Il sindacato contro l’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato: arbitrario e illegittimo

Il Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, Cosap, scrive al governo contro l’obbligo vaccinale.

La lettera

 Oggetto: . Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – disposizioni applicative. Due pesi e due misure…è il caso di dirlo…la misura è colma!!! 

 Ill.mo Signor Capo della Polizia, questa OS COSAP, come è noto, ha da sempre sostenuto la libertà vaccinale a cui hanno diritto tutti i cittadini e nella fattispecie tutti gli operatori della Polizia di Stato, quindi ancora una volta Le rappresenta l’assoluta contrarietà a qualsiasi forma di obbligatorietà e di discriminazione. 

E’ pur vero che viviamo in un periodo storico particolare, ma dobbiamo anche rappresentarLe la netta inversione di tendenza da parte delle autorità’ preposte; siamo partiti ad inizio “pandemia” con slogan del tipo “ne usciremo migliori” e con momenti in cui non si perdeva occasione di elogiare il lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine ma, ad oggi siamo giunti a discriminare quei poliziotti che si ritrovano sprovvisti di “green pass” .Le vessazioni psicologiche sono iniziate prima in sordina (addirittura veniva negato l’accesso alle mense e agli uffici )per arrivare poi ai giorni nostri in cui si assiste ad una vera e propria caccia allo sbirro non vaccinato o che non ha ancora fatto il richiamo!!! 

In data 10/12/2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare prot. 6142 contenente “disposizioni applicative” riguardanti l’obbligo vaccinale per gli operatori della Polizia di Stato, precisando nella stessa circolare – nota 1 – che l’obbligo vaccinale fosse esteso anche al personale scolastico, così come gia’ previsto nel D.L. 172/2021. 

Dall’analisi della circolare n°1889 del 07/12/2021, emanata Ministero dell’Istruzione, contenente “suggerimenti operativi” relativamente all’obbligo vaccinale per il personale scolastico, rileviamo delle sostanziali ed inconcepibili differenze rispetto all’omologa circolare diramata dal nostro Dipartimento di Pubblica Sicurezza; differenze che riportiamo evidenziate nel riquadro sottostante: 

I destinatari dell’obbligo vaccinale. 

Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. … Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.” 

Estratto Circolare n.1889 emanata Ministero dell’Istruzione in data 07/12/2021 

Questa OS COSAP, tende tuttavia a sottolineare che le lapalissiane discriminazioni e differenze fra personale della Polizia di Stato e personale scolastico non sono da attribuire in toto al Dipartimento della P.S., difatti si legge nella circolare n° 6142 che tali scelte (peraltro assunte successivamente alla data di emanazione della circolare del Ministero dell’Istruzione del 07/12/2021) parrebbero il “frutto malsano” di una concertazione tra amministrazione e sigle sindacali MAGGIORMENTE rappresentative! 

Nel riquadro di seguito riportiamo un estratto del punto 4 della circolare n° 6142 avente titolo: 

Destinatari dell’invito (art. 4-ter, comma 1 e comma 3, secondo periodo d.l. n 44/2021. Approfondimento). Ad ogni modo, come indicato alla lettera d) del paragrafo due, per talune categorie di dipendenti, individuate anche a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato e in una visione condivisa con le altre componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non sussistono i “presupposti per l’obbligo vaccinale”. 

Questa OS COSAP, tende tuttavia a sottolineare che le lapalissiane discriminazioni e differenze fra personale della Polizia di Stato e personale scolastico non sono da attribuire in toto al Dipartimento della P.S., difatti si legge nella circolare n° 6142 che tali scelte (peraltro assunte successivamente alla data di emanazione della circolare del Ministero dell’Istruzione del 07/12/2021) parrebbero il “frutto malsano” di una concertazione tra amministrazione e sigle sindacali MAGGIORMENTE rappresentative! 

Nel riquadro di seguito riportiamo un estratto del punto 4 della circolare n° 6142 avente titolo: 

Destinatari dell’invito (art. 4-ter, comma 1 e comma 3, secondo periodo d.l. n 44/2021. Approfondimento). 

Tutto cio’ è solo la conseguenza logica di un assordante silenzio da parte di tali organizzazioni sindacali sulla delicata tematica , sia prima dell’istituzione del green pass e poi sull’’obbligo vaccinale . 

Il COSAP è fortemente perplesso anche in relazione all’esonero dall’obbligo vaccinale per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, che solitamente lavora nello stesso ufficio dei poliziotti. 

Il D.L. 172/2021 li esclude dalle categorie assoggettate all’obbligo ma, bisogna pur dir che il buon senso fa a cazzotti con la scienza…e a questo punto ci si chiede come mai per loro non sia previsto l’obbligo pur condividendo gli stessi ambienti dei poliziotti, sono immuni dall’ infettare ed infettarsi?!? 

Le disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno in merito all’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato contengono diversi punti in contrasto con le norme vigenti relativamente ai seguenti istituti: 

Congedo straordinario ex L.104/92. 

Quali sono le ragioni per le quali il personale scolastico, che alla data del 15 dicembre dovesse risultare collocato in congedo straordinario previsto dalla legge 104/92 per l’assistenza di un familiare disabile grave, ha l’onere di adempiere all’obbligo vaccinale solo a partire dal giorno di effettivo rientro in servizio (ergo anche dopo due anni), mentre sugli operatori della Polizia di Stato, tali oneri graveranno dal 15 dicembre 2021? 

Assenze per malattia art 37 D.P.R 3/1957 e aspettativa per infermità art. 68 D.P.R. 3/1957. 

L’assenza per malattia presuppone uno stato di inidoneità fisica al servizio certificata da un medico. Il dipendente che si trova in congedo straordinario o aspettativa deve osservare gli orari di reperibilità, ai fini di eventuale visita fiscale o di controllo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni compresi i festivi. 

L’assenza nelle predette fasce orarie è giustificata solo dietro comunicazione al medico del corpo e per motivi legati a visite mediche e esami strumentali legati al proprio stato di salute, l’imposizione di recarsi a effettuare la vaccinazione, stabilite dalle disposizioni Ministeriali, sono totalmente infondate poiché non tengono minimante conto dello stato di salute del soggetto destinatario dell’avviso. 

Qualora il Ministero dovesse procedere sulla strada intrapresa, è necessario che vengano stabiliti in modo chiaro e inequivocabile a quale soggetto bisogna inviare un’eventuale richiesta di risarcimento per danni fisici e eventualmente morali, che dovessero verificarsi, in caso di malori o incidenti anche in itinere, a seguito proprio dell’imposizione che costringe un soggetto, che si trova in uno stato di malattia, a spostarsi suo malgrado per sottoporsi alla vaccinazione. 

Per quanto riguarda il periodo di aspettativa le disposizioni prevedono un effetto retroattivo della norma esattamente deve sottoporsi al vaccino chi si trova in una situazione di infermità temporanea richiesta successivamente all’entrata in vigore del D.L. n° 172/2021 del 26 novembre 2021premesso che tale situazione non è contemplata dal D.L citato, si chiede quale sarebbe la ratio secondo la quale chi si trova in aspettativa per malattia prima dell’entrata in vigore della citata norma goda di uno status differente rispetto a chi, magari si trova in aspettativa (finanche per causa di servizio o incidente occorso sul lavoro) nei giorni successivi all’entrata in vigore del D.L. magari, per assurdo, anche con la stessa patologia. 

Questa disposizione citata è palesemente illegittima e altamente discriminatoria è sarà oggetto di vertenze legali qualora non venga modificata essendo tale disposizione tendente a isolare, emarginare e umiliare il lavoratore oltre a creare un danno alla integrità psicofisica nonché alla sua dignità, rientrando nella casistica del mobbing, nonché negli artt. 572 e 610 c.p qualora da tale condotta vessatoria dovesse cagionare un danno psicofisico. 

Pertanto per quanto su esposto, tali assenze sono qualificabili come fattore di non immediata verifica dell’obbligo vaccinale come avviene per il personale scolastico. 

Congedo per malattia del figlio art 47 d.lgs 151/2001 

Questo tipo di assenza per motivi familiari riguarda l’assistenza del minore malato, appare abbastanza inverosimile che il genitore destinatario del provvedimento a causa di esso debba omettere l’assistenza al proprio figlio, la disposizione ministeriale appare in netto contrasto con i presupposti previsti dal d.lgs 151/2001. 

Stessa situazione riguarda tutti gli aspetti delle assenze per motivi familiari i cui presupposti si basano sull’assistenza a persone disabili, anche temporaneamente. In considerazione dei possibili effetti collaterali del vaccino, documentati dall’ultimo rapporto AIFA, 21 casi gravi su 100.000 somministrazioni, potrebbe venire meno il presupposto dell’assistenza. 

Contenimento del rischio di contagio da SARS-Cov -2 sui posti di lavoro 

L’art 2, comma 2 del decreto legge 26 novembre 2021 nr 172 per quanto riguarda le forze dell’ordine cita testualmente “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma1”. 

Come si evince chiaramente il D.L. parla di diffusione del contagio sui posti di lavoro, chiaramente per il personale assente a qualsiasi titolo viene meno la ratio della norma “ossia la diffusione del contagio sul posto di lavoro” quindi le disposizioni in merito alle procedure relative all’obbligo vaccinale potranno essere attuate solo al rientro in servizio del personale assente a tal proposito, giova ricordare che nel corso dei due anni di pandemia uno dei criteri di contenimento dei contagi fu proprio la fruizione dei congedi arretrati al fine di garantire l’alternanza sui posti di lavoro, lo stesso D.L tra l’altro non menziona l’obbligo per il personale assente ma fa riferimento esclusivamente al contenimento dei contagi. Se ne desume che la disposizione è stata introdotta arbitrariamente dalla circolare ministeriale in questione, a tal proposito si rende edotti, che in base alla GERARCHIA DELLE NORME SANCITA DALLA LEGGE 1086 DEL 5 NOVEMBRE 1971, le circolari ministeriali rientrano tra le norme di 3° livello pertanto una norma di grado inferiore non può modificare una norma di grado superiore. 

Per quanto riguarda la disposizione “perdita della qualifica di agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria e sospensione” tale eventualità è prevista esclusivamente per motivi penali e disciplinari con corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione ed è sancita dall’Art. 70 comma 5 della legge 121del 1 aprile 1981. Il D.L. n° 172/2021 enuncia esclusivamente la sospensione dal servizio con perdita della retribuzione ma non della perdita della qualifica di agente/ ufficiale di polizia giudiziaria sanzione prevista esclusivamente dalla circolare ministeriale pertanto, in virtù della gerarchia delle norme, è da ritenersi arbitraria e assolutamente illegittima. 

Per quanto sopra esposto, il COSAP chiede la modifica delle disposizioni in contrasto con le norme vigenti rimarcando la contrarietà all’obbligo vaccinale e la necessità della sospensione del medesimo che sta generando trasversali problematiche a numerosi operatori ed alle loro famiglie. 

Concludiamo questo nostro documento rappresentando la nostra fraterna vicinanza alle famiglie dei colleghi deceduti negli ultimi giorni e nel contempo sollecitiamo indagini tese ad appurare eventuali correlazioni con la somministrazione dei “vaccini” per la prevenzione della malattia COVID-19 . 

Certi di aver portato alla vostra attenzione importanti e delicate tematiche, si porgono deferenti saluti restando in attesa di celeri risposte e modifiche. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE COSAP 

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