Tribunale di Ivrea: obbligo vaccinale non è compatibile con il consenso infornato

La sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Ivrea mette in discussione due punti fondamentali:

  • la possibilità di rifiutarsi di firmare il consenso per le categorie sottoposte ad obbligo
  • obbligo di valutazione di un’altra mansione per l’operatore sospeso. L’azienda, infatti, ha sospeso l’infermiera senza prendere in considerazione nessun’altra mansione alternativa per lei

Il 15 marzo il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea dr.ssa Magda D’Amelio ha condannato l’Asl Torino 4 a pagare le retribuzioni mancate ad un’infermiera di 55 anni sospesa dal suo impiego all’ospedale di Castellamonte, perché non vaccinata contro il Covid.

L’infermiera si era recata all’hub vaccinale, ma si è rifiutata di firmare il consenso informato, e così, come sempre è accaduto in questi casi in Italia, non si è effettuata la vaccinazione.

Il giudice Magda D’Amelio, ha preso atto che l’infermiera non si è rifiutata di vaccinarsi ma ha soltanto richiesto che la responsabilità di eventuali danni causati dalla vaccinazione non ricadesse su di lei – sottoscrivendo il modello di consenso informato – bensì sullo Stato Italiano.
A parere del giudice, inoltre, l’Azienda Sanitaria avrebbe dovuto valutare il reimpiego della infermiera per ricollocarla a svolgere una mansione senza entrare in contatto con il pubblico (come per esempio al centralino).
Ha così condannato l’ASL Torino 4 al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione al servizio oltre al pagamento di Euro 1.961,00 oltre IVA 15% per le spese di lite.

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