Ecco cosa è scritto in Gazzetta Ufficiale sull’identità digitale. (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-04-18&atto.codiceRedazionale=23A02326&elenco30giorni=true)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), e, in particolare,
l'art. 62, commi 3, 5 e 6-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194 concernente le modalita' di attuazione e di
funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015,
concernente le modalita' tecniche di emissione della Carta
d'identita' elettronica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 414 del 15 dicembre
2022;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 26 gennaio 2023;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione
tecnologica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto e' definito l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice
identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo
periodo, del CAD.
Art. 2
Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR
1. L'ID ANPR e' integrato in ANPR per la corretta identificazione
del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire
l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilita'
dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'ID ANPR e' attribuito ad ogni individuo all'atto della sua
iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7
e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 e conseguente registrazione in ANPR.
3. L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
a. e' alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check
digit;
b. e' attribuito e associato univocamente ad ogni individuo gia'
registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione
nell'ANPR;
c. puo' essere generato soltanto dal sistema ANPR;
d. non e' ricavato dai dati anagrafici della persona a cui e'
attribuito;
e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della
persona a cui e' attribuito;
f. non puo' essere riassegnato;
g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui e'
attribuito;
h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialita', tantomeno
temporale;
i. e' dotato di check digit (il check digit e' l'ultimo carattere
dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire
di verificare la validita' dei numeri che lo precedono);
j. e' possibile la ricostruzione del check digit;
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'ID ANPR e' attribuito a tutti gli individui gia' registrati in
ANPR. A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad
ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
Art. 3
Servizi per la circolarita' dei dati anagrafici
e per l'interoperabilita'
1. L'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD,
anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della
Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del
CAD, con le modalita' previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1).
Il medesimo disciplinare reca anche le modalita' di accesso all'ID
ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.
2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) del CAD, utilizzano l'ID
ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarita'
dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD.
3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID
ANPR.
Art. 4
Disposizioni di attuazione e transitorie
1. Il presente decreto e l'allegato recante il «Disciplinare
tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono
pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del
Ministero dell'interno.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2023
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica
Butti
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 819
Allegato
1. Finalita'
Con il presente documento sono definiti i servizi per la
generazione e trattamento dell'ID ANPR.
2. Generazione dell'ID ANPR
I codici ID ANPR sono generati in maniera automatica da una
routine di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale di
ANPR, denominato «Specifiche tecniche per la generazione dell'ID
ANPR».
Il check digit e' calcolato tramite l'algoritmo di Luhn.
3. Servizi per la consultazione e verifica dell'ID ANPR
3.1. Servizi per il cittadino - Adeguamento del servizio di
visura dei dati anagrafici
Mediante i servizi di visura gia' disponibili al cittadino, lo
stesso potra' visualizzare anche il proprio ID ANPR.
3.2. Servizi per gli enti
I servizi di seguito elencati sono resi disponibili dal sistema
ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 2014, n. 194
(Applicazione web Accordi di fruizione e convenzioni).
I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite la piattaforma
di cui all'art. 50-ter del CAD (Piattaforma digitale nazionale dei
dati) limitatamente ai soggetti autorizzati.
3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a disposizione e la
consultazione dei dati contenuti in ANPR
Al fine di permettere la conoscibilita' e l'acquisizione degli ID
ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR,
sara' reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un codice
fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data
nascita e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR,
restituira' l'ID ANPR associato.
I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la consultazione
dei dati anagrafici verranno adeguati per l'interrogazione tramite ID
ANPR.
Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID
ANPR. Cio' comporta che, prima di accedere a ANPR, e' necessario
conoscere l'ID ANPR tramite l'apposito servizio.
3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza tra ID ANPR e dati
anagrafici di un individuo
Al fine di verificare l'integrita' e la corrispondenza tra un ID
ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad
accedere ai dati contenuti in ANPR sara' reso disponibile un apposito
servizio on-line. In caso di corrispondenza tra l'ID ANPR e i dati
anagrafici dell'individuo inseriti (codice fiscale ovvero, in
alternativa, cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita), il
servizio rispondera' «Dati validi».
3.2.3 Servizio di verifica validita' dell'ID ANPR
Al fine di verificare la validita' di uno specifico codice ID
ANPR, sara' reso disponibile, sul Portale di ANPR un apposito
servizio on-line: se l'ID ANPR inserito e' esistente e associato ad
una scheda anagrafica il servizio rispondera' «ID ANPR valido».
4. Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnLine
Il servizio con il quale l'ANPR comunica i dati anagrafici dei
cittadini al sistema CieOnLine, quale infrastruttura informatica e di
rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di
emissione e gestione della CIE, definita con decreto del Ministero
dell'interno del 23 dicembre 2015, verra' adeguato per consentire
anche l'invio del codice ID ANPR.
5. Servizi per i comuni - Adeguamento dei servizi per i comuni
Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai comuni per
la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei
dati anagrafici verranno adeguati per la gestione del codice ID ANPR.
6. Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR
Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell'ID ANPR
in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse le operazioni di
allineamento con il codice fiscale che vengono svolte tramite i
servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR:
====================================================================
| Tipo mutazione | Trattamento |
+============================+=====================================+
| |L'ID ANPR rimane invariato. Se i dati|
| |corretti sono quelli di ANPR verra' |
| |comunicato l'aggiornamento |
| |all'anagrafica di Agenzia delle |
| |entrate con possibile emissione di |
| |nuovo codice fiscale collegato al |
|Cambi di generalita' per |precedente e registrato in ANPR. Se i|
|errore materiale (soggetto |dati corretti sono quelli di Agenzia |
|non allineato con Agenzia |delle entrate, verra' aggiornata |
|entrate) |l'anagrafica di ANPR. |
+----------------------------+-------------------------------------+
| |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR |
| |verranno aggiornati i dati |
| |anagrafici. L'aggiornamento e' |
| |comunicato a Agenzia delle entrate |
| |che procedera' con gli adempimenti di|
| |competenza (emissione da parte di |
|Cambi di generalita' per |Agenzia delle entrate del nuovo |
|errore materiale (soggetto |codice fiscale collegato al |
|allineato con Agenzia |precedente e registrato anche in |
|entrate) |ANPR). |
+----------------------------+-------------------------------------+
| |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR |
| |verranno aggiornati i dati |
|Cambi di generalita' in |anagrafici. L'aggiornamento e' |
|seguito a matrimonio, |comunicato a Agenzia delle entrate |
|adozione soggetti |che procedera' con gli adempimenti di|
|maggiorenni, cambio di sesso|competenza (emissione da parte di |
|o su richiesta |Agenzia delle entrate del nuovo |
|dell'interessato (soggetto |codice fiscale collegato al |
|allineato con Agenzia |precedente e registrato anche in |
|entrate) |ANPR). |
+----------------------------+-------------------------------------+
| |Per il minore adottato viene aperta |
| |una nuova scheda anagrafica, viene |
| |attribuito un nuovo ID ANPR e |
| |conseguentemente viene richiesta |
| |l'emissione di un codice fiscale a |
| |Agenzia delle entrate come per |
| |qualsiasi nuova iscrizione |
| |anagrafica. Le schede anagrafiche, |
| |quella con le generalita' precedenti |
|Cambi di generalita' in |l'adozione e quella con le nuove |
|seguito ad adozione soggetti|generalita', non saranno in alcun |
|minorenni |modo riconducibili l'una all'altra. |
+----------------------------+-------------------------------------+
| |Una delle due schede verra' |
| |cancellata e l'ID ANPR associato non |
| |sara' piu' ritenuto valido. Gli ID |
| |ANPR delle schede duplicate non |
|Schede anagrafiche duplicate|saranno ritenuti validi fino alla |
|(stesso soggetto) |risoluzione della duplicazione. |
+----------------------------+-------------------------------------+
| |L'ID ANPR rimane invariato. Per una |
| |delle due schede anagrafiche viene |
| |comunicata l'omocodia a Agenzia delle|
|Schede anagrafiche duplicate|entrate che procedera' agli |
|(soggetti differenti) |adempimenti di competenza. |
+----------------------------+-------------------------------------+
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