Avvocato denuncia l’Azienda Sanitaria del Sudtirol perché consiglia la vaccinazione Covid ai bambini

L’Avvocato Renate Holzeisen ha denunciato l’azienda sanitaria del Sudtirol perché continua a consigliare la vaccinazione Covid ai bambini. “Con la massima incomprensione abbiamo constatato che l’Azienda Sanitaria continua a diffondere gravissime falsità che mettono pericolosamente a grave rischio la salute e vita dei nostri bambini”, scrive.

“Nella mia qualità di avvocato, membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe e coordinatrice di VITA Sudtirolo ho inviato sabato scorso alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria e alla Presidenza dell’Ordine dei Medici del Sudtirolo, via PEC, un’intimazione affinché cessino con effetto immediato la gravissima disinformazione e violazione in generale (anche penalmente rilevante) di obblighi a loro imposti dal Legislatore.

Intraprenderemo senza sosta ulteriori azioni legali e non accetteremo, che la Giustizia locale rimanga totalmente passiva come, purtroppo, ad oggi ha fatto in altrettanto grave violazione di obblighi ad essa impartita dalla Costituzione della Repubblica Italiana”.

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Ecco la pec con la contestazione delle accuse

(Traduzione in Italiano della pec inviata in lingua tedesca ai destinatari)

AVV. DDr. Renate Holzeisen Patrocinante anche alle corti supreme Viale stazione 7
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 – 97 73 29
PEC: avv.ra.holzeisen@legalmail.it

All‘ Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Direzione Generale
Florian Zerzer

Pec: dg@pec.sabes.it E-mail: gd@sabes.it

All‘ Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Bolzano Presidenza

Pec: segreteria.bz@pec.omceo.it

Bolzano, 22.07.2023

Richiesta di cessazione immediata di informazione falsa sul sito web dell’Azienda Sanitaria del Sudtirolo che mette a grave rischio la salute e la vita dei bambini e richiesta di immediata cessazione della violazione di obblighi fondamentali in merito all’informazione dei “vaccinandi” e la prescrizionemedica

Con la massima incomprensione dobbiamo constatare che l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano continua a diffondere sul suo sito web una gravissima falsità che mette a rischio il Diritto Fondamentale alla tutela della salute e vita dei bambini.

E precisamente, sul sito web sotto Domande e risposte frequenti (https://www.vaccinazioneanticovid.it/it/faqs) si trova il seguente testo:

Secondo il parere della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA (CTS),“sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi come il rischio disviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS- c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

Inoltre, il CTS sottolinea che “oltre all’efficacia nel prevenire il contagio e le relative conseguenze, la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi, che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età […]

Oltre ai benefici diretti, la vaccinazione dei bambini comporterebbe un aumento della copertura vaccinale dell’intera popolazione e, quindi, una maggiore protezione anche per i soggetti più fragili di tutte le età, soprattutto se conviventi con i bambini”.

Nonostante che sin dall’inizio fosse chiaro che le iniezioni sperimentali a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna non potessero inibire l’infezione e la contagiosità delle persone con esse trattate, l’Azienda Sanitaria continua intenzionalmente a diffondere una gravissima falsità.

Proprio perché non c’era e non c’è alcuna prova clinica che queste sostanze sperimentali potessero inibire l’infezione virale (ma invece si è rivelato essere vero proprio il contrario), sono state autorizzate solo per la, peraltro, solo sperata inibizione della malattia Covid-19 nella persona infettata.

E persino dell’inibizione della malattia grave non c’è alcuna prova clinica, come dichiara l’EMA stessa sul suo sito web:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive- opinion-comirnaty_en.pdf (Dok. 2).
L’EMA ha dichiarato testualmente:

“What is Comirnaty and what is it used for?
Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work?
Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …

Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus.”

How long does protection from Comirnaty last?
It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

L’autorizzazione per l’immissione sul mercato delle sostanze a mRNA è avvenuta pertanto solo per la (sperata) inibizione della malattia Covid-19, ma non per l’inibizione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2.

Ciò risulta anche dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT (rapporto di valutazione dell’EMA del rispettivo “vaccino”-Covid-19): https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf.

A pagina 97 si legge testualmente:

“Additional efficacy data needed in the context of a conditional MA1.
The final clinical study report for study C4591001 will be submitted no later than December 2023 and is subject to a specific obligation laid down in the MA
2.5.4. Conclusions on clinical efficacy
… It is likely that the vaccine also protects against severe COVID-19, though these events were rare in the study, and statistically certain conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.”

L’EMA dichiara, dunque, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue:
“Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4.

Conclusioni sull’efficacia clinica ….

È probabile che il vaccino protegge contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche, né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.”

Analogo risulta dall’Assessment Report presentato dall’EMA per la sostanza Spikevax/Moderna al punto 2.5.4. da pag. 100 in poi

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously- covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

Lo studio clinico indicato dall’EMA veniva però pochi mesi dopo l’autorizzazione condizionata dei „vaccini“ a mRNA annullato, dato che i produttori (Pfizer/BioNTech e Moderna) hanno semplicemente sciolto il gruppo placebo (gruppo di controllo) degli studi clinici.

E, dunque, oltre alla sicurezza non è mai stata confermata con uno studio clinico anche l’efficacia di queste sostanze.
Anche per questo motivo ho presentato in Tribunale dell’Unione Europea su incarico di un padre sudtirolese di bambini minorenni, con il sostegno di Children’s Health Defense Europe, azioni di annullamento avverso le illegittime e nel frattempo non più condizionate autorizzazioni delle due sostanze a mRNA utilizzate sui bambini (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna).

Dalle azioni di annullamento risultano, tra le altre, le seguenti brutali violazioni del Diritto Europeo del Farmaco:

Gravissima violazione degli artt. 168 e 169 del TFUE e degli artt. 3, 35 e 38 della Carta UE.

della Direttiva 2001/83/CE artt. 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, Allegato I, Parte I, Parte III, Parte IV, nonché del Regolamento (CE) n. 726/2004 artt. 3- 7, 10a, 12, 14-a, nonché della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul genoma umano e i diritti umani.
aggirando gli elevati standard di sperimentazione previsti per i farmaci a base i ingegneria genetica

  1. (1)  sulla base di un’esclusione infondata e di fatto illogica dell’applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per terapie avanzate a sostanze che sono dichiarate in termini giuridici puramente formali come vaccini contro le malattie infettive, ma che in realtà corrispondono a medicinali per la terapia genica
  2. (2)  in ogni caso, a causa del mancato coinvolgimento dello specifico Comitato EMA per le Terapie Avanzate, che è necessario, a prescindere dalla classificazione come medicinale di terapia genica, solo sulla base del corredo genetico e della modalità d’azione della sostanza.
  3. (3)  in ogni caso a causa della violazione dei requisiti di autorizzazione per i vaccini basati sull’ingegneria genetica

(2)
Grave violazione degli artt. 168 e 169 TFUE, degli artt. 3, 35 e 38 Carta dell’UE, della

direttiva 2001/83/CE artt. 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e segg, Allegato I, Parte I, Parte III, Parte IV, del Regolamento (CE) n. 726/2004 artt. 3-7, 10a, 12, 14, 14a, 20, 20a, 25a, 57, 81, 84a, del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione artt. 5 e 7
Nonostante l’omissione degli studi più importanti, il 10 ottobre 2022 l’approvazione inizialmente solo condizionata di COMIRNATY (BioNTech) è stata convertita dalla Commissione UE, su raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, in un’approvazione non più condizionata, o autorizzazione senza condizioni specifiche!

Con la decisione di esecuzione del 21 dicembre 2020 (Doc. A.5) sono stati imposti a BioNTech obblighi speciali per l’autorizzazione condizionata di COMIRNATY ai sensi dell’art. 14-a del Regolamento (CE) n. 726/2004, che, insieme ai termini di attuazione, sono stabiliti nelle condizioni per l’autorizzazione condizionata concessa anche sulla base del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione.

Nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4, il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in conformità all’articolo 14-a è tenuto a completare gli studi in corso o ad avviarne di nuovi per confermare il rapporto positivo tra rischi e benefici.

BioNTech avrebbe dovuto completare i seguenti studi con un risultato positivo in base all’ultimo stato dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata prima della semplice conversione assolutamente illegale in un’autorizzazione all’immissione in commercio senza condizioni specifiche (cfr. allegato II, punto E, della decisione di esecuzione della Commissione del 16.9.2022 sulla variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata rilasciata con decisione C(2020) 9598(finale) per il medicinale per uso umano “Comirnaty-Tozinameran” (doc. A.9 e A.10):

E. OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE ATTIVITÀ POST-AUTORIZZATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A CONDIZIONI La presente autorizzazione all’immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione

Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore.

Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire larelazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591007 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore.

Tempistica dicembre 2023

luglio 2024

Ai sensi dell’art. 14-a, punto (3), le autorizzazioni condizionate possono essere concesse “solo se il rapporto rischi/benefici è positivo e se il richiedente è in grado di fornire dati completi”.

Solo se sono soddisfatti gli obblighi specifici di cui all’articolo 14-bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione, su richiesta del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e previo parere favorevole dell’Agenzia2, può rilasciare un’autorizzazione valida per cinque anni e rinnovabile ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3.

Se l’EMA conclude che il titolare di un’autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 14-bis del Regolamento (CE) n. 726/2004 non si è conformato agli obblighi previsti dall’autorizzazione, ne informa la Commissione. La Commissione deve quindi adottare una decisione di modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 726/2004.
Nel 2021 si è saputo che la BioNTech (Doc. A. 26), nonostante l’autorizzazione solo condizionata, aveva sciolto i gruppi di controllo dei suoi studi clinici, ai quali era stato somministrato solo placebo. La ragione addotta per lo scioglimento del gruppo di controllo era che sarebbe stato eticamente problematico (Doc. A.27) non somministrare il vaccino ai non vaccinati. Anche in questo caso, l’audacia con cui l’intera popolazione dell’UE viene esposta a un esperimento genetico illegale non può essere superata. Perché rilasciare per uso generale un preparato che non è stato sistematicamente testato rispetto al gruppo di controllo per verificarne l’effettiva efficacia e soprattutto la sicurezza, viola i più elementari principi del diritto farmaceutico e dei diritti umani! Si veda anche il punto III.

Il Comitato CHMP3 dell’EMA conferma esplicitamente questo operato, che viola i requisiti dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nella sua valutazione ufficiale della richiesta, presentata da BioNTech, di conversione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata in autorizzazione all’immissione in commercio regolare4 (Doc. A.18).

La Commissione riconosce inoltre che, a causa dell’eliminazione del gruppo di controllo, la prosecuzione dello studio è diventata inutile, poiché non ci si può aspettare un ulteriore aumento delle conoscenze sull’efficacia e la sicurezza del prodotto. Eliminando le tracce su larga scala, l’industria farmaceutica e le autorità non solo ostacolano efficacemente il chiarimento scientifico, ma proseguono definitivamente l’esperimento di ingegneria genetica condotto su tutta la popolazione dell’UE dal 2021, con la soppressione e la più fondamentale violazione dell’intero quadro giuridico! Invece di sanzionare immediatamente il produttore a metà del 2021, ai sensi dell’art. 20-bis del Regolamento n. 726/2004/CE, e di modificare, sospendere o revocare l’autorizzazione condizionata, non è successo nulla.

Al contrario, nella decisione di esecuzione del 10 ottobre 2022 (Doc. A.1), la Commissione ha addirittura concesso la regolare autorizzazione all’immissione in commercio, affermando – nonostante lo scioglimento del gruppo placebo già all’inizio del 2021, e quindi nonostante la certa impossibilità di soddisfare le condizioni imposte – che le condizioni specifiche dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata sarebbero state soddisfatte alla luce dei dati presentati da BioNTech.

Un’autorità di autorizzazione non può agire in modo più impertinente e irresponsabile e criminale! E questo dovrebbe portare a immediate indagini penali in tutta Europa, in particolare presso le sedi dell’EMA, della Commissione UE e del produttore, perché in questo caso sono a rischio la salute e persino la vita dell’intera popolazione europea!

Violazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano

Di fatto si abusa dei cittadini dell’UE, fino ai più piccoli (e ai non nati), come cavie per una sostanza sperimentale somministrata illegalmente. Dal 2021 è in atto un esperimento farmacologico-genetico illegale e criminale condotto sull’intera popolazione dell’UE.

Il considerando (27) del Regolamento (UE) n. 536/2014 recita: “La dignità umana e il diritto all’integrità della persona trovano riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). In particolare, secondo la Carta nessun intervento nell’ambito della medicina e della biologia può essere eseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La direttiva 2001/20/CE contiene un ampio complesso di norme per la tutela dei soggetti. Tali norme dovrebbero essere mantenute.”

Il considerando (30) del regolamento recita: “Conformemente agli orientamenti internazionali, il consenso informato dei soggetti dovrebbe essere rilasciato per iscritto… Prima dell’acquisizione del consenso informato il potenziale soggetto dovrebbe ricevere informazioni nel corso di un colloquio preliminare tenuto con un linguaggio di facile comprensione per lo stesso. È opportuno dare al soggetto la possibilità di formulare domande in qualunque momento …”

Secondo l’art. 3 del Regolamento, “Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se:
a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi …;

Secondo l’art. 4 del Regolamento, “Una sperimentazione clinica è soggetta a una revisione scientifica ed etica e deve essere autorizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.”
Norme particolarmente severe si applicano ai minori e ad altri gruppi vulnerabili (art. 10 del Regolamento).

L’applicazione di massa di questa sostanza sperimentale, anche ai bambini, con l’inganno, è una grave violazione del Codice di Norimberga, perché solo chi è correttamente e pienamente informato può prendere una decisione “libera”. La popolazione deliberatamente ingannata non è stata quindi in grado di prendere una decisione “libera”, e tutte le “dichiarazioni di consenso” firmate dai vaccinati sono nulli.

Inoltre, negli Stati membri dell’UE, come l’Italia, è stato introdotto un “obbligo di vaccinazione” Covid 19 di ampia portata.
Come indicato nei motivi I e II, mancano dati di studio essenziali, che avrebbero dovuto essere forniti incondizionatamente nel caso di una normale approvazione di un farmaco. D’altra parte, vi sono gravi errori scientifici e problemi di sicurezza non dichiarati, cosicché, complessivamente, il limite verso la sperimentazione umana con la vaccinazione di massa senza sufficienti risultati di studio è stato assolutamente oltrepassato.

I principi sui requisiti del consenso nelle sperimentazioni cliniche (mediche) della Dichiarazione di Helsinki risalgono al Codice di Norimberga, che ha trovato spazio anche nei reati dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

L’esecuzione di esperimenti medici o scientifici su esseri umani in tempo di pace, che violano i principi dell’etica medica, costituiscono una violazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in quanto sono il risultato delle azioni della Commissione o della politica dell’Unione. Ai sensi del reato alternativo di cui all’art. 7 par. 1 lett. k dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, con riferimento al divieto in tempo di guerra di “trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici”, nonché di “infliggere intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute” ai sensi dell’art. 8 par. 2 lett. a dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la commissione deliberata di “altri atti inumani di natura analoga” può essere sanzionata come “crimini contro l’umanità” se l’azione dello Stato o delle istituzioni dell’Unione provoca grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica.

Anche per questo motivo, le decisioni di attuazione della Commissione UE qui impugnate devono essere dichiarate nulle.

(4)

Invalidità delle decisioni di esecuzione impugnate a causa di
abuso e violazione del REGOLAMENTO (CE) N. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
È evidente che le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione sono state create artificialmente per poter, senza che ci siano i necessari presupposti, immettere sul mercato sostanze basate sull’ingegneria, nell’ambito di un’autorizzazione condizionata e in un’applicazione di massa forzata (indirettamente o addirittura direttamente sotto la minaccia di esclusione dal lavoro e dalla vita sociale) a tutta la popolazione ignara.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 507/2006, l’autorizzazione condizionata di un medicinale può essere presa in considerazione solo se

  1. il medicinale è destinato al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi medica di malattie gravemente debilitanti o pericolose per la vita;
  2. medicinalidautilizzareinsituazionidiemergenzacontrounaminacciaperla salute pubblica debitamente identificata dall’OMS o dall’UE ai sensi della decisione n. 2119/98/CE.5

La presunta situazione di crisi, la cui proclamazione era necessaria anche per poter solo prendere in considerazione un’autorizzazione condizionata di COMIRNATY & Co., è stata creata da un abuso incredibilmente sfacciato del test RT-qPCR e dall’enorme numero di falsi casi positivi di infezione da SARS-CoV-2 in tal modo creati in tutto il mondo (a partire dalla quarta settimana di gennaio 2020). Senza questo enorme numero creato artificialmente (fino al 97%) di falsi casi positivi, il Regolamento (CE) n. 507/2006 non avrebbe mai potuto essere applicato.

La Prof. Dr. Ulrike Kämmerer conclude la sua perizia sul test RT-qPCR con la seguente conclusione (Doc. A.30): “Significatività dei test RT-qPCR per la rilevazione dell’infettività con il coronavirus SARS-CoV-2

  1. Alla luce dei problemi e delle limitazioni tecniche qui descritte, la RT-qPCR non è uno strumento diagnostico affidabile (e approvato) per il rilevamento dei virus infettivi (in grado di replicarsi) della SARS-CoV-2.
  2. Inoltre, il risultato del test RT-qPCR puro è solo un valore di laboratorio che, alla luce degli aspetti descritti, non permette mai di affermare in modo valido la presenza di virus infettivi e può essere utilizzato solo in combinazione con una diagnosi dei sintomi clinici (raccolti da operatori sanitari, in Germania medici) per valutare una possibile infezione virale .

Sintesi:
Per il test di persone asintomatiche e persino sintomatiche sulla base di un tampone nasofaringeo, come viene fatto acriticamente in gran numero e prevalentemente da personale non medico SENZA (cruciale qui: contrariamente a quanto richiesto dall’OMS!) prendere l’anamnesi e i sintomi delle persone testate, la RT-qPCR utilizzata in qualsiasi forma non è adatta a rilevare l’infezione e soprattutto l’infettività con SARS-CoV-2″.6

Inoltre, non c’è mai stata una vera e propria situazione di crisi – a meno che non sia stata causata, come in Italia, da assurde misure che inducono alla morte e sono penalmente rilevanti (prevenzione sistematica del trattamento precoce dei malati a domicilio, divieto dell’uso di farmaci che si sono dimostrati molto efficaci per il trattamento della Coivd-19, come l’ivermectina, l’idrossiclorochina, ecc,) la sistemazione dei malati di Coivd-19 in case di riposo, l’uccisione dei pazienti attraverso un assurdo uso massiccio di ventilatori, ecc.) ha causato – perché il tasso di mortalità da infezione (IFR) era basso in generale, e ancora di più per la popolazione sotto i 70 anni.

2. Lo scienziato medico più citato al mondo, John Ioannidis, MD, insieme ad altri esperti, mostra quanto segue nello studio Age-stratified infection fatality rate of Covid-19 in the non-ederly informed from pre-vaccinated national grunseroprevalence studies7 (Doc. A. 31):

Per le persone fino a 19 anni, l’IFR è stato dello 0,0003%, per i 20-29 anni dello 0,011%, per i 30-39 anni dello 0,035%, per i 40-49 anni dello 0,129% e per i 60-69 anni dello 0,501%. Questo dà lo 0,035% per le persone di età compresa tra 0 e 59 anni e lo 0,095% per quelle di età compresa tra 0 e 69 anni.

In termini di popolazione totale (compresi gli anziani), l’IFR è equivalente a quella di un’influenza moderata.
Pertanto, in nessun momento esistevano i presupposti fondamentali per un’autorizzazione fondamentale di COMIRNATY e degli altri cosiddetti “vaccini”- Covid-19 nell’ambito di un’autorizzazione condizionata ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione.

Inoltre, l’art. 4 del Regolamento (CE) n. 507/2006 prevede ulteriori condizioni:
(1) Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti

condizioni:

  1. a)  il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’art. 1, paragrafo 28- bis della direttiva 2001/83/CE, risulta positivo;
  2. b)  è probabile che il richiedente possa in seguito fornire i dati clinici completi;
  3. c)  ilmedicinalerispondeadesigenzemedicheinsoddisfatte;
  4. d)  ibeneficiperlasalutepubblicaderivantidalladisponibilitàimmediatasulmercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari.

In merito al punto a): In nessun momento il rapporto rischio/beneficio poteva essere considerato e spiegato come positivo in nessun momento, poiché mancano ancora oggi informazioni essenziali per l’esclusione di rischi molto gravi (si vedano i motivi di nullità I e II). Inoltre, a causa del tasso di mortalità da infezione generalmente basso (paragonabile a quello di un’influenza moderata per la popolazione in generale e di fatto zero per i bambini e gli adolescenti) e in considerazione dei casi di eventi dannosi registrati

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I risultati “suggeriscono che l’IFR prima della vaccinazione è estremamente basso nelle popolazioni non anziane”. A livello globale, “è quindi probabile che l’IFR sia stato rispettivamente dello 0,03% e dello 0,07% per le persone di età compresa tra 0-59 e 0- 69 anni”.

nella banca dati EudraVigilance (tra cui migliaia di decessi e centinaia di migliaia di altri effetti collaterali irreversibili gravissimi), nonostante la mancanza di una farmacovigilanza attiva, non è assolutamente possibile accertare un rapporto rischio/beneficio positivo!
In merito al punto b): Come indicato nel motivo di nullità II, i gruppi placebo delle poche sperimentazioni cliniche sono stati deliberatamente e pianificatamente annullati pochi mesi dopo l’inizio delle sperimentazioni, offrendo ai membri del gruppo di controllo l’inoculazione di COMIRNATY. In questo modo, è stato deliberatamente reso impossibile anche il soddisfacimento di tale requisito, perché i risultati avrebbero fornito un quadro impressionante, disastrosamente negativo del rapporto beneficio/rischio. Questo operato viola i principi fondamentali del diritto farmaceutico, compreso il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica.

In merito al punto c): È stato dimostrato da migliaia di medici in tutto il mondo che di fatto non c’erano mai esigenze mediche insoddisfatte. I medici che curano i loro pazienti al meglio delle loro conoscenze e della loro coscienza sono stati in grado di curare con successo anche pazienti molto anziani a domicilio, utilizzando farmaci come l’Ivermectina, l’Idrossiclorochina e altri (molto spesso in combinazione) – e questo, nonostante li fossero stati posti enormi ostacoli dai governi e dai loro agenti vicari/complici!

In merito al punto d): Sulla base di quanto sopra, non vi è alcuna prova di un beneficio per la salute pubblica: al contrario. A parte gli enormi rischi ed effetti collaterali già noti (per i quali si deve presumere un’estrema sottostima, soprattutto nel caso dei decessi), i rischi elencati nei motivi di nullità I e II sono difficilmente comprensibili nelle loro dimensioni temute e attualmente assolutamente non escludibili. Potrebbero esserci ancora molti danni fisici (ed economici) individuali, e quindi anche economici e di salute pubblica, per l’intera popolazione dell’UE.

Anche per questi motivi, le decisioni di esecuzione della Commissione impugnate in questa sede devono essere annullate.

(5)
Annullamento della decisione di esecuzione impugnata per grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE e degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dell’Unione europea.

Sulla base dei fatti e delle circostanze sopra esposti e documentati nel presente ricorso, è evidente che le decisioni di esecuzione della Commissione UE qui contestate (in primo luogo la decisione di esecuzione della Commissione del 10.10.2022 – Doc. A.1), violano gravemente i principi sanciti dal legislatore dell’UE nell’articolo 168 TFUE (salute pubblica). Il legislatore dell’UE ha garantito ai cittadini dell’Unione che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione deve essere assicurato un elevato livello di protezione della salute. L’azione dell’Unione deve essere diretta al miglioramento della salute pubblica, alla prevenzione delle malattie umane e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale.

L’UE deve definire misure per stabilire elevati standard di qualità e sicurezza per i farmaci e i dispositivi medici.
Tutti questi obblighi assunti con l’art. 168 TFUE sono stati gravemente violati sia dalla Commissione europea con le decisioni di esecuzione qui impugnate (in primo luogo la decisione di esecuzione della Commissione del 10.10.2022), sia con la direttiva 2009/120/CE (allegato relativo alla parte IV, punto 2.1, ultima frase), sia dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la direttiva 2001/83/CE – allegato I, parte IV, punto 2.1, ultima frase. Questi hanno pertanto portato e portano i figli minori dell’attore (e l’intera popolazione dell’UE) concretamente in una situazione di pericolo per la loro salute e la loro vita.L’articolo 3 della Carta dell’UE (diritto all’integrità) garantisce a ogni persona nell’UE quanto segue: (1) Ogni persona ha diritto all’integrità fisica e mentale. (2) Nel contesto della medicina e della biologia, devono essere rispettati in particolare: il libero consenso informato della persona interessata, secondo le modalità stabilite dalla legge, …, il divieto di utilizzare il corpo umano e le sue parti in quanto tali a scopo di lucro, ….

L’articolo 35 della Carta dell’UE (protezione della salute) garantisce a tutti i cittadini dell’UE che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione sia assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.
L’articolo 169 del TFUE (protezione dei consumatori) garantisce ai consumatori che, per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’UE contribuisca a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e a promuovere il loro diritto all’informazione.

E secondo l’art. 38 della Carta dell’UE (protezione dei consumatori), le politiche dell’Unione dovrebbero rappresentare un livello elevato di protezione dei consumatori.
Sulla base di quanto precede, è evidente che, con le decisioni di esecuzione qui impugnate, la Commissione dell’UE ha violato in modo grave anche il diritto fondamentale dell’attore e dei suoi figli minori alla tutela dei consumatori e gli obblighi imposti anche alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 169 TFUE.”

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L’Azienda Sanitaria che Lei dirige diffonde, dunque, non solo una grave falsità in merito alla non sussistente efficacia di inibizione dell’infezione nonché della contagiosità delle persone “vaccinate” (rectius “spikerate”), ma Lei tralascia, inoltre, di informare i medici e i genitori che per queste sostanze non è mai stata fornita la prova della “sicurezza” e che queste sostanze, come è comprovato (vedi dati di EudraVigilance) comportano, già entro breve termine dall’inoculazione, un enorme numero di morti e altri gravi ed irreversibili danni, specialmente tra persone giovani.

 In questo contesto rinvio al contenuto del cosiddetto Risk Management Plan die produttori, dal quale nel capitolo „Missing Information“ risulta che mancano agli stessi produttori ad oggi le seguenti informazioni (Dok. 4):

▪ gli effetti a lungo termine delle sostanze; circostanza che nel caso dei bambini è particolarmente grave, dato che i bambini hanno una lunga aspettativa di vita;

▪ conseguenze su persone con un problema di natura infiammatoria oppure con un problema nel loro sistema immunitario;

▪ correlazioni con altri vaccini; fatto che in considerazione dell’enorme piano vaccinale nazionale è di particolare grave rilevanza!

Mentre sono indicati ufficialmente anche la miocardite e pericardite tra i rilevanti rischi e queste malattie comportano, come è provato, gravissime complicazioni, inclusa la morte e altri danni irreversibili.

Inoltre, ai fini di un legittimo utilizzo di questi “vaccini” a mRNA è previsto secondo le condizioni di autorizzazione a Lei sicuramente noti (vedi allegato II punto B delle decisioni di autorizzazione della Commissione Europea – Dok. 5) la prescrizione medica!

Non mi risulta che l’Azienda Sanitaria controlli se una prescrizione medica venga rilasciata prima dell’inoculazione di queste sostanze. La prescrizione medica deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici e che, dunque, presuppone sia una completa corretta informazione del vaccinando – nel caso concreto gli aventi potestà genitoriale – in merito alla natura,

qualità, efficacia e profilo di rischio della sostanza, sia una valutazione riferita al singolo vaccinando del profilo di efficacia/rischio. I bambini di fatto corrono un rischio zero nel caso di una malattia Covid-19, incorrono però enormi rischi per la vita e la salute con i cosiddetti “vaccini” sperimentali!

Anzi: al ripetuto sollecito di voler impegnarsi per l’adempimento di questa condicio sine qua non per l’utilizzo di queste sostanze sperimentali, l’Azienda Sanitaria non ha reagito, ma ha continuato, invece, con il suo operato che viola in modo gravissimo anche penalmente rilevante i presupposti di utilizzo! E questo anche a danno della salute e vita di bambini!

L’Azienda Sanitaria da Lei diretta, continua a divulgare falsità, nonostante i fatti ormai da tempo anche constatabili nella prassi e confermati da documenti ufficiali istituzionali. Questo è, specialmente quando riguarda la salute e la vita dei bambini, per i quali siamo responsabili come società, a maggior ragione particolarmente grave.

Anche nella mia qualità di membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe e di coordinatrice di VITA nel Sudtirolo, la intimo, dunque, di voler senza

indugio cessare e, dunque, togliere dal Vostro sito web, sia la divulgazione di falsità in merito all’asserita ma non sussistente inibizione dell’infezione virale con i „vaccini“-Covid-19, sia il consiglio generale di voler “vaccinare” i bambini con queste sostanze sperimentali altamente pericolose!

È particolarmente riprovevole il trattamento (peraltro ripetuto) di bambini con iniezioni sperimentali altamente pericolose e, dunque, l’abusare di loro allo scopo dichiarato di raggiungere un’immunità di gregge, comunque mai raggiungibile con queste iniezioni!

La intimo, dunque, di voler garantire che nessun ulteriore persona venga trattata con queste sostanze sperimentali,

  • ▪  in assenza di una previa informazione completa in merito alla effettiva natura, efficacia e effettivo rischio, e cioè in merito alla mancanza di informazioni fondamentali specialmente sulla sicurezza e dunque in assenza di un consenso libero al trattamento, e
  • ▪  in assenza di una prescrizione medica emessa ai sensi dell’art. 13 del Codice Deontologico dei medici.

Intimo l’Ordine dei Medici a voler garantire che i medici pediatri e i medici di famiglia/di base forniscano ai genitori informazioni corrette sulle cosiddette “vaccini”-Covid-19, e, in considerazione dei fatti chiari, cessino di consigliare il trattamento dei bambini con queste sostanze sperimentali.

In generale intimo l’Ordine dei Medici si voler ricordare ai medici (prima di tutto ai “medici vaccinatori”, medici di famiglia/base e medici pediatri) che queste sostanze sperimentali non possono essere utilizzate senza una corretta completa informazione da fornire ai vaccinandi e senza una prescrizione medica emessa con specifico riferimento al singolo vaccinando ai sensi dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici!

Ciò che a tutt’oggi succede nel Sudtirolo corrisponde alla violazione brutale con rilevanza penale di normativa farmacologica e medica tutelata anche a livello internazionale, unionale e nazionale nell’ambito dei Diritti Umani.

Verranno intrapresi ulteriori azioni legali a tutela dei bambini. Avv. DDr. Renate Holzeisen

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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