Obbligo vaccinale sanitari è incostituzionale, nuova istanza del tribunale di Brescia alla corte costituzionale

Il Tribunale ordinario di Brescia sezione Lavoro in data 22 agosto 2022 accerta in modo inequivocabile il contrasto con la Costituzione dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto n.44 per gli operatori sanitari e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

Scrive il giudice: “visto l’articolo 134 della Costituzione e l’articolo 23 della Legge 11 marzo 1953, 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del D.L. n. 44/2021 conv. dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76 nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio Sars Cov-2. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del D.L. n. 44/2021 conv. dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76 nella parte in cui nel prevedere il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque determinati esclude in favore del personale di cui al comma 1 dell’art 4 della citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 42 CCNL“.

Il giudice Mariarosa Pipponzi ORDINA l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

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