Richiesta tampone come condizione per il ricovero in ospedale, la diffida messa a disposizione dall’avv. Francesco Cinquemani

L’avvocato Francesco Cinquemani ha messo a disposizione sul suo canale Telegram la diffida da mandare agli ospedali nel caso in cui mettano come condizione per un ricovero la richiesta di un tampone Covid negativo. La pubblichiamo.

“Potete utilizzarla per difendervi nelle strutture ospedaliere qualora vi venga imposto qualcosa di illegittimo!”, scrive sul suo canale Telegram

Ovviamente vanno modificati gli indirizzi a cui la mandate e le persone a cui fare riferimento.

 

 

Spett.Le Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Viale Pieraccini n.24 50139 – Firenze

Trasmissione a mezzo PEC: meyer@postacert.toscana.it

direzione.generale@meyer.it

 

Oggetto: Diffida e messa in mora

Io sottoscritto Avv. Francesco Cinquemani in nome e nell’interesse della sig.ra Grazia Piccinelli n.q. di Presidentedel Comitato Fortitudo e dei suoi associati, con la presente Vi significo quanto segue:

PREMESSO

  • che in data 30 giugno 2024 sono decadute le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 27.12.2023 che, aveva prorogato fino al 30.06.2024, le misure disposte con la precedente ordinanza del 28.04.2023, così come l’ordinanza ministeriale del 15 dicembre 2023 n. 0039123-15/12/2023-DGPRE;
  • che la circolare del Ministero della Salute n. 0019544-01/07/2024-DGPRE dell’1 luglio 2024, non prevede più alcun obbligo di tampone o di mascherina;
  • che in data 15 luglio 2024 emettevate una nota interna prot. n.7073/2024 rivolta a tutto il personale AOU Meyer IRCCS, avente ad oggetto “misure di prevenzione dell’infezione da sars-cov-2”;
  • che in tale comunicazione veniva riportato: “da martedì 16 luglio entrano in vigore nuove indicazioni valide per la nostra azienda e il tampone è da effettuarsi a:
    • tutti i pazienti, anche asintomatici, che devono effettuare un ricovero in regime continuativo – non diurno – o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio RIO, TIN TMO, Oncoematologia;
    • tutti i pazienti indipendentemente dal reparto di ricovero, con patologia oncologica e/o immuno-compromessi (condizioni valutate e segnalate dal tutor);
    • pazienti con sintomi clinici compatibili con infezione da sars-cov-2;
    • pazienti che, all’anamnesi, presentano contatti stretti con un caso confermato negli ultimi 5 giorni;
    • tutti gli accompagnatori delle suddette categorie di pazienti;
    • tutti gli accompagnatori con sintomi clinici compatibili con l’infezione da sars-cov-2;”
  • che in merito alla mascherina avete dichiarato che resta invariato l’obbligo di indossarla anche in pronto soccorso, e questa è obbligatoria anche per i visitatori in tutti i reparti di degenza e pronto soccorso.

Tutto quanto sopra,

CONSIDERATO

  • che le circolari ministeriali non potendo essere considerati atti amministrativi in senso proprio, sono uno strumento giuridico per mettere a conoscenza i suoi destinatari, ovvero, i pubblici dipendenti del rispettivo comparto Ministeriale, delle disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative.
  • Tali atti non sono fonti di diritto, ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno, di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie, e sono impartite a direttori e/o dirigenti e funzionari della PA, al fine di armonizzarne l’operato.
  • In quanto atto interno della PA, la circolare non può, disporre “contra legem” e in ogni caso, risulta sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi (cittadini, non dipendenti pubblici) poiché èpacificamente esclusa una loro efficacia erga omnes.
  • Quanto sopra è confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; n. 14619del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato(Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addiritturadalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019) che a più riprese hanno chiarito che lecircolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse.
  • Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi, non solo non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro attiper violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).
  • che ad oggi non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, 52,come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera
  1. b) del decreto-legge 23 luglio 2021, 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199”. Assodato che le ordinanze non hanno alcun valore di legge sui cittadini, e che le circolari da voi richiamate non si riferiscono ad alcuna legge vigente poiché è cessato lo stato di emergenza, si deduce l’illegittimità delle Vs richieste;
  • che la CEDU agli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonché per la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 35), così come la Carta sociale europea art. 11, contemplano una disposizione dedicata espressamente al «Diritto alla protezione della salute»;
  • che la Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I° comma dell’art. 32, ad esso interamente dedicato: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
  • che la Vostra richiesta di effettuare il tampone covid-19 per l’accesso ai servizi sanitari, viola i summenzionati articoli.
  • che l’imposizione del tampone oltre a ledere i diritti fondamentali, è considerata violenza privata sulla persona che chiede soccorso;
  • che, impedire l’acceso alle cure, equivale ad omissione di atti d’ufficio.

OSSERVATO

  • che volendo seguire le vostre aberranti disposizioni rese nella nota prot. n. 7073/2024 del 15 luglio 2024, Vi ricordo che, considerando il tampone diagnostico, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato prima dell’effettuazione dello stesso, così come disposto dalla legge 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
  • Legge n. 219/2017 stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo chiaro e completo e il medico deve rispettare la volontà del paziente;
  • L’art. 1 comma 3 legge 219/2017 dispone: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”…
  • che dal 16 luglio c.a. state effettuando tamponi alle persone in violazione della legge 219/2017, pertanto saranno valutate eventuali denunce penali nei confronti del personale sanitario e della dirigenza tutta.

Tutto quanto, la sig.ra Grazia Piccinelli, n.q. di presidente del Comitato Fortitudo

INVITA E DIFFIDA

il Dirigente Sanitario pro-tempore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Viale Pieraccini n. 24, 50139 Firenze, C.F./P.I. 02175680483 a cessare con effetto immediato l’effettuazione dei tamponi per la ricerca del sars-cov-2;

Inoltre La invita e diffida ad emettere un nuovo comunicato interno alla Vostra struttura da indirizzare a ogni reparto, dichiarando che non saranno più effettuati tamponi-PCR per la ricerca del Sars-Cov-2 presso il vostro ospedale, dichiarando annullata la Vs nota interna prot. n.7073/2024 rivolta a tutto il personale AOU Meyer IRCCS, avente ad oggetto “misure di prevenzione dell’infezione da sars-cov- 2”;

Mi corre d’obbligo di informarVi che non ottemperando al superiore invito e alle superiori richieste entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, darò seguito al mandato ricevuto, davanti le competenti autorità giudiziarie.

La presente da valore ad ogni effetto di legge e segnatamente quale formale atto di diffida e costituzione in mora, salvo ogni altro diritto e/o azione.

Palermo. 17.07.2024

Comitato Fortitudo Presidente Grazia Piccinelli

Distinti saluti

(Avv. Francesco Cinquemani)

Fonte

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