L’identità digitale è in Gazzetta Ufficiale

Ecco cosa è scritto in Gazzetta Ufficiale sull’identità digitale. (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-04-18&atto.codiceRedazionale=23A02326&elenco30giorni=true)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
               IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA 
                     ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  (CAD),  e,  in  particolare,
l'art. 62, commi 3, 5 e 6-bis; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione  dei  dati  personali»,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194 concernente le modalita'  di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  23  dicembre  2015,
concernente  le  modalita'  tecniche   di   emissione   della   Carta
d'identita' elettronica; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 414 del 15 dicembre
2022; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 26 gennaio 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e  del  Sottosegretario   di   Stato   con   delega   all'Innovazione
tecnologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto e' definito l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche  della  piattaforma  di  funzionamento
dell'ANPR  per  l'attribuzione  a  ciascun   cittadino   del   codice
identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3,  ultimo
periodo, del CAD. 

 Art. 2 
 
          Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR 
 
  1. L'ID ANPR e' integrato in ANPR per la  corretta  identificazione
del   cittadino   registrato   in   ANPR   al   fine   di   garantire
l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre  banche   dati   delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi  pubblici  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilita'
dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
  2. L'ID ANPR e' attribuito ad ogni  individuo  all'atto  della  sua
iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli  7
e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.
223 e conseguente registrazione in ANPR. 
  3. L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: 
    a. e' alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check
digit; 
    b. e' attribuito e associato univocamente ad ogni individuo  gia'
registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di  registrazione
nell'ANPR; 
    c. puo' essere generato soltanto dal sistema ANPR; 
    d. non e' ricavato dai dati anagrafici della  persona  a  cui  e'
attribuito; 
    e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della
persona a cui e' attribuito; 
    f. non puo' essere riassegnato; 
    g.  garantisce  l'associazione  immutabile  al  soggetto  cui  e'
attribuito; 
    h. non fornisce  evidenza  di  alcuna  sequenzialita',  tantomeno
temporale; 
    i. e' dotato di check digit (il check digit e' l'ultimo carattere
dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire
di verificare la validita' dei numeri che lo precedono); 
    j. e' possibile la ricostruzione del check digit; 
  4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'ID ANPR e' attribuito a tutti  gli  individui  gia'  registrati  in
ANPR. A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito  ad
ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
 Art. 3 
 
           Servizi per la circolarita' dei dati anagrafici 
                      e per l'interoperabilita' 
 
  1. L'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art.  50  del  CAD,
anche  mediante  i  servizi  resi  fruibili  per  il  tramite   della
Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui  all'art.  50-ter  del
CAD, con le modalita' previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1).
Il medesimo disciplinare reca anche le modalita'  di  accesso  all'ID
ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento. 
  2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e  i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b)  del  CAD,  utilizzano  l'ID
ANPR come chiave di ricerca primaria per  garantire  la  circolarita'
dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche
dati delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di  pubblici
servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD. 
  3. Decorso un anno dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita  esclusivamente  con  ID
ANPR. 
Art. 4 
 
              Disposizioni di attuazione e transitorie 
 
  1. Il  presente  decreto  e  l'allegato  recante  il  «Disciplinare
tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono
pubblicati nel  sito  internet  www.anagrafenazionale.interno.it  del
Ministero dell'interno. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2023 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
             Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
                del Consiglio dei ministri con delega 
                     all'innovazione tecnologica 
                                Butti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 819 

 Allegato 
 
1. Finalita' 
    Con  il  presente  documento  sono  definiti  i  servizi  per  la
generazione e trattamento dell'ID ANPR. 
2. Generazione dell'ID ANPR 
    I codici ID ANPR sono  generati  in  maniera  automatica  da  una
routine di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale  di
ANPR, denominato «Specifiche  tecniche  per  la  generazione  dell'ID
ANPR». 
    Il check digit e' calcolato tramite l'algoritmo di Luhn. 
3. Servizi per la consultazione e verifica dell'ID ANPR 
    3.1. Servizi per il  cittadino  -  Adeguamento  del  servizio  di
visura dei dati anagrafici 
    Mediante i servizi di visura gia' disponibili  al  cittadino,  lo
stesso potra' visualizzare anche il proprio ID ANPR. 
    3.2. Servizi per gli enti 
    I servizi di seguito elencati sono resi disponibili  dal  sistema
ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente del Consiglio 10  novembre  2014,  n.  194
(Applicazione web Accordi di fruizione e convenzioni). 
    I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite  la  piattaforma
di cui all'art. 50-ter del CAD (Piattaforma  digitale  nazionale  dei
dati) limitatamente ai soggetti autorizzati. 
    3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a  disposizione  e  la
consultazione dei dati contenuti in ANPR 
    Al fine di permettere la conoscibilita' e l'acquisizione degli ID
ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti  in  ANPR,
sara' reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un  codice
fiscale oppure  dei  dati  anagrafici  (cognome,  nome,  sesso,  data
nascita  e  luogo  nascita)  di  un  individuo  registrato  in  ANPR,
restituira' l'ID ANPR associato. 
    I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la  consultazione
dei dati anagrafici verranno adeguati per l'interrogazione tramite ID
ANPR. 
    Decorso un anno  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita  esclusivamente  con  ID
ANPR. Cio' comporta che, prima di  accedere  a  ANPR,  e'  necessario
conoscere l'ID ANPR tramite l'apposito servizio. 
    3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza  tra  ID  ANPR  e  dati
anagrafici di un individuo 
    Al fine di verificare l'integrita' e la corrispondenza tra un  ID
ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati  ad
accedere ai dati contenuti in ANPR sara' reso disponibile un apposito
servizio on-line. In caso di corrispondenza tra l'ID ANPR  e  i  dati
anagrafici  dell'individuo  inseriti  (codice  fiscale   ovvero,   in
alternativa, cognome,  nome,  sesso,  data,  luogo  di  nascita),  il
servizio rispondera' «Dati validi». 
    3.2.3 Servizio di verifica validita' dell'ID ANPR 
    Al fine di verificare la validita' di  uno  specifico  codice  ID
ANPR, sara'  reso  disponibile,  sul  Portale  di  ANPR  un  apposito
servizio on-line: se l'ID ANPR inserito e' esistente e  associato  ad
una scheda anagrafica il servizio rispondera' «ID ANPR valido». 
4. Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnLine 
    Il servizio con il quale l'ANPR comunica i  dati  anagrafici  dei
cittadini al sistema CieOnLine, quale infrastruttura informatica e di
rete che rende disponibili i  servizi  di  supporto  al  processo  di
emissione e gestione della CIE, definita con  decreto  del  Ministero
dell'interno del 23 dicembre 2015,  verra'  adeguato  per  consentire
anche l'invio del codice ID ANPR. 
5. Servizi per i comuni - Adeguamento dei servizi per i comuni 
    Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai  comuni  per
la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione  dei
dati anagrafici verranno adeguati per la gestione del codice ID ANPR. 
6. Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR 
    Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell'ID ANPR
in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse  le  operazioni  di
allineamento con il codice  fiscale  che  vengono  svolte  tramite  i
servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR: 
 
====================================================================
|       Tipo mutazione       |             Trattamento             |
+============================+=====================================+
|                            |L'ID ANPR rimane invariato. Se i dati|
|                            |corretti sono quelli di ANPR verra'  |
|                            |comunicato l'aggiornamento           |
|                            |all'anagrafica di Agenzia delle      |
|                            |entrate con possibile emissione di   |
|                            |nuovo codice fiscale collegato al    |
|Cambi di generalita' per    |precedente e registrato in ANPR. Se i|
|errore materiale (soggetto  |dati corretti sono quelli di Agenzia |
|non allineato con Agenzia   |delle entrate, verra' aggiornata     |
|entrate)                    |l'anagrafica di ANPR.                |
+----------------------------+-------------------------------------+
|                            |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR |
|                            |verranno aggiornati i dati           |
|                            |anagrafici. L'aggiornamento e'       |
|                            |comunicato a Agenzia delle entrate   |
|                            |che procedera' con gli adempimenti di|
|                            |competenza (emissione da parte di    |
|Cambi di generalita' per    |Agenzia delle entrate del nuovo      |
|errore materiale (soggetto  |codice fiscale collegato al          |
|allineato con Agenzia       |precedente e registrato anche in     |
|entrate)                    |ANPR).                               |
+----------------------------+-------------------------------------+
|                            |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR |
|                            |verranno aggiornati i dati           |
|Cambi di generalita' in     |anagrafici. L'aggiornamento e'       |
|seguito a matrimonio,       |comunicato a Agenzia delle entrate   |
|adozione soggetti           |che procedera' con gli adempimenti di|
|maggiorenni, cambio di sesso|competenza (emissione da parte di    |
|o su richiesta              |Agenzia delle entrate del nuovo      |
|dell'interessato (soggetto  |codice fiscale collegato al          |
|allineato con Agenzia       |precedente e registrato anche in     |
|entrate)                    |ANPR).                               |
+----------------------------+-------------------------------------+
|                            |Per il minore adottato viene aperta  |
|                            |una nuova scheda anagrafica, viene   |
|                            |attribuito un nuovo ID ANPR e        |
|                            |conseguentemente viene richiesta     |
|                            |l'emissione di un codice fiscale a   |
|                            |Agenzia delle entrate come per       |
|                            |qualsiasi nuova iscrizione           |
|                            |anagrafica. Le schede anagrafiche,   |
|                            |quella con le generalita' precedenti |
|Cambi di generalita' in     |l'adozione e quella con le nuove     |
|seguito ad adozione soggetti|generalita', non saranno in alcun    |
|minorenni                   |modo riconducibili l'una all'altra.  |
+----------------------------+-------------------------------------+
|                            |Una delle due schede verra'          |
|                            |cancellata e l'ID ANPR associato non |
|                            |sara' piu' ritenuto valido. Gli ID   |
|                            |ANPR delle schede duplicate non      |
|Schede anagrafiche duplicate|saranno ritenuti validi fino alla    |
|(stesso soggetto)           |risoluzione della duplicazione.      |
+----------------------------+-------------------------------------+
|                            |L'ID ANPR rimane invariato. Per una  |
|                            |delle due schede anagrafiche viene   |
|                            |comunicata l'omocodia a Agenzia delle|
|Schede anagrafiche duplicate|entrate che procedera' agli          |
|(soggetti differenti)       |adempimenti di competenza.           |
+----------------------------+-------------------------------------+
 

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