Mancanza informazioni verso i pazienti in caso di trattamento può implicare i reati di coercizione, violenza , discriminazione, abuso, eccesso potere, trattamenti sanitari forzati o sotto ricatto

“Non dimentichiamo l’esistenza della sentenza della Corte di Cassazione Civile del 12 giugno 2023 N. 16633”, scrive l’associazione Arbtrium.

“Nel dettaglio la Suprema Corte ha statuito la violazione dell’obbligo informativo, in questo caso si riferisce al paziente, il quale ha diritto di essere informato in modo completo ed esaustivo sulla diagnosi, sulle prospettive di cura, sui rischi e sui benefici degli interessi terapeutici.

Il consenso informato deve essere espresso e può essere revocato in qualsiasi momento.

La prova dell’avvenuta informazione grava sul medico.

Il principio di autodeterminazione è sancito da vari strumenti normativi/leggi/convenzioni/trattati internazionali, tra cui:
Dichiarazione Universale Diritti Umani, adottata dalle Nazioni Unite 1948.

Convenzione Europea dei Diritti Uomo 1950.

Convenzione Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità 2006.

Art. 1 Codice Norimberga – il consenso volontario è assolutamente essenziale, la “persona”deve essere in grado di esercitare il libero potere decisionale senza che intervenga la forza, la frode, l’inganno, minacce, o qualsiasi altra forma di coercizione.

Nel danno da lesione all’autodeterminazione rientrano le seguenti violazioni:
•⁠ ⁠La coercizione.
•⁠ ⁠La violenza
•⁠ ⁠La discriminazione
•⁠ ⁠L’abuso / eccesso potere (su questo mi riservo di fornire altri dettagli prossimamente).
•⁠ ⁠Trattamenti sanitari forzati o sotto  ricatto

Uniamo i puntini su quanto accaduto in questo lustro e procediamo convintamente nei confronti di coloro (n.d.r. sanitari) che non hanno potuto offrire un’informativa coerente e ciò nonostante hanno inoculato il noto farmaco, come non ci fosse un domani”.

Fonte

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