La diffida da mandare agli ospedali contro l’uso di mascherine e l’imposizione di tamponi Covid, messa a disposizione dall’avv. Francesco Cinquemani

Pubblichiamo la diffida da mandare agli ospedali contro l’uso di mascherine e l’imposizione di tamponi Covid, messa a disposizione dall’avv. Francesco Cinquemani e realizzata per il Comitato Fortitudo. “Potete utilizzarla per difendervi nelle strutture ospedaliere qualora vi venga imposto qualcosa di illegittimo!”, scrive sul suo canale Telegram

Ovviamente vanno modificati gli indirizzi a cui la mandate e le persone a cui fare riferimento.

Eccola

Spett.Le Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Largo Brambilla n.3

50134 – Firenze

e Gent.Le Diretto Sanitario Dott.ssa Elvira Bianco

 

Trasmissione a mezzo PEC: aoucareggi@pec.it

aouc@aou-careggi.toscana.it

 

Oggetto: Diffida e messa in mora

Io sottoscritto Avv. Francesco Cinquemani in nome e nell’interesse della sig.ra Grazia Piccinelli n.q. di Presidente del Comitato Fortitudo e dei suoi associati, con la presente Vi significo quanto segue:

PREMESSO

  • che in data 30 giugno 2024 sono decadute le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 27.12.2023 che, aveva prorogato fino al 30.06.2024, le misure disposte con la precedente ordinanza del 28.04.2023, così come l’ordinanza ministeriale del 15 dicembre 2023 n. 0039123-15/12/2023-DGPRE;
  • che la circolare del Ministero della Salute n. 0019544-01/07/2024-DGPRE dell’1 luglio 2024, non prevede più alcun obbligo di tampone o di mascherina;
  • che in data 10 luglio 2024 emettevate una nota interna prot. n. aouc_fi00/17185 indirizzata ai vari direttori, coordinatori e al personale legato alla Vs struttura, avente ad oggetto “misure per la prevenzione della diffusione di sars-cov-2_aggiornamento”;
  • che in tale comunicazione veniva riportato: “sulla base della circolare ministeriale n. 19544 del 1.07.2024 e della nota della direzione sanitaria, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 372916 del 2.07.2024, si comunica che permane l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (facciale filtrante FFP2), per operatori, utenti e visitatori all’interno delle aree di cui si effettua attività assistenziale e nelle sale d’attesa.”
  • che oltre all’imposizione della mascherina avete anche riportato: “in merito all’esecuzione dei test diagnostici per sars-cov-2 per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie (decreto regionale n. 5823 dell’1.4.2022 e circolare del ministero della salute n. 27648 del 8.9.2023) non sono state modificate; permangono pertanto le indicazioni attualmente vigenti riportate nella IL903/142…”
  • che tutte le circolari e decreti da Voi richiamati sono ormai decaduti, abrogati o inefficaci;
  • che allo stato attuale non vi è alcun obbligo di legge e la circolare richiamata non prevede alcun obbligo di tampone o mascherina;

Tutto quanto sopra,

 

CONSIDERATO

  • che le circolari ministeriali non potendo essere considerati atti amministrativi in senso proprio, sono unostrumento giuridico per mettere a conoscenza i suoi destinatari, ovvero, i pubblici dipendenti del rispettivo comparto Ministeriale, delle disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative.
  • Tali atti non sono fonti di diritto, ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno, di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie, e sono impartite a direttori e/o dirigenti e funzionari della PA, al fine di armonizzarne l’operato.
  • In quanto atto interno della PA, la circolare non può, disporre “contra legem” e in ogni caso, risulta sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi (cittadini, non dipendenti pubblici) poiché è pacificamente esclusa una loro efficacia erga omnes.
  • Quanto sopra è confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019) che a più riprese hanno chiarito che le circolaridell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse.
  • Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un attointerno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi, non solo non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).
  • che ad oggi non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, comemodificato dall’art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199”. Assodato che le ordinanze non hanno alcun valore di legge sui cittadini, e che le circolari da voi richiamate non si riferiscono ad alcuna legge vigente poiché è cessato lo stato di emergenza, si deduce l’illegittimità delle Vs richieste;
  • che la CEDU agli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonché per la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 35), così come la Carta sociale europea 11, contemplano unadisposizione dedicata espressamente al «Diritto alla protezione della salute»;
  • che la Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I° comma dell’art. 32, ad esso interamente dedicato: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
  • che la Vostra richiesta di effettuare il tampone covid-19 per l’accesso ai servizi sanitari, viola i summenzionati articoli.
  • che l’imposizione del tampone e della mascherina oltre a ledere i diritti fondamentali, è considerata violenza privata sulla persona che chiede soccorso;
  • che, impedire l’acceso alle cure, equivale ad omissione di atti d’ufficio.

OSSERVATO

  • che volendo seguire le vostre aberranti disposizioni rese nella nota prot. n. aouc_fi00/17185 del 10 luglio 2024,Vi ricordo che, considerando il tampone diagnostico, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato prima dell’effettuazione dello stesso, così come disposto dalla legge 219/2017, “Norme in materia di consensoinformato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
  • Legge n. 219/2017 stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo chiaro e completo e il medico deve rispettare la volontà del paziente;
  • L’art. 1 comma 3 legge 219/2017 dispone: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”…
  • che dal 10 luglio c.a. state effettuando tamponi alle persone in violazione della legge 219/2017, pertanto saranno valutate eventuali denunce penali nei confronti del personale sanitario e della direzione sanitaria tutta.

Tutto quanto, la sig.ra Grazia Piccinelli, n.q. di presidente del Comitato Fortitudo

INVITA E DIFFIDA

il Dirigente Sanitario la Dott.ssa Elvira Bianco dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con sede in Largo Brambilla n. 3, 50134 – Firenze, C.F./P.I. 04612750481 a far cessare con effetto immediato l’effettuazione dei tamponi per la ricerca del sars-cov-2;

Inoltre La invita e diffida ad emettere un nuovo comunicato interno alla Vostra struttura da indirizzare a ogni reparto, dichiarando che non saranno più effettuati tamponi-PCR per la ricerca del Sars-Cov-2 presso il vostro ospedale e non sarà richiesto l’uso della mascherina FFP2 o altro genere, dichiarando annullata la Vs nota prot. n. aouc_fi00/17185 del 10 luglio 2024, rivolta a tutto il personale della Vs struttura, avente ad oggetto “misure per la prevenzione della diffusione di sars-cov- 2_aggiornamento”;

Mi corre d’obbligo di informarVi che non ottemperando al superiore invito e alle superiori richieste entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, darò seguito al mandato ricevuto, davanti le competenti autorità giudiziarie.

La presente da valore ad ogni effetto di legge e segnatamente quale formale atto di diffida e costituzione in mora, salvo ogni altro diritto e/o azione.

Palermo. 18.07.2024

Comitato Fortitudo Presidente Grazia Piccinelli

Distinti saluti

(Avv. Francesco Cinquemani)

Fonte

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