario sonogiustiziabiliindiverse forme e modalità, consentite dalla comunità
  2. Sul piano, invece, del diritto internazionaleconvenzionaleeuropeo,iltacito rinnovo del Memorandum consumerebbe una violazione della ConvenzioneEuropea dei Diritti Umani(CEDU),anch’essa giustiziabile nelle forme e neimodi
  3. Nel contesto del diritto unionale della UE, poi,il tacito rinnovo delMemorandum significherebbe sia diretta violazione dei Trattati istitutivi indiverse loro disposizioni, tanto del TFUE quanto del TUE, sia illegittimadisapplicazione delle normative derivate di settore, che impongonoresponsabilità in nome dei principi di leale collaborazione e buona
  4. Ovviamente, anche la violazione del diritto unionale UE è
  5. Infine, al cospetto della Costituzione e delle leggi dello Stato,il tacitorinnovo del Memorandum comporterebbe diverse violazioni tutte giustiziabili,perché non coperte né da immunità giurisdizionali, in ragione del contenutoumanitario delle ragioni giustificative della denuncia, né da cl. “attipolitici”, trattandosi, viceversa, di adempimenti dovuti e necessari per “rimeobbligate” con l’art. 54 Cost.,anche perché non attribuibili, in viaesclusiva e originaria, ai soli organi di vertice politico, come si desume dalle citate Circolari del l\!IAECI in tema, dunque coinvolgenti plurime imputazioni di responsabilità nei termini dell’art. 28 Cost.
  6. In particolare, il tacito rinnovo del Memorandum provocherebbe persino l’illegittimità costituzionale consequenziale sia della legge di sua ratifica0a n. 94/2005), per correlazione con un contenuto (quello del Memorandum rinnovato) contrastante con la Costituzione e con il dirittointernazionale e umanitario, sia dall’art. 1 della legge n. 185/1990, perchénon abrogata dalla 1. n. 94/2005 (cfr., ex multis, Corte cost. n. 238/2014,Corte di Cass. SS.UU. n. 5044/2004, n. 36373/2021,
  7. 15601/2023).
  8. Inoltre, poiché le disposizioni del Memorandum, attivando la cooperazionenei settori dell’industria della difesa,legittimanol’importazione,esportazione eil transito di materiali militari e di difesa,nonché la formazione e l’addestramento,esse operano

 

comunque in palese violazione del disposto e della ratio dell’art. 1,comma 6,della 1.

  1. 185/1990.
  2. Infine, dopo le richiamate novità del 2024, non possono esseresottovalutate neppure le implicazioni penalidi un tacitorinnovodel Il rinnovo, infatti, porterebbe a far insorgere, noninverosimilmente in virtù degli artt. 28, 54, 93,95e96Cost.,unacondottaconcorsualeex art. 110 del codice penale rispetto a diverse fattispeciecontemplate dall’ordinamento italiano: da quella dell’art. 1 della 1. n.962/1967 a quella dell’art. 285 c.p., a nulla rilevando il fatto che la condotta materiale tipica si realizzi nel TPO, atteso che quella concorsuale troverebbe comunque consumazione in Italia, né potendosi men che mai invocare la dottrina del e.cl. “atto politico”, in quanto non riconducibilené alle ipotesi dell’art. 51 c.p. né alle disposizioni della Costituzione.

*

Tutto ciò premesso, documentato e argomentato, come parte integrante e costitutiva del presente atto,

i sottoscritti, come in epigrafe meglio indicati,

DIFFIDANO

il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale, nelle persone dei rispettivi Niinistri p.t.,nonché i titolari degli Uffici competenti del MAECI, per come individuati dalla citata Circolare della Segreteria

Generale dello stesso MAECI(n. 1/2025),

  • ad attivare senza ritardo il procedimento di denuncia del Memorandum «trail Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israelein materia di cooperazione nelsettore militare e della difesa>>,ratificato dalla legge 94/2005,
  • a informare i sottoscritti nel domicilio eletto dell’avvenuto avvio del procedimento entro sessanta giorni dalla notifica della presentediffida,
  • ainformare i sottoscritti, nello stesso termine disessanta giorni,suinominativi dei responsabili dei procedimenti di avvio della denuncia, inconformità con la citata Circolare NIAECI 1/2025 e con le altredisposizioni applicabili,

 

  • in caso contrario, a informare i sottoscritti, nello stesso termine disessanta giorni dalla notifica della presente diffida, le ragioni difondamento costituzionale a giustificazione del riconfermato rinnovotacito del suddetto

AVVERTONO

che,in caso di silenzio inadempimento,si procederà per le vie legali consentite.

data di invio via PEC

Elenco dei sottoscrittori e documenti allegati

 

Michele  Carducci    )},l�’

 

Luigi Faccione in proprio e a nome di tutti i firmatari in epigrafe indicati.

 

Firmato digitalmente da LUIGI PACCIONE Data: 2025.05.21

 

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Per chiedere la revoca, dovete solo firmare alla fine col vostro nome e cognome e inviare la mail.
Grazie di cuore.

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Ci auguriamo un fiume di richieste di revoca degli accordi militari con Israele.

Qui trovate l’atto di diffida

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