Trattato Onu per la lotta contro la cybercriminalità: se ci sono BAMBINI CONSENZIENTI o non reali la pedopornografia infantile può essere sottratta alla giuridizione degli Stati dove il crimine è stato commesso, associazione Arbitrium

“Farà discutere (e molto) il Trattato Onu per la lotta contro la cybercriminalità, in procinto d’essere varato nel Palazzo di vetro.In particolare, quello che sconvolge (o dovrebbe sconvolgere) ogni Essere Umano é l’ Art.14 che mi riempie di disgusto e rabbia”, denuncia Claudio Khaled Ser dell’associazione Arbitrium.

“In pratica, secondo gli americani, la pornografia infantile, deve essere sottratta alla giuridizione degli Stati dove il “crimine” é stato commesso se non coinvolge “bambini reali” o “BAMBINI CONSENZIENTI”., Art. 14.

Per questi ultimi, si ipotizza una relazione consensuale tra il molestatore e la sua vittima e, la detenzione di materiale pornografico che li coinvolge é da ritenersi “uso privato”.

Quindi il bambino non é più un soggetto fragile, violato, ma completamente in grado di capire e decidere in merito alla relazione sessuale con un adulto, perché ritenuto un soggetto pienamente consapevole in grado di acconsentire liberamente a qualsiasi tipo di rapporto.

Teoria che dovrebbe far rabbrividire perfino le pareti di vetro del palazzaccio”

Pubblichiamo l’art. incriminato.

Articolo 14. Reati correlati a materiale di abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori online
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per stabilire come reati penali ai sensi del proprio diritto interno, quando commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti:
(a) Produrre, offrire, vendere, distribuire, trasmettere, diffondere, esporre, pubblicare o altrimenti rendere disponibile materiale di abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori tramite un sistema di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
(b) Sollecitare, procurare o accedere a materiale di abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori tramite un sistema di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
(c) Possedere o controllare materiale di abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori memorizzato in un sistema di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o in un altro supporto di memorizzazione;
(d) Finanziare i reati stabiliti conformemente ai sottoparagrafi (a) – (c) del presente paragrafo, che gli Stati Parte possono stabilire come reato separato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine “materiale di abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori” include materiale visivo, e può includere contenuti scritti o audio, che raffigura, descrive o rappresenta qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni:
(a) impegnata in attività sessuale reale o simulata;
(b) in presenza di una persona impegnata in qualsiasi attività sessuale;
(c) le cui parti sessuali sono mostrate principalmente per scopi sessuali; o
(d) sottoposta a tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante e tale materiale è di natura sessuale.

3. Uno Stato Parte può richiedere che il materiale identificato nel paragrafo 2 del presente articolo sia limitato al materiale che:
(a) raffigura, descrive o rappresenta una persona esistente; o
(b) raffigura visivamente abuso sessuale su minori o sfruttamento sessuale su minori.

4. In conformità con il loro diritto interno e in linea con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati Parte possono adottare misure per escludere la criminalizzazione di:
(a) condotta di minori per materiale autogenerato che li raffigura; o
(b) La produzione, trasmissione o possesso consensuale di materiale descritto nel paragrafo 2 (a) a (c) del presente articolo, laddove la condotta sottostante raffigurata sia legale come determinato dal diritto interno e laddove tale materiale sia mantenuto esclusivamente per l’uso privato e consensuale delle persone coinvolte.
5. Nulla nella presente Convenzione pregiudica alcun obbligo internazionale che sia più favorevole alla realizzazione dei diritti del bambino.

Come si é arrivati a questo punto?“, continua Claudio Khaled Ser

Allargando smisuratamente i confini di quella che é considerata L’ IDEOLOGIA WOKE.

Il termine inglese STAY WOKE significa letteralmente STARE SVEGLI nei confronti delle ingiustizie razziali e sociali, quindi  ecco l’invito a denunciare e cancellare tutto quanto puo’ minare la libera opinione di un individuo.

Anche la nostra Costituzione (Art.21) ribadisce che  “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Secondo gli autori del Trattato, la pornografia entrerebbe di diritto nella manifestazione personale di un individuo, anche se coinvolge minori (purché consenzienti).

Secondo l’ideologia Woke, si deve affermare ed esigere il riconoscimento di rispetto o meriti, ingiustamente negati, censurando o proibendo tutto quello che può ferire la sensibilità degli offesi,

Quindi un “pedofilo” é, secondo tale pensiero, una Persona attratta dai minori e se un bambino, anche in tenera età può autonomamente decidere se appartenere al sesso opposto, puo’ altrettanto autonomamente decidere d’intrattenere una relazione sessuale con un adulto.

La fragilità di un bambino viene totalmente cancellata per “non ferire” l’adulto che manifesta attrazione per lui.

Siamo, secondo me, all’abominio di un pensiero falsamente ritenuto “liberatorio” come vorrebbero sostenere i seguaci dell’ideologia Woke.

Vedremo se, dalla carta si passerà ai fatti e se i Paesi accetteranno di adeguarsi a questo Trattato.

Vedremo soprattutto se “stare svegli” ucciderà la coscienza di ogni Persona, rendendola schiava di una sporca e finta libertà di pensiero”.

 

Qui trovate il testo del trattato dell’Onu contro il cybercrimine

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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