Genitori vincono una causa in tribunale contro le istituzioni che volevano ‘vaccinare’ i loro bambini senza il loro consenso. “Nessuna norma dispone che la mancata vaccinazione sia di ostacolo all’esercizio della responsabilità genitoriale”, avv. Cinquemani

L’avvocato Francesco Cinquemani ha recentemente ottenuto una vittoria significativa in un caso che ha visto contrapposti i genitori e le istituzioni riguardo all’obbligo vaccinale per i minori. La sentenza, che ha suscitato molto interesse, è stata resa possibile grazie a una difesa accurata e basata su solide argomentazioni legali.

Cinquemani ha sottolineato fin dall’inizio come “nessuna norma dispone che la mancata vaccinazione sia di ostacolo all’esercizio della responsabilità genitoriale”. Questa affermazione ha rappresentato il fulcro della sua strategia difensiva, basata sulla convinzione che la legge non preveda la limitazione dei diritti dei genitori in caso di mancata adesione agli obblighi vaccinali.

Uno dei punti cardine della difesa dell’avvocato è stato il rigetto dell’applicabilità dell’articolo 3, comma 5 della legge 219/2017, invocato dal Pubblico Ministero. Cinquemani ha argomentato che tale norma riguarda specificamente i conflitti tra il rappresentante legale di una persona incapace e il medico riguardo alle cure proposte, in situazioni dove il rifiuto delle cure può mettere a rischio la salute del paziente. “Il conflitto disciplinato è concerne il rifiuto da parte del rappresentante legale dell’incapace delle cure proposte dal medico e da questi ritenute appropriate e necessarie,” ha spiegato l’avvocato, chiarendo che la norma non si applica al caso della vaccinazione obbligatoria, che non rientra nella categoria delle cure terapeutiche ma piuttosto in quella della prevenzione.

Un ulteriore elemento centrale della difesa è stato l’accento posto sull’inadeguatezza dell’uso della legge 219/2017 per imporre l’obbligo vaccinale. Cinquemani ha sostenuto che “avendo il legislatore previsto una risposta sanzionatoria in caso di mancata sottoposizione del minore all’obbligo vaccinale, non si può ricorrere a una sorta di esecuzione in forma specifica attraverso la legge 219/2017 che appunto disciplina il consenso informato in ambito sanitario”. In altre parole, la legge prevede già una sanzione amministrativa per la mancata vaccinazione, rendendo improprio qualsiasi tentativo di forzare ulteriormente la mano attraverso l’uso della normativa sul consenso informato.

La difesa di Cinquemani ha anche contestato l’utilizzo improprio del modulo di consenso informato fornito dalle ASL, il quale, come ha spiegato, “non trova in nessun caso applicazione la legge sul consenso informato nel caso dei vaccini obbligatori”. Il modulo, secondo l’avvocato, non richiama la legge 219/2017, poiché questa si applica esclusivamente a diagnosi, prognosi e cure terapeutiche o farmacologiche, escludendo quindi le pratiche di prevenzione come i vaccini.

Un altro aspetto significativo che Cinquemani ha portato all’attenzione del giudice riguarda l’infondatezza della pretesa che la mancata vaccinazione impedisca l’accesso dei minori all’istruzione. “Se andiamo a leggere quello che è il verbale di udienza, io mi sono rapprevedito nel leggere,” ha detto Cinquemani, “osservato che tale inadempimento comporta l’impossibilità dei minori di frequentare sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria.” Tuttavia, come ha sottolineato, l’articolo 33-34 della Costituzione italiana prevede che l’istruzione sia obbligatoria, non la scuola in sé, il che significa che anche i bambini non vaccinati hanno diritto all’istruzione e non possono essere esclusi dall’accesso scolastico.

Infine, l’avvocato ha posto l’accento sulla violazione della procedura legale da parte del Pubblico Ministero. Cinquemani ha ricordato che “la nomina del curatore in assenza dei presupposti di legge” è stata un’azione inappropriata, poiché non esistevano le condizioni necessarie per escludere la responsabilità genitoriale. Inoltre, ha fatto notare come il legislatore abbia già previsto una sanzione amministrativa per la mancata vaccinazione, e che “non si può ricorrere ad una sorta di esecuzione in forma specifica”, ma solo alla sanzione amministrativa.

La causa vinta da due genitori, assistiti dall’Avvocato Cinquemani, contro le istituzioni che volevano ‘vaccinare’ i loro bambini senza il loro consenso, ha creato un vero e proprio precedente, che si potrà fare valere in tribunale in futuro.

I genitori sono arrivati all’avvocato tramite il Comitato Fortitudo. “Mi hanno chiamata dei genitori disperato un paio di mesi fa'”, spiega Grazia Piccinelli del Comitato Fortitudo. “Avevano bisogno di aiuto e io ho risposto subito, mi hai raccontato cosa volevano fare ai loto figli, c’era di mezzo un assistente sociale, dato che i bambini non erano vaccinati per volere dei genitori, il tribunale aveva disposto qualcosa di incredibile, di fare in modo che un curatore potesse disporre della vita dei loro figli, portargli a un hub e fargli tutte le vaccinazioni che non avevano fatto”. 

La vittoria in tribunale ottenuta da Francesco Cinquemani rappresenta un’importante affermazione del diritto dei genitori di esercitare la loro responsabilità genitoriale senza interferenze indebite da parte delle istituzioni. La difesa si è basata su una rigorosa interpretazione delle leggi vigenti, che escludono la possibilità di limitare i diritti dei genitori in relazione alla mancata vaccinazione dei loro figli. “Ho semplicemente fatto l’avvocato,” ha dichiarato Cinquemani, sottolineando come la sua strategia si sia focalizzata esclusivamente sulla correttezza procedurale e sul diritto, senza entrare nel merito delle controversie ideologiche legate ai vaccini.

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