Autonomia differenziata: le criticità del DdL secondo la fondazione Gimbe, a partire dai decreti legislativi

“Pur prendendo atto delle numerose modifiche migliorative apportate al testo del DdL durante l’iter parlamentare, nella versione approdata alla Camera dei Deputati rimangono ancora numerose criticità e lacune che dovrebbero auspicabilmente essere oggetto di discussione parlamentare, finalizzata alla loro modifica”, scrive la Fondazione Gimbe.

  • “Non si entra in alcun modo nel merito delle motivazioni sulla base delle quali le Regioni possono richiedere maggiori autonomie sulle 23 materie, come rilevato anche dalla Banca d’Italia36.
  • I negoziati saranno condotti tra il Presidente del Consiglio (o il Ministro degli Affari Regionali) e gli esecutivi delle Regioni. Entro novanta giorni dalla trasmissione dei testi sugli schemi di intesa, ilParlamento potrà esprimersi esclusivamente con atti di indirizzo, di cui il Governo potrà tenere conto a sua discrezione. Lo schema d’intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo modalità e forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, garantendo la consultazione degli enti locali. Le intese sono approvate dalle Camere, a maggioranza dei componenti,senza poter essere discusse o emendate. Dopo l’approvazione delle intese, tutte le disposizioni concrete relative al trasferimento di risorse umane e finanziarie alle Regioni saranno determinate da commissioni paritetiche Stato-Regioni e contenute in DPCM.
  • I LEP saranno definiti attraverso Decreti Legislativi. Tuttavia, nelle more dell’entrata in vigore dei suddetti Decreti legislativi, potranno essere determinati attraverso DPCM da un’apposita Commissione Tecnica istituita con la Legge di Bilancio 2023 (cc. 791-801) e, pertanto, non dal I DPCM,in quanto atti amministrativi e non leggi ordinarie, potranno essere impugnati solo davanti al TAR, manon davanti alla Corte Costituzionale.
  • Il trasferimento delle funzioni delle cosiddette “materie LEP” alle Regioni potrà essere effettuato giàdopo la definizione dei LEP, senza attendere il loro eventuale finanziamento o raggiungimento: ovvero l’assegnazione di maggiori autonomie precede il recupero dei divari tra le varie aree del Paese. Per le materie “non-LEP” si potrà, invece, procedere immediatamente: in particolare, il CLEP ha stabilito 37 che per la materia “tutela della salute”, i LEP equivalgono ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ai quali in realtà non corrisponde alcun fabbisogno finanziario. Infatti, il riparto del fabbisogno sanitario nazionale (FSN), con cui lo Stato trasferisce le risorse alle Regioni, è indipendente dal raggiungimento o meno dei LEA e avviene secondo criteri di popolazione residente, in parte “pesata” per l’età.
  • La legge-quadro e le singole intese non dovranno comportare costi per lo Stato (cd. clausola di salvaguardia “allargata”). Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) non soloverificherà le corrispondenti relazioni tecniche, ma dovrà anche essere rappresentato nelle Commissioni paritetiche Stato-Regioni, rendendo di fatto impossibile finanziare eventuali prestazioni aggiuntive per il raggiungimento dei LEP.

In sintesi, secondo il testo del DdL approdato alla Camera dei Deputati: le Regioni possono chiedere qualsiasi forma di autonomia su 23 materie, senza fornire motivazioni; il Parlamento viene di fatti esautorato sia dallavalutazione e approvazione delle maggiori autonomie richieste, sia nella fase iniziale anche dalladefinizione dei LEP; l’assegnazione di maggiori autonomie precede la definizione e il finanziamento dei LEP;per la materia “tutela della salute,” visto che esistono già i LEA, non è necessario definire, finanziare eraggiungere i LEP; non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica per il raggiungimento dei LEP eper il recupero dei divari tra le varie aree del Paese.

 

36 Disegno di legge AS 615 “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Memorie della Banca d’Italia. Banca d’Italia, Roma 19 giugno 2023. Disponibile a:www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2023/dicembre/autonomia-ministro-calderoli-riunisce-cabina- regia-lep-avanti-con-operazione-verit%C3%A0-nell-interesse-dei-cittadini. Ultimo accesso: 20 marzo 2024.

37 Lettera del Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni al Ministro Calderoli. Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2023. Disponibile a:https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023

/09/04/Relazioni%20sottogruppi%202%208%2023.pdf. Ultimo accesso: 20 marzo 2024.

 

Il Report dell’Osservatorio GIMBE “L’autonomia differenziata in sanità” è disponibile a: www.gimbe.org/autonomia-differenziata

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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