Le Ztl ledono il diritto alla libertà di movimento e di circolazione, di proprietà, al lavoro, all’iniziativa economica, Avv. Roberto Martina

L’ Avv. Roberto Martina denuncia come le Ztl ledano il diritto alla libertà di movimento e di circolazione, di proprietà e al lavoro in un recente convegno sull’argomento a Roma.

La libertà di movimento era stata introdotta già nello Statuto Albertino e già nel Codice nel codice Zanardelli, proseguendo poi con la normativa dell’epoca fascista e tuttavia era da subito stata limitata, inserendo l’istituto del confino, che oggi sembra risuonare in qualche situazione. Sembra un pochino una sorta di confino nei luoghi in cui insomma dobbiamo andare o dove siamo costretti a rimanere. Quindi esiste già un precedente storico ben preciso.

La libertà di circolazione proprio sulle esperienze storiche negative, da ultimo quella che si è conclusa nel 1945, ha conosciuto invece un espandersi della stessa. Lo abbiamo visto molto bene e l’abbiamo visto esaltato con la convenzione di Schengen, alla quale l’Italia ha aderito nel 1990, in base alla quale si stabiliva che nei paesi membri della UE ciascuno poteva circolare liberamente tra tutti gli stati come se si trovasse nel proprio paese. E questo è un altro elemento abbastanza aberrante perché ecco nella Unione Europea dove si è fatto un principio cardine la libertà di circolazione e di movimento delle persone come anche la libertà di circolazione delle merci e dei in questa UE, dove insegniamo anche che è un diritto umano muoversi all’interno degli Stati membri o anche per arrivare nella UE, rischiamo per davvero di ritrovarci confinati in aree delimitate, quindi con una nemesi molto particolare che dovremmo guardare con attenzione, dovremmo osservare molto bene.

Viene da dire che anche in Italia, insomma, non ci siamo fatti parlare dietro, già a partire dal lockdown e quindi dal Decreto Legge 6 del 2020, abbiamo introdotto zone gialle, rosse, verdi, blu, arancioni, di qualsiasi tipo, hanno senza dubbio limitato la circolazione e il movimento.

Su questi punti va anche detto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentissimamente emesso una sentenza che conferma la legittimità del provvedimento di uno Stato di emettere un divieto di ingresso per motivi di salute,

Questo anche a danno della libertà di iniziativa economica, ad esempio come nel caso di specie di una società che lavorava nel settore turistico, la quale si era vista annullare tutta una serie di viaggi già pagati, costretta a pagare risarcimento, la quale aveva un diritto di proprietà senza dubbio riconosciuto nella UE e che tuttavia è stato valutato come recessivo rispetto all’interesse anche qui della salute, interesse di ordine generale, che quindi motivava e giustificava questo divieto, lasciando poi ai giudici dello Stato.

La giustizia amministrativa ha già dato un avallo a questo tipo di disciplina delle amministrazioni. Da ultimo anche va citata la sentenza del Consiglio di Stato del 2017 numero 2033 che elenca tutta una serie di ipotesi e fa una sorta di riepilogo del quadro di circostanze dalla lettera A fino, declinandola, alla lettera F, circostanze nelle quali è riconosciuta al potere di ordinanza sindacale l’appannaggio, quindi è riconosciuta la discrezionalità piena di introdurre e adottare provvedimenti che possono in varia misura contenere o limitare la libertà di circolazione e di movimento.

Quindi il quadro all’interno del quale ci muoviamo è già piuttosto rigido, del resto lo stesso articolo 16 non possiamo dimenticare che già prevede che sia consentito, sia consentita la limitazione della circolazione del movimento anche senza una preventiva dichiarazione di stato di emergenza.

Quindi su questi punti dobbiamo comunque misurarci anche con questo dato di fatto nuovamente ci misuriamo con motivi attinenti alla salute, naturalmente questo non implica che ci sia un vizio del procedimento e che quindi tutte le volte che vi sia un vizio di procedimento come mi sembra abbastanza plateale in questi casi perché c’è quantomeno un vizio dell’istruttoria perché i dati senza dubbio ci dicono che sotto diversi aspetti l’atto amministrativo è viziato nel merito perché è carente o comunque errato o addirittura illogico rispetto alle premesse.

L’altro diritto è il diritto di proprietà, il diritto che viene compromesso, il diritto di proprietà e di iniziativa economica. Insomma, qui ci sarebbe moltissimo da dire, ma è sufficiente ricordare che tutti i cittadini che vivono all’interno della nuova ZTL, che come è stato detto ha un’estensione enorme che è grande tre volte la città di Milano, saranno costretti a cambiare automobili, ma non solo questi dovranno cambiare automobili anche i cittadini, i pendolari che a Roma vengono a lavorare.

Non dimentichiamo che queste sono automobili che sono state acquistate con denaro contante oppure acquistate a rate e sono in piena proprietà dei legittimi titolari, i quali però non ne possono disporre, non ne possono godere così come è previsto dal Codice Civile e dalla Costituzione.

Sembrerebbe quasi una banalità, ma è una cosa molto significativa, molto grave. A questo poi dobbiamo anche aggiungere che questi sono cittadini che poi fanno una revisione annuale pagandosela, quindi la revisione del proprio mezzo, in più pagano il bollo, quindi sottostanno già dei costi e se non cambiassero l’auto dovrebbero proseguire nel pagare questi costi pur non potendo accedere all’uso tipico di un’automobile, cioè muoversi all’interno della città. Quindi anche il diritto di proprietà senza dubbio è involto da queste ordinanze comunali.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro, che cosa dobbiamo dire? Insomma, parliamo della pietra angolare sulla quale poggia la nostra Costituzione repubblicana. Senza dubbio è travolto in una misura molto larga da queste ordinanze comunali. Certamente il diritto del lavoro sta subendo un attacco, se possiamo dire così, ma non già da questo momento. Io vorrei ricordare come il diritto al lavoro è stato svilito proprio nel periodo pandemico, quando con il decreto 44 si era previsto addirittura che i lavoratori dipendenti e non dipendenti che avessero scelto liberamente come gli era consentito secondo i regolamenti europei di non vaccinarsi erano stati deprivati della retribuzione o anzi del 100% della retribuzione e questo è abbastanza inquietante se consideriamo che non gli è stata riconosciuta nemmeno il 50% della retribuzione che corrisponde alla quota alimentare della retribuzione, cioè quella parte di retribuzione che serve a sostenersi, che serve all’acquisto dei generi alimentari di prima necessità, a pagare le bollette, quando invece la stessa quota alimentare è stata riconosciuta, faccio un esempio volutamente provocatorio, ma vero, purtroppo vero, il 50% della ritribuzione è stato riconosciuto ai componenti della banda della 1 bianca che hanno collezionato 18 anni di carcere più altri due l’ergastolo.

Ecco, insomma, forse questo va preso un pochino come segnale dei tempi, diciamo, dell’attività normativa che stiamo attraversando”.

Qui trovate il convegno completo: https://www.youtube.com/watch?v=-xiNHo3tx4U

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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