“Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario di conseguenza anche tutti gli atti amministrativi conseguenti dovrebbero essere ritenuti illegittimi”, così il giudice di Pace di Piacenza Maria Cristina Ferraresi demolisce i Dpcm Covid di Giuseppe Conte e del governo Draghi.
La giudice ha annullato un’ordinanza prefettizia riguardante il ricorso di una cittadina che si era opposta alla sanzione amministrativa che le era stata erogata quando c’erano restrizioni alla libertà di spostamento. La donna era stata fermata nell’aprile 2020 mentre si recava dai genitori anziani che avevano bisogno di assistenza e aveva preso una multa. Le forze dell’ordine hanno ritenuto l’atto illegale: perché non rientrante nelle comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità o motivi di salute previste nell’autocertificazione.
La giudice ha pronunciato la sentenza in base alle seguenti motivazioni:
“La limitazione ai diritti fondamentali (costituzionalmente garantiti) verificatosi nel periodo di emergenza sanitaria, è derivata non dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 in quanto tale, ma dall’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (DPCM) per il tramite dei quali (in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria), è stata compressa – ed in alcuni casi finanche abolita – parte delle libertà fondamentali concesse al singolo individuo, accordategli sia della Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali. Vennero compresse la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà religiosa, il diritto/dovere all’istruzione, la libertà di iniziativa economica, l’inviolabilità del domicilio, la libertà personale al movimento”.
DPCM le cui disposizioni sono state dichiarate illegittime dal Tribunale ordinario di Roma agli inizi del 2021. Così come incostituzionale è stato dimostrato essere lo strumento DPCM da Presidenti emeriti della Corte Costituzionale. In ambito penale è stata richiamata la sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021 del Gip di Reggio Emilia, secondo cui i precetti contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 siano privi di valore giuridico in virtù dell’illegittimità del medesimo decreto.
La Giudice Ferraresi ne fa dunque discendere come: “Neanche una legge (o un atto normativo avente Forza di legge come il decreto-legge) potrebbe giammai prevedere (in via generale e astratta) l’obbligo della permanenza domiciliare disposta nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini […]”, considerato che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva (di legge e di giurisdizione), figuriamoci un DPCM.
La Giudice poi precisa molto chiaramente la differenza sostanziale tra libertà di circolazione e libertà restrizione personale: “La libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare […]. In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici in cui l’accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come è vera e propria limitazione della libertà personale”. E, si legge ancora sulla sentenza in merito allo specifico caso, quando il divieto di spostamento è assoluto ovvero “si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”.
Infine, visto che la sanzione sarebbe stata erogata richiamando i DPCM, a loro volta adottati in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria, la Giudice Ferraresi si pronuncia anche su questo argomento: “La dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dovrebbe ritenersi illegittima perché emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario di conseguenza anche tutti gli atti amministrativi conseguenti dovrebbero essere ritenuti illegittimi, ovvero i DPCM, che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani”.
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